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TRIBUNALE di Bologna, sentenza n. 285/09

 

Concorrenza: patti limitativi - Produzione commercio di ferri da stiro a vapore - Accordi intesi alla liquidazione del socio - Previsione convenzionale di patto di non concorrenza a carico della parte cedente - Pattuizione di clausola penale - Insorgenza di rapporto concorrenziale.

 

 

Sentenza per esteso

nella causa civile di I grado iscritta al n. 12266/2004 R.G.

promossa da:

DUE EFFE S.R.L. in persona del legale rappresentante Fierro Antonio e quest'ultimo in proprio, entrambi elettivamente domiciliati in Via Castiglione 101, Bologna, presso e nello studio dell'avv. Ballerini Puviani Gian Paolo che li rappresenta e difende (attori);

DRAGO GIROLAMA e FERRETTI ISABELLA, quali eredi di Ferretti Gianni, entrambe elettivamente domiciliate in Via Roma 2, Zola Predosa, presso e nello studio dell'avv. Sammarchi Roberto che le rappresenta e difende (convenute).

In punto a:

"170011 - Concorrenza sleale"

CONCLUSIONI

Per la difesa della parte attrice:

Chiede che codesto tribunale, preso atto della intervenuta successione ereditaria nel giudizio, di Girolama Drago e Isabella Ferretti, quali convenute costituite, ogni contraria istanza disattesa, voglia:

a) in via principale: accogliere le conclusioni formulate nell'atto di citazione e condannare le attuali convenute in solido ai pagamenti ed agli adempimenti ivi richiesti;

b) sempre in via principale: condannare le attuali convenute al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi secondo equità, per i motivi illustrati nella memoria degli attori del 14.9.2006;

c) in subordine istruttorio: dare ingresso alle prove richieste dagli attori e non ammesse od espletate, ed in particolare a quelle formulate in citazione nelle deduzioni istruttorie del 9.2.2005, nella memoria del 27.7.2005, nelle memorie autorizzate 1.8.2005 e 14.9.2006, e nella istanza per revoca di ordinanza del novembre 2006, cui fece seguito l'ordinanza del 21.11.2006;

d) in ogni caso con la condanna alle spese delle convenute.

Per la difesa delle parti convenute:

Chiede in primo luogo che le istanze istruttorie formulate a pag. 2 nn. 1, 2 e 3 con la propria memoria istruttoria depositata in data 1.8.2005, rigettate con ordinanza del 2/3 novembre 2006, debbano essere oggetto di una differente valutazione da parte del Collegio.

L'acquisizione delle fatture di vendita relative ai gruppi da stiro completi di generatore di vapore commercializzati dalla Due Effe & C. s.r.l. e di ogni altra documentazione relativa alla destinazione di tali gruppi, appare infatti necessaria ai fini del giudizio a fronte delle lacunose deduzioni di controparte sul punto che non consentono di appurare quale sia stato l'effettivo utilizzo di tali gruppi da parte della Due Effe & C. s.r.l. e la loro inerenza alle attività produttive e commerciali di questa.

Del pari necessario per la decisione della causa appare l'esibizione dell'ordine che l'ufficio acquisti della Due Effe & C. s.r.l. avrebbe dovuto emettere per il materiale ceduto successivamente alla Futura s.r.l. di cui alla fattura n. 38 del 19.11.2001, così come l'esibizione della prova documentale dell'avvenuto pagamento, la cui esistenza non può essere altrimenti accertata ed appare essenziale al fine di determinare se la relativa operazione sia stata o meno effettivamente posta in essere.

Anche la richiesta di esibizione del materiale pubblicitario della Futura s.r.l., delle fatture e della documentazione contabile relativa al trasferimento di beni strumentali, materie prime o semilavorati riferibili alla liquidazione della capacità produttiva della Futura s.r.l. appare essenziale per la valutazione della eventuale concorrenza con i prodotti pubblicizzati da Due Effe & C. s.r.l. e per verificare se vi siano state altre transazioni da cui possa emergere la presenza di un residuo valore aziendale.

Per tali motivi l'avv. Dell'Utri chiede che il Collegio, valutata l'opportunità, l'ammissibilità e la rilevanza delle istanze istruttorie richieste a pag. 2, nn. 1, 2 e 3 della propria memoria istruttoria depositata in data 1.8.2005, voglia disporre sin d'ora la prova richiesta.

