Tribunale di Modena, sez dist di Carpi, sentenza n. 4034/10
Sentenza per esteso
avente ad oggetto: risarcimento dei danni e responsabilità dell’appaltatore e del Direttore Lavori
Conclusioni di parte attrice
Voglia l'Ill.mo Signor Giudice
Ogni contraria istanza disattesa
NEL MERITO
condannare Beta, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Neri e Alfa, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido fra loro a pagare ai signori Rossi, Bianchi e Verdi, la somma di € 133.279,52, oltre alle spese ed interessi sostenute dagli attori per il mutuo e agli interessi dalla data della denuncia al saldo effettivo e rivalutazione a titolo di risarcimento dei danni dai medesimi patiti per i vizi di ristrutturazione dell'immobile di loro proprietà.
Condannare inoltre Beta a tenere manlevati i sigg.ri Rossi, Bianchi e Verdi di ogni somma che questi ultimi fossero tenuti a corrispondere alla Alfa ed alla Neri a qualsiasi titolo o motivo all'esito del giudizio.
IN OGNI CASO
con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti del giudizio.
Conclusioni di parte convenuta Neri
" Piaccia all'Ill.mo Giudice Unico, contrariis reiectis
A) in via preliminare e istruttoria
Chiede che sia disposta la rinnovazione della CTU, in quanto viziata per manifesta violazione del diritto di difesa, per travisamento del principio dell'onere della prova, nonché per manifesta illogicità, contraddittorietà, imperizia e carenza di motivazione;
B) in via meramente subordinata
a) dichiarare inammissibili, improcedibili e/o comunque respingere, perché infondate, le domande tutte proposte dagli attori nei confronti Neri con l'atto di citazione notificato in data 20 settembre 2002;
b) in denegata ipotesi:
- dichiarare ed accertare la responsabilità concorrente degli attori;
- dichiarare ed accertare la responsabilità, quantomeno concorrente e solidale, della Beta e per e per l'effetto condannare la stessa, in persona del suo legale rappresentante, a sollevare e tenere indenne Neri in tutto o in parte, dalle conseguenze pregiudizievoli che dovessero discendere e che la stessa dovesse patire, per effetto delle domande proposte dagli attori;
C) respingere ogni ulteriore domanda, anche in via riconvenzionale, formulata nei confronti della Neri;
D) con vittoria di spese competenze e onorari di giudizio>>.
Conclusioni di parte convenuta Alfa
Contrariis reiectis,
1) In via istruttoria
Disporsi la rinnovazione della CTU perché nulla per violazione del diritto di difesa dei convenuti e, in ogni caso, perché è inattendibile per manifesta grave negligenza del CTU nell'adempimento dell'incarico,
2) In via pregiudiziale,
accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva di Alfa in liquidazione,
3) in via subordinata e salvo gravame,
a. In via preliminare, dichiararsi l'estinzione della garanzia invocata dagli attori per il decorso, del termine decennale di cui all'art. 1669 cod. civ.,
Nel merito, rigettarsi le domande attrici essendo infondate in fatto e in diritto,
c. In via riconvenzionale, accertarsi e dichiararsi l'esclusiva responsabilità della Neri per i difetti di costruzione che eventualmente risulteranno esistenti e, conseguentemente, dirsi tenuta e condannarsi la Neri a tenere indenne, in tutto o nella misura che sarà ritenuta di giustizia, la Alfa in liquidazione da ogni domanda di parte attrice.
Con vittoria di spese, competenze e onorari.
