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Tribunale di Modena - Ordinanza in data 17/07/08

 

Società: estinzione - Cancellazione della società dal Registro delle Imprese in corso di causa - Presupposti della liquidazione e dell'approvazione del bilancio finale - Sussistenza - Effetti costitutivi - Estinzione irreversibile della parte - Crediti insoddisfatti e rapporti giuridici pendenti - Non rilevanza - Effetti processuali della cancellazione - Esito interruttivo del procedimento - Facoltà di riassunzione nei confronti dei soci e/o liquidatori

 

Sentenza per esteso

 

nella causa civile iscritta al n. 5571/2003 R.G. promossa da:

Iniziative Commerciali s.r.l.

con sede in Finale Emilia, in persona dell'amministratore unico Ghidoni Anna, con domicilio eletto in Modena Via Battisti 22, nello studio dell'avv. Dante Pola, rappresentante e difensore nel presente giudizio in virtù di procura generale alle liti conferita con atto Notaio Forte 21 ottobre 2003 n. 31687/9232

parte attrice

CONTRO

Lapi Gianfranco

Residente a Trescore Balneario (BG), con domicilio eletto in Modena Corso Canalchiaro 116, nello studio dell'avv. Fabrizio Garuti, rappresentante e difensore nel presente giudizio in virtù di procura speciale apposta a margine della comparsa di risposta unitamente all'avv. Camillo Nosari del Foro di Bergamo

parte convenuta

avente ad oggetto: risoluzione di contratto

* * *

Atteso che all'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore della convenuta ha esibito un certificato anagrafico camerale da cui si evince che la società attrice, dopo aver trasferito nel 2005 la propria sede in Roma ed essere stata posta in liquidazione, nelle more del presente giudizio, è stata cancellata dai registro delle imprese in data 10 settembre 2007;

Atteso che parte convenuta ha anche depositato copia del verbale di assemblea in data 15 luglio 2006 dal quale risulta che nella stessa data è stato approvato il bilancio di liquidazione in assenza di somme da ripartire;

Atteso che parte convenuta, rilevando che ai sensi del novellato art. 2495 cc. la cancellazione dal registro delle imprese produce l'effetto costitutivo dell'estinzione irreversibile della società, e che la sentenza contro la società estinta sarebbe conseguentemente inutiliter data, chiedeva che sia dichiarata l'interruzione del processo;

Atteso che la difesa di parte attrice, dopo aver chiesto ed ottenuto un termine per esame e replica, non ha contestata la circostanza di fatto dell'avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese e ha dichiarato di rimettersi a giustizia sulla richiesta di interruzione del processo "essendo la giurisprudenza sul punto contraria".

Ritenuto che la richiesta di parte convenuta non possa che essere accolta alla luce del novellato art. 2495 cc:

Ritenuto, infatti, che "Dopo l'entrata in vigore del dlgs n. 5 del 2003 sulla riforma organica della disciplina delle società di capitali e delle società cooperative non si giustifica più la pregressa opinione, secondo cui la cancellazione della società dal registro delle imprese non ne avrebbe determinato l'estinzione (verificandosi questa soltanto quando fossero stati liquidati tutti i rapporti giuridici che ad essa facevano capo). Infatti, il nuovo testo dell'art. 2495 c.c., comma 2, antepone al vecchio testo (dei corrispondente originario art. 2456 c.c.), che prevede le azioni dei creditori insoddisfatti nei confronti di soci e liquidatori, la proposizione "ferma restando l'estinzione della società". In tal modo il legislatore della riforma ha chiaramente manifestato la volontà di stabilire che la cancellazione produce l'effetto costitutivo della estinzione irreversibile della società anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti di altro tipo non definiti. Tale volontà è implicitamente confermata dalla previsione che i creditori insoddisfatti possono, entro un anno dalla cancellazione, notificare presso l'ultima sede della società la domanda proposta nei confronti di soci e liquidatori. Si tratta di un'agevolazione che riproduce esattamente quella prevista dall'art. 303 c.p.c., comma 2, per la notifica del/a riassunzione agli eredi della parte defunta." (Corte appello Milano, sez. I, 05 dicembre 2007 - c. Redazione Giuffrè 2008); "Ai sensi del nuovo testo dell'art. 2495 c.c., la cancellazione della società dal registro delle imprese produce l'effetto costitutivo della estinzione irreversibile della società anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti di altro tipo non definiti. In particolare, anche la società che si cancelli in corso di giudizio si estingue con conseguente carenza di legittimazione del liquidatore a far valere, dopo suddetta cancellazione, crediti di pertinenza della società." (Corte appello Milano, sez. I, 20 novembre 2007 Soc. Penice immob. c. Agenzia entrate Giur. merito 2008, 4 1042 D. S.); "Il nuovo testo dell'art. 2495 c.c. stabilisce in modo inequivoco che la cancellazione della società (nella specie, una s.r.l.) dal registro delle Imprese ne comporta l'estinzione. È quindi superato il precedente orientamento secondo cui l'effetto estintivo della società si verificava soltanto con la definizione di tutti i rapporti pendenti. Di conseguenza, i creditori insoddisfatti possono agire nei confronti degli ex soci nei limiti di quanto da essi ottenuto a seguito della liquidazione, o contro i liquidatori se il mancato adempimento dipende da colpa di costoro" (Tribunale Milano, 24 gennaio 2007- c. Banca borsa tit. credi 2007, 6 763 con nota di Lubrano di Scorpaniello);

Osservato che la Suprema Corte di Cassazione aveva già anticipato la giurisprudenza di merito appena richiamata affermando che "L'iscrizione nel Registro delle imprese della cancellazione di una società di capitali ne produce l'estinzione, con effetto costitutivo irreversibile, anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti di altro tipo non definiti: il principio, che emerge dalla legge di riforma, concerne non fa cancellazione In sé, bensì i suoi effetti, e trova applicazione anche alle cancellazioni già iscritte in precedenza." (Cassazione civile, sez. I, 28 agosto 2006, n. 18618 Fall. R.C.e altro c. R.e altro, in Giur, it. 2007, 1 117 con nota di Bertolotti);

Osservato che la volontà del legislatore nel senso appena indicato sembra implicitamente confermata dalla previsione che i creditori insoddisfatti possono, entro un anno dalla cancellazione, notificare presso l'ultima sede della società la domanda proposta nei confronti di soci e liquidatori; si tratta, infatti, di una agevolazione che riproduce esattamente quella prevista dall'art. 303 c.p.c., comma secondo, per la notifica della riassunzione agli eredi della parte defunta;

Osservato che la disposizione in questione, entrata in vigore gennaio 2004, trova applicazione anche alle cancellazioni già iscritte nel registro delle imprese. Dall'esame del nuovo testo dell'art. 2495 c.c., emerge chiaramente che la nuova disposizione non ha disciplinato le condizioni per la cancellazione della società, che presuppone sempre la liquidazione e l'approvazione del relativo bilancio finale, ma i soli effetti della cancellazione. La nuova disciplina, pertanto, trova applicazione retroattivamente con l'attribuzione ex nunc di effetti nuovi a fatti pregressi (Cass. 28 agosto 2006, n. 18618). Applicando tale orientamento al caso sottoposto alla sua attenzione, la Corte di Cassazione ha ritenuta che la cancellazione dell'appellante dal registro delle imprese avesse determinato, insieme all'estinzione dell'ente, la carenza di legittimazione del liquidatore a far valere, dopo la cancellazione, crediti di pertinenza della società;

Ritenuto conseguentemente che il processo deve essere dichiarato interrotto e dovrà (rectius potrà) essere conseguentemente riassunto dai soci o nei confronti di soci e/o liquidatori nei termini di legge;

p.q-m.

accertato che la società Iniziative Commerciali s.r.l. è stata cancellata dal registro delle imprese in data 10 settembre 2007, e si è conseguentemente estinta ai sensi dell'art. 2495 c.c., dichiara l'interruzione del processo.

Si comunichi.

Modena, 17 luglio 2008

Il Giudice

Dr. Roberto Cigarini

Depositata in Cancelleria il 17 LUG 2008