Per il resto chiede accertarsi l'inesistenza, ovvero dichiarare l'invalidità ed inefficacia quantomeno nei confronti di Due Effe & C. s.r.l. del presunto contratto relativo alla cessione di capacità produttiva e know-how, rigettare ogni pretesa avversaria perché ingiusta, infondata e gravatoria, disponendo il risarcimento dei danni sofferti dal convenuto per responsabilità processuale aggravata dell'attore ex art. 96 c.p.c.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato il 28.7.2004 la Due Effe s.r.l. (di seguito semplicemente Due Effe) in persona del suo legale rappresentante Fierro Antonio e quest'ultimo anche in proprio, convenivano in giudizio Ferretti Gianni e, premesso che la società attrice si era da sempre occupata della produzione e commercio delle apparecchiature da stiro con prevalente indirizzo produttivo nel settore dei ferri per impianti da stiro a vapore, esponevano che Fierro Antonio e Ferretti Gianni, già soci al 50% della Due Effe, in esecuzione di pregressi accordi tra di essi intercorsi avevano stipulato una convenzione in data 18.12.2001 per regolamentare l'uscita del Ferretti dalla società.

L'accordo in questione, proseguiva l'attore, prevedeva un patto di non concorrenza in base al quale Ferretti Gianni si impegnava a non intraprendere o svolgere, sia direttamente che indirettamente, alcuna attività in concorrenza con l'attività svolta dalla società Due Effe, e ciò per il periodo di cinque anni, limitatamente alla zona dell'Europa e agli USA. In caso di violazione, poi, era previsto il pagamento di una somma quale penale dell'ammontare di L. 1.000.000.000 a titolo di risarcimento del danno.

Ciononostante, proseguivano gli attori, il Ferretti era subentrato nel 2002, quale socio al 50%, nella compagine sociale della società Tecnosteam a r.l, società che produceva apparecchi elettrici ed elettrodomestici, assumendone la carica di Presidente e legale rappresentante. Tale società, peraltro, proseguivano gli attori, aveva acquistato dalla società Norgex s.r.l. gli stampi per costruire gli apparecchi da stiro a vapore in origine che in venivano alla Norgex prodotti dalla società Futura Steam s.r.l. (i cui soci erano Fierro Antonio e Fierro Alfonso).

Posta in liquidazione la Futura Steam, la Due Effe aveva pure acquisito gli stampi per la produzione di ferri da stiro domestici a vapore (cioè con caldaia incorporata) così che lo stesso Ferretti aveva di fatto intrapreso una attività imprenditoriale nello stesso identico settore commerciale praticato da Due Effe. Inoltre, il 17.12.2002 Ferretti Gianni acquisiva, insieme alla figlia Isabella Ferretti, tutte le quote della società Velox s.r.l., anch'essa con sede nella medesima zona ed anch'essa deputata a produrre ferri a vapore per uso domestico.

Chiedevano pertanto gli attori che il tribunale volesse dichiarare ed accertare nei confronti di Ferretti Gianni sia la violazione del patto di non concorrenza concluso privatamente che la sussistenza della fattispecie di responsabilità extracontrattale per violazione del divieto legale di non concorrenza di cui all'art. 2597 c.c.; che, conseguentemente, il tribunale lo condannasse al risarcimento del danno in favore di essi attori, in solido o ripartendolo tra essi nella misura ritenuta di giustizia, danno da liquidarsi in L. 1.000.000.000, ora pari ad 516.456,90, oltre agli interessi legali dalla data di commissione dell'illecito concorrenziale nonché alla rivalutazione del danno secondo i parametri Istat. E tale limitazione nella quantificazione del danno richiesta, nella prospettazione fornita dagli attori, avrebbe operato a condizione che l'attività di concorrenza sleale posta in essere dal convenuto cessasse immediatamente.

Nel giudizio così instaurato si costituiva Ferretti Gianni opponendosi a tutte le richieste formulate nei suoi confronti da Fierro Antonio e da Due Effe s.r.l. In particolare contestava la violazione del patto di non concorrenza atteso che tra la società Due Effe ed esso Ferretti, quale socio di Tecnosteam s.r.l. e Velox s.r.l. non intercorreva nessun rapporto concorrenziale avente rilevanza con riferimento alle domande proposte; invero, mentre la Due Effe si occupava da sempre della produzione e commercio di ferri da stiro industriali e di accessori per lo stiro ed il lavaggio industriale, approvvigionando di pezzi anche altre società (in conformità al proprio oggetto sociale), le società di cui egli era divenuto socio dopo l'uscita da Due Effe si occupavano esclusivamente del commercio di ferri da stiro a vapore con caldaia incorporata, da utilizzare per lo più nella attività di stiratura domestica. Contestava, altresì, la presunta acquisizione da parte di Due Effe s.r.l. del know-how individuato dagli attori negli stampi per ferri dotati di autonoma caldaia provenienti dalla liquidazione di Futura Steam s.r.l.

