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Tribunale di Bologna, ordinanza del 16/08/10

 

Tutela del credito: Esecuzione forzata – Sospensione dell’esecuzione - Controcrediti in compensazione – Requisiti di certezza liquidità ed esigibilità – Esclusione – Assenza di periculum – Istanza di sospensione dell’esecuzione

 

Sentenza per esteso

in fatto e in diritto

Rilevato che le ragioni di doglianza riproducono motivi dedotti ovvero deducibili con il solo corrispondente mezzo di impugnazione, l’opposizione al decreto ingiuntivo, non essendo come noto consentito al g.e., sia pure ai fini della decisione sull’istanza di sospensione e, dunque, nell’ambito della delibazione sommaria ed anticipata rispetto al promosso giudizio a cognizione piena, valutare fatti ed argomenti già esaminati dal giudice autore del provvedimento monitorio e oggetto di riesame da parte di quello dell’opposizione che, allo stato, non ha sospeso la provvisoria esecuzione del titolo azionato;

Accertato che i controcrediti eccepiti in compensazione sono, allo stato, privi degli imprescindibili requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, necessari affinché possa operare la dedotta estinzione del credito azionato per compensazione legale con i crediti vantati dall’esecutata ovvero affinché – in caso di controcrediti certi e esigibili e illiquidi, ma di pronta e facile liquidazione – possa essere dichiarata dal giudice la compensazione giudiziale (cfr. Trib. Bologna, sez. dist. Imola, n. 14/09 del 30.12.2008, pubbl. 20.1.2009, e la giurisprudenza di legittimità richiamata, in giuremilia.it), si rileva inoltre che riguardo al decreto ingiuntivo opposto nella causa recante r.g. 1570/2010 il G.I. dott. Marulli con ordinanza del 19/03/2010 ha rigettato l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione avanzata dalla Edil CASE SRL;

accertato che non è stata, inoltre, espressa alcuna valutazione di pericolo per il ricorrente, secondo i tratti della irreparabilità del pregiudizio, nella prosecuzione del processo esecutivo;

Poiché la EDIL BETA SRL non ha dedotto alcun ulteriore motivo teso a giustificare da parte dell’odierno giudicante l’accoglimento dell’istanza di sospensione dell’esecuzione

vista la richiesta del creditore

visti gli artt. 485, 487, 529 619 c.p.c.;

p.q.m.

non sospende l’esecuzione;

concede ai sensi dell’art. 616 termine perentorio entro il 10/03/2011, per l’introduzione del giudizio di merito , avanti al giudice e sezione designandi del Tribunale di Bologna in relazione alla competenza tabellare, mandando alla parte più diligente per l’iscrizione a ruolo della causa, con il rispetto nella notifica dell’atto introduttivo dei termini a comparire di cui all’art.163 bis c.p.c..

Condanna EDIL BETA SRL in persona del proprio legale rappresentante pro tempore a rifondere allo STUDIO TECNICO ALFA le spese del presente ricorso d’opposizione all’esecuzione che si liquidano in via equitativa in euro 750,00 oltre IVA e CPA come per legge

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti, autorizzando la stessa al compimento anche mediante utilizzo del fax.

BOLOGNA, 24 Agosto 2010

IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE MOBILIARE

Dott. Massimo Giunta

Depositata in Cancelleria il 24 AGO 2010