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Corte di Appello di Bologna, decreto in data 08/07/2008

 

Fallimento, esdebitazione

 

Decreto per esteso

 

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

La Corte d'Appello di Bologna, SEZIONE III CIVILE, riunita in Camera di Consiglio in persona di:

Dott. Carlo VECCHIO - Presidente

Dott. Dolores NERI - Consigliere

Dott. Anna Maria DRUDI - Consigliere rel.

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

nel procedimento iscritto al N. 567/2007 V.G.

promosso da:

XX

elettivamente domiciliato in Bologna presso lo studio dell'Avv. Letizia Spallino, che lo rappresenta e difende con l'Avv. Eugenio Forni del Foro di Modena, in forza di procura in calce al reclamo

- ricorrente

nei confronti di

Creditori del Fallimento di ALFA S.n.c. nonché di XX in proprio, con la costituzione di INPS

in punto a: Reclamo ex art. 26 L.F. avverso decreto del Tribunale di Reggio Emilia 8-9.8.2007

avente ad oggetto: ESDEBITAZIONE ex art. 142 e seg. L.F.

* * *

A scioglimento della riserva di cui all'udienza in data 20.6.2008;

Premesso in fatto che:

Osserva:

Il reclamo merita accoglimento.

Ed, invero, l'interpretazione restrittiva avallata dal primo giudice in punto ad inapplicabilità dei nuovo istituto dell'esdebitazione ai fallimenti, pur pendenti, ma dichiarati anteriormente al 16.7.2006 (data di entrata in vigore della disciplina di riforma), già disattesa da diversa corrente giurisprudenziale, è stata definitivamente disconosciuta con la rettifica apportata dal provvedimento correttivo di cui al D.Lgs. 169/2007, il cui art. 19 ha espressamente esteso l'istituto di che trattasi anche alle procedure fallimentari pendenti - come nella specie - alla data di entrata in vigore (16.7.2006) del D.Lgs. 5/2006.

Anche il termine annuale per la proposizione del ricorso risulta all'evidenza rispettato.

Sussiste, altresì, il presupposto oggettivo previsto dall'art. 142 cit. nella specie, infatti, il fallimento è stato dichiarato chiuso per riparto finale dell'attivo e, dunque, vi è stata una soddisfazione sia pur parziale dei creditori concorsuali (come emerge dalla relazione del Curatore e dagli atti dei fallimento acquisiti ai presente procedimento la liquidazione delle attività fallimentari ha consentito la soddisfazione integrale dei creditore ipotecario di 16 grado, la soddisfazione al 70% del creditore ipotecario di 2° grado e la soddisfazione al 10% dei creditori assistiti da privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c.).

Sul punto, del resto, è ormai pacifico che l'iniziale opinione interpretativa, analogamente restrittiva, in forza della quale "tutti i creditori concorsuali avrebbero dovuto ricevere parziale soddisfazione (in forza dei 2° comma dell'art. 142 cit. "l'esdebitazone non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali") è contraddetta proprio dal rilievo per cui un riparto ai creditori chirografari è possibile solo dopo l'integrale pagamento di tutti i creditori privilegiati e che tale esito si verifica in fatto in un numero assai limitato di casi, con sostanziale e, soprattutto, non giustificata limitazione applicativa della norme in questione, che la stessa non esplicita affatto; il 1° comma, invero, individua l'oggetto del beneficio nella generale "liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti".

Restano da esaminare, pertanto, unicamente gli aspetti di meritevolezza che l'attuale art. 142 L.F., pur nell'ottica limitatrice della portata sanzionatoria del fallimento, riconnette tuttavia al beneficio dell'esdebitazione.

Trattasi delle condizioni di carattere soggettivo che attengono alla condotta del fallito, sia nel corso che prima della procedura fallimentare quali individuata nel 1° comma dell'art. 142 cit. sub 1-6.

Sul punto - esclusa 1'applicabilità al caso di specie della condizione di cui al n, 4 (non avere beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni antecedenti alla richiesta) - è documentale che il neppure abbia subito Condanne o sia assoggettato a procedimenti penali per i reati previsti al n. 6 (bancarotta fraudolenta, delitti contro l'economia pubblica ecc.).

Gli atti della procedura fallimentare (ivi comprese, ovviamente le relazioni periodiche del Curatore ex art. 33 L.F.) non recano poi notizia alcuna in ordine a violazioni dell'art. 48 L.F. (obbligo di consegna al curatore della corrispondenza riguardante i rapporti compresi nel fallimento) considerate sub 3) né di comportamenti ostruzionistici (intenzionali o colposi) che abbiano oggettivamente causato o contribuito a causare un ritardo nello svolgimento della procedura (V. sub 2).

Egualmente è a dirsi quanto alla condizione sub 5), in forza della quale il fallito non deve "aver distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione dal patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito": nulla di tutto ciò compere (ai di là dell'inesistente rilevazione in sede penale -- V. supra) agli atti del fascicolo fallimentare e nelle relazioni del Curatore, che ha individuato come cause del fallimento unicamente l'importante misura del canone di locazione dei locali, dalle spese sostenute per l'allestimento dei locali medesimi e delle retribuzioni dei dipendenti".

Infine, per quanto concerne i comportamenti positivi di cooperazione sub 1) il Curatore nell'esprimere il proprio parere favorevole all'accoglimento del ricorso del XX ha esposto che lo stesso, successivamente alla dichiarazione di fallimento, "ha prestato la propria sollecita collaborazione alla curatela per gli adempimenti conseguenti, in particolare per la ricostruzione delle situazione economica e per la liquidazione dell'attivo, ragguagliando il curatore ogni qual volta gli é stata rivolta richiesta di informazioni": anche in tal caso, del resto, gli atti fallimentari non recano traccia di comportamenti difformi.

Sussistono, pertanto, ad avviso della Corte, tutti gli estremi per provvedere positivamente in ordine all'istanza di che trattasi, restando unicamente da osservare la non vincolatività dei parere contrario espresso dal Comitato dei Creditori senza alcuna motivazione specifica: del resto l'unico creditore costituitosi ha dichiarato di rimettersi a giustizia.

Resta ovviamente assorbito ogni esame della domanda subordinata di riabilitazione.

Nulla per le spese, non richieste.

P.Q.M.

Visti gli artt. 26, 142 e 143 L.F.

Ammette XX al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti nell'ambito della procedura fallimentare di cui in premessa.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte d'Appello, il 20.6.2008

Il Presidente

Il Consigliere est.

 

Depositata in Cancelleria il 08 LUG 2008