Chiedeva pertanto il rigetto delle domande tutte proposte dagli attori, nonché la pronuncia di responsabilità aggravata nei confronti degli stessi ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Nel corso della trattazione venivano dalle parti chiesti e concessi i termini ex art. 183 comma V c.p.c. (vecchia formulazione) per il deposito di memorie scritte e, successivamente, anche i termini per la formulazione delle istanze istruttorie. Quindi, ammesse dal giudice istruttore le prove richieste, si procedeva alla escussione di testi ammessi e al raccoglimento degli interrogatori formali.

A seguito del decesso del convenuto Ferretti Gianni il processo veniva interrotto. Quindi, riassunto dai procuratori della parte attrice, proseguiva con la costituzione delle eredi di Ferretti Gianni, la moglie Girolama Drago e la figlia Isabella Ferretti.

All'esito della istruttoria, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

Motivi

Le domande proposte dall'attore sono fondate e pertanto vanno accolte nei limiti di seguito esposti.

Preliminarmente, con riferimento alla domanda risarcitoria (danno consistente nella morte del Ferretti a seguito e per effetto della causa intrapresa) proposta, al momento della loro costituzione e in fase di svolgimento della attività istruttoria (escussione testi) dalle convenute jure aereditario, deve osservarsi quanto segue. La domanda, oltre che essere tardivamente proposta nel corso della fase istruttoria (giacché ben avrebbe potuto essere separatamente proposta dalle attrici) appare inammissibile sia con riferimento all'epoca della sua proposizione, sia in quanto non connessa processualmente parlando all'oggetto del presente giudizio. Infine, non risulta riproposta in sede di precisazione delle conclusioni né se ne fa menzione negli atti difensivi finali.

La suddetta domanda è inammissibile.

Va ora esaminata la domanda principale svolta dagli attori e, segnatamente, la domanda di accertamento della violazione del patto di non concorrenza stipulato da Fierro Antonio e Ferretti Gianni e la conseguente domanda di condanna al risarcimento del danno.

La domanda è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.

Sul punto, va subito detto che la parte convenuta contesta la violazione del patto di non concorrenza assumendo che la attività imprenditoriale svolta dal Ferretti, e segnatamente, il commercio di ferri a vapore con caldaia incorporata destinati all'uso domestico, non costituisse attività concorrenziale dell'attività svolta dalla società Due Effe s.r.l., la quale si occupava invece di produrre e commercializzare componenti di impianti da stiro, quali ferri, pistole e spazzole vaporizzanti, tutti in grado di funzionare solo se collegati ad una fonte di vapore e quindi non utilizzabili autonomamente (cfr. comparsa di costituzione e risposta pag. 3).

È documentalmente provato che Fierro Antonio e Ferretti Gianni, soci ciascuno al 50% della società Due Effe s.r.l. (oltre che della società Condor s.r.l.), hanno stipulato in data 18.12.2001 una scrittura privata con la quale hanno provveduto tra loro alla divisione delle attività e delle partecipazioni societarie, convenendo, tra l'altro, che a Ferretti Gianni fosse attribuito l'intero capitale sociale della Condor s.r.l. e a Fierro Antonio l'intero capitale sociale della società Due Effe s.r.l. Al punto 12 della suddetta scrittura infatti così si stabiliva:

"Il sig. Ferretti si impegnerà per un periodo di cinque anni dalla data di sottoscrizione della presente scrittura e limitatamente alle zone delimitate dagli Stati appartenenti all'Europa e agli Stati Uniti d'America, a non:

a) intraprendere o svolgere, direttamente o indirettamente, alcuna attività di concorrenza con l'attività svolta dalla società;

b) assumere interessi diretti o indiretti in qualsiasi impresa, joint venture, società di persone o capitali concorrenti di Due Effe & C. s.r.l., o comunque impegnate in operazioni di concorrenza con essa e con ciò sia come dipendenti, dirigenti, consulenti, amministratori o agenti;

c) attirare a sé, in concorrenza con la società, quella che è stata la clientela della società durante i tre anni precedenti il trasferimento delle quote;

d) interferire o tentare di distrarre o tentare di assumere o stornare dalla società qualsiasi persona che è dipendente, dirigente o amministratore;

e) utilizzare direttamente o indirettamente o divulgare a qualsiasi persona o comunque fare uso di qualsiasi conoscenza o informazione commerciale o tecnica relativa all'attività della società.

In caso di violazione dei patti di non concorrenza qui indicati la parte contravvenente sarà tenuta a corrispondere al Compratore a titolo di risarcimento del danno la somma di L. 1.000.000.000".

Incontestata tra le parti è l'esistenza e la validità del patto citato, mentre il contrasto attiene, come già osservato, alla interpretazione da attribuire alla espressione oggetto dell'obbligo di non concorrenza assunto dal Ferretti.

Dunque, va indagato specificamente il significato della espressione "attività svolta dalla società (cioè dalla Due Effe s.r.l.)" e il significato della espressione "attività di concorrenza" potenzialmente svolta dall'ex socio Ferretti. Inoltre, tale interpretazione, trattandosi di clausola negoziale, dovrà tenere conto del canone interpretativo posto dall'art. 1362 c.c. Dunque, si dovrà indagare quale sia stata l'intenzione dei contraenti non limitandosi al senso letterale del patto, bensì valutandosi il comportamento complessivo da esse tenuto, anche successivo rispetto alla conclusione del patto.

Ciò detto, risulta dalla documentazione versata in atti dalla parte attrice l'acquisto dalla ditta F.lli Casoli di ferri da stiro a vapore per uso domestico con caldaia incorporata, modello Domestic Stir fin dal 1985 (cfr. docc. 22 e 24 del fascicolo della parte attrice). Analogamente, con riferimento al modello Jolli di ferro da stiro a vapore destinato ad uso domestico (cfr. docc. 25 e 27 del fascicolo della parte attrice). Ancora, una produzione e commercio di ferri da stiro funzionanti indipendentemente dal collegamento con caldaie di tipo industriale risulta documentato con la produzione dei cataloghi Due Effe di cui ai docc. 18, 19 e 20 (modelli "Stiro casa", "Tulipano" e "Jolly Dry".

Sul punto il teste Fierro Alfonso, socio, unitamente all'attore Fierro Antonio, della società Futura Steam s.r.l. (che assemblava i componenti dei ferri e rivendeva a Due Effe s.r.l.), ha confermato le produzioni documentali e, segnatamente, l'attività di commercio da parte di Due Effe di gruppi da stiro domestici acquistati in particolare dalla ditta Casoli e dalla ditta Vaporcasa di Parma in notevoli quantità (circa tre o quattromila apparecchi). Il teste ha pure confermato che i modelli "Tulipano" e "Jolly Dry" erano in grado di funzionare autonomamente e che per tale ragione anche la società Futura Steam ne acquistava da Deu Effe per poi rivenderli. Ha precisato che molti dei ferri assemblati da Futura Steam con materiali non utilizzati da Due Effe venivano venduti a conoscenti e parenti "in nero" oppure, se in perfetto stato, venivano venduti a clienti esteri.

La teste Colantuoni Cristina, dipendente di Due Effe, ha confermato anch'essa che dal 1980 al 2001 furono venduti a privati, compresi terzi estranei (tra cui imprese estere quali Norris - GB, Universe - Sud Africa e Wolf - Israele) qualche migliaio di gruppi da stiro.

Il teste Cappelli, a sua volta, ha confermato la circostanza circa la vendita dei modelli citati "Jolly a secco" e "Tulipano Dry" secondo regolare fatturazione.

Anche la teste Bondi ha confermato la vendita di ferri da stiro non collegati a separato generatore di vapore da parte di Due Effe, in parte in nero ed in parte con regolare fatturazione.

Lo stesso Ferretti Gianni, in sede di interrogatorio formale ha poi spiegato le modalità con cui i ferri da stiro assemblati da Futura Steam s.r.l. venivano rivenduti ai privati da parte di Due Effe in particolare ai dipendenti, amici e parenti.

La circostanza risulta confermata anche dal teste Girotti Graziano. Il teste ha pure precisato che i ferri in questione, assemblati da Futura Steam con pezzi a questa fomiti da Due Effe, venivano nuovamente acquistati da quest'ultima e poi formalmente rivenduti, a prezzo di costo, a terzi conoscenti dei soci o a dipendenti.

Pertanto, la circostanza che l'attività prevalente posta in essere da Due Effe fosse quella di produzione di apparecchiature da stiro di tipo industriale e di pezzi destinati all'assemblaggio non esclude la pur presente attività di produzione e vendita al dettaglio di ferri da stiro, anche con incorporata caldaia, destinati all'uso domestico.

Né può avere pregio l'osservazione della parte convenuta, secondo cui l'attività di vendita di ferri da stiro autonomamente funzionanti non rientrava nell'oggetto sociale di Due Effe, giacché dall'esame dell'atto costitutivo e dello statuto emerge ampia facoltà da parte della stessa di porre in essere operazioni commerciali ed industriali che fossero ritenute necessari od utili in quanto connesse con l'oggetto sociale (cfr. docc. 17 e 18 del fascicolo della parte attrice).

Accertato che anche la società Due Effe s.r.l. aveva venduto e vendeva (anche) ferri da stiro autonomamente funzionanti, va ora interpretata l'accezione "attività in concorrenza" utilizzata, in molteplici punti dell'accordo, dagli stipulanti.

L'espressione può essere interpretata alla luce della accezione usualmente riconosciuta alla espressione "rapporto di concorrenza tra imprenditori".

Invero, non risultano acquisiti al materiale istruttorio elementi che inducano a ritenere che le parti avessero voluto, con la sottoscrizione di un patto di "non concorrenza", attribuire una accezione specifica o particolare a detto termine discostandosi da quella comune, nel senso, ad esempio, di ricomprendervi soltanto la parte della vendita di apparecchi da stiro industriali o di singole componenti, escludendo dal patto la vendita di apparecchi autonomi.

Poiché, dunque, l'espressione "concorrenza" utilizzata nel patto non risulta diversamente o altrimenti specificata, essa deve interpretarsi secondo la comune accezione e, quindi, ritenendosi l'esistenza di un rapporto di concorrenza tra imprese in tutti i casi in cui vi sia comunanza di clientela, effettiva o potenziale. E tale presupposto va verificato tenendo conto non solo della identità ma anche della affinità dei prodotti o servizi offerti dalle imprese (cfr. Cass. 3040/2005, secondo cui la nozione di concorrenza deve tenere conto del "mercato di riferimento", ovvero quello nel quale operano o - secondo la normale espansività delle attività economiche - possono operare gli imprenditori in concorrenza).

Sul punto, non può certo ritenersi che la Due Effe s.r.l. non fosse in alcun modo interessata al settore della commercializzazione di ferri da stiro di destinazione non industriale. A riguardo appare illuminante la circostanza relativa all'acquisto dei macchinari della Futura Steam s.r.l. da parte della società Due Effe s.r.l., compresi gli stampi per realizzare ferri da stiro dotati di autonoma caldaia e destinati al consumo. Tale acquisto, verificatosi a seguito della liquidazione della Futura Steam s.r.l. risale al 9.11.2001 (cfr. il doc. 3 del fascicolo dell'attore) e, quindi, risulta di poco antecedente la data del 18.12.2001, in cui venne sottoscritto il patto di non concorrenza e costituisce un elemento a supporto della tesi della potenzialità espansiva della attività di Due Effe anche nel settore della vendita di ferri dotati di caldaia. Peraltro, deve pure aggiungersi che appare verosimile, dalle dichiarazioni testimoniali rese dalla teste Bondi Marinella, che lo stesso Ferretti fosse a conoscenza di tale intenzione espansiva, giacché fu egli stesso a recarsi presso la sede della Futura in quanto interessato all'acquisto dei macchinari e delle componenti aziendali della stessa (cfr. verbale d'udienza del 19.6.2006).

Alla luce degli elementi evidenziati la domanda della parte attrice può essere accolta, essendo stata accertata la violazione da parte di Ferretti Gianni del patto di non concorrenza sottoscritto da quest'ultimo e dall'attore Fierro Alfonso. L'accertamento della violazione del patto non involge anche la società, che, in ordine alla azione contrattuale svolta difetta di legittimazione attiva.

Al detto accertamento consegue la condanna al risarcimento del danno, da quantificarsi in misura di L. 1.000.000.000, pari ad € 516.456,89 come previsto, oltre agli interessi al tasso legale dal giorno della domanda. Su quest'ultimo aspetto è stato invero precisato in giurisprudenza che, in quanto la penale costituisce risarcimento del danno fissata in antecedenza dalle parti, esattamente l'inadempiente viene condannato anche al pagamento degli interessi sull'ammontare della penale, in applicazione del principio per il quale le somme dovute a titolo di risarcimento per inadempimento contrattuale decorrono gli interessi dal giorno della domanda (cfr. Cass. 71/3429). Poiché la somma a titolo di penale risulta chiesta sin dal 25.5.2004, gli interessi al tasso legale decorreranno da tale data (cfr. doc. 6 del fascicolo della parte attrice).

Sempre con riferimento alla clausola penale appare opportuna qualche precisazione.

La clausola di cui all'art. 12, ultimo capoverso, dell'accordo stipulato tra le parti in data 18.12.2001, la quale letteralmente prevede: "in caso di violazione dei patti di non concorrenza qui indicati, la parte contravvenente sarà tenuta a corrispondere al Compratore a titolo di risarcimento del danno la somma di L. 1.000.000.000 (mille milioni)" ha natura di clausola penale ai sensi dell'art. 1382 c.c. Ciò appare facilmente desumibile dalla natura risarcitoria attribuitale dalle parti. Si tratta quindi di una previsione accessoria all'accordo stipulato tra le parti, destinata ad operare in caso di inadempimento del venditore all'obbligo di non concorrenza da questo assunto ed ivi previsto nell'art. 12 dello stesso accordo, avente la funzione di fissare preventivamente e vincolativamente in via convenzionale il danno (contrattuale) conseguente all'inadempimento del venditore stesso.

La previsione di cui all'art. 12 dell'accordo del 18.12.2001 va dunque inquadrata nella fattispecie di cui all'art. 1382 c.c., la quale infatti prevede: "La clausola con cui si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto ad una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore".

Ciò detto, appare evidente dalla lettera del citato art. 12 ult. cap. che le parti non hanno, nel caso di specie, convenuto espressamente la risarcibilità del danno ulteriore, sicché la domanda di danni ulteriori, collegata alla violazione contrattuale, appare infondata e pertanto va rigettata.

Va ora esaminata la domanda di accertamento della violazione dell'art. 2557 c.c. e la correlata domanda di danni. È stato correttamente precisato dalla giurisprudenza di legittimità, che in questa sede si condivide integralmente, che l'obbligo imposto al soggetto alienante l'azienda, in quanto inevitabilmente e strutturalmente connesso alla conclusione del contratto di cessione, ha natura contrattuale e non extracontrattuale. In particolare, così si esprime sul punto la Suprema Corte: "La novità del codice vigente pertanto non è stata tanto di aver tolto i dubbi circa la sussistenza dell'obbligo di non concorrenza, ma di averlo esplicitamente sottratto all'ambito del contrasto con i principi della correttezza commerciale e dunque alla fattispecie di concorrenza sleale disciplinata dall'art. 2598 c.c. e di avere quindi concepito il comportamento in questione come obbligo del cedente, inevitabilmente e strutturalmente connesso alla conclusione del contratto di cessione, lasciando alle parti il potere di ampliare il contenuto del divieto. Pertanto, mentre non è più consentito di dubitare della esistenza del divieto, la adozione della tecnica integrativa da parte del legislatore, sulla base del principio di cui all'art. 1374 c.c. assicura che il comportamento del cedente sia, e rimanga, coerente con il voluto contrattuale e con la funzione tipica del contratto stesso, giacché impedisce la attività che ne svuotano la ragione economica" (cfr. Cass. sez. I del 14.3.1997 n. 9251).

Alla luce delle suddette considerazioni, deve ritenersi che la domanda svolta ai sensi dell'art. 2557 c.c. rimanga assorbita nella domanda di natura contrattuale fondata sulla violazione della clausola di cui all'art. 12 del contratto tra le parti stipulato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il tribunale di Bologna, in persona del giudice unico, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattese, così provvede:

- accerta e dichiara la violazione, ad opera di Ferretti Gianni, del patto di non concorrenza stipulato in data 18.12.2001 dallo stesso Ferretti Gianni da una parte e da Fierro Antonio dall'altra;

- condanna le convenute, quali eredi di Ferretti Gianni al risarcimento del danno nei confronti di Fierro Antonio nella misura convenzionalmente stabilita di 516.456,89, oltre gli interessi su tale somma al tasso legale dalla data del 25.5.2004 sino al saldo;

- condanna le convenute al rimborso delle spese legali nei confronti dell'attore, liquidandole in 4.481,00 per competenze, 10.000,00 per onorario ed 985,00 per spese, oltre IVA, CPA e contributo forfetario come per legge.

Così deciso in data 10 gennaio 2009 dal Tribunale Civile di Bologna.

Il Giudice unico

Daria Sbariscia

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2009.