Conclusioni di parte convenuta Beta
Contrariis reiectis,
1) In via istruttoria
Disporsi la rinnovazione della CTU perché nulla per violazione del diritto di difesa dei convenuti e, in ogni caso, perché è inattendibile per manifesta grave negligenza del CTU nell'adempimento dell'incarico,
2) In via preliminare, dichiararsi l'estinzione della garanzia invocata dagli attori per il decorso del termine decennale ex art. 1669 c.c. oltre che per l'avvenuta decadenza e prescrizione di ogni diritto di garanzia ex art. 1667 e 1669 c.c.,
3)Nel merito, rigettarsi le domande attrici essendo infondate in fatto e in diritto,
4)In via riconvenzionale, accertarsi e dichiararsi l'esclusiva responsabilità della Neri peri difetti di costruzione che eventualmente risulteranno esistenti e, conseguentemente, dirsi tenuta e condannarsi la Neri a tenere indenne, in tutto o nella misura che sarà ritenuta di giustizia, la Beta da ogni domanda di parte attrice.
Con vittoria di spese, competenze e onorari.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli attori assumono di aver conferito alla Alfa l'appalto, e al Neri la direzione dei lavori, per la ristrutturazione di un vecchio fabbricato sito in Carpi ... Negli anni successivi alla conclusione dei lavori si sono verificati abbassamenti del pavimento dei garage e della camera da letto nonché fessurazioni nei muri. Interpellato il geologo Y, questi ha individuato la causa dei cedimenti nella inadeguata profondità delle fondazioni imputandone la responsabilità ai lavori di ristrutturazione eseguiti dall'impresa convenuta. Gli attori si sono quindi affidati al Z incaricandolo di una nuova progettazione e direzione dei lavori per un intervento urgente stante il pericolo di ulteriori cedimenti, non mancando di denunciare all' Alfa e alla Neri i gravi vizi e difetti rilevati. In questo giudizio gli attori chiedono la condanna di entrambi i convenuti, in solido, al risarcimento del danno.
L' Alfa ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva osservando di essere stata costituita un anno dopo l'ultimazione dei lavori di ristrutturazione e indicando nel Beta l'impresa che eseguì all'epoca i lavori di ristrutturazione di cui è causa.
È stata quindi autorizzata la chiamata in causa di quest'ultima società che, costituitasi in giudizio ha chiesto il rigetto delle domande attoree, così la Neri.
Tutti i convenuti hanno eccepito la decadenza dal diritto alla garanzia di cui all'art. 1669 c.c. e la prescrizione dell'azione.
SULLA DECADENZA DAL DIRITTO ALLA GARANZIA E SULL0
PRESCRIZIONE DELL'AZIONE
Devono essere innanzitutto considerate le eccezioni preliminari.
Com’è noto l’art. 1669 c.c. dispone che “[I]. Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. [II]. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia."
È pacifico che il compimento dell'opera risalga al giorno 12/03/1988. Lo si evince dall'esame della consulenza tecnica d'ufficio (p. 7), con riferimento all'inoltro della domanda per il rilascio del certificato di abitabilità, avvenuto il 03/05/1988.
Il primo accertamento da compiere riguarda la circostanza se i cedimenti strutturali lamentati dagli attori (gli abbassamenti del pavimento dei garage e della camera da letto nonché le fessurazioni nei muri) si siano verificati nel corso di dieci anni dal compimento, quindi nei periodo 13/03/1988 - 13/03/1998. È evidente che la garanzia riconosciuta dall'art. 1669 c.c. vale soltanto per il decennio indicato nella norma.
La prova di questa circostanza incombeva sulla parte attrice. Il capitolato di prova orale contenuto in atto di citazione risulta in tutto generico sotto il profilo temporale perché, dopo aver chiesto se non sia vero che i lavori furono ultimati nel 1988 (cap. 1) chiede al testimone se sia "vero che negli anni immediatamente successivi al 1988 i muri e le pavimentazioni dell'immobile iniziarono a presentare fessurazioni e innalzamenti” (cap. 2).
A questa domanda nessun testimone ha risposto mentre la Neri, in sede di interrogatorio formale, ha ammesso soltanto di aver ricevuto una segnalazione dalla proprietà per un problema di umidità risalente (cfr. verbale udienza 09/03/2006).
Se dunque, da una parte, non risulta provata una circostanza decisiva (la comparsa del vizio di costruzione nel decennio da compimento dell'opera) sussistono indizi gravi, precisi e concordane sull'inesistenza di vizi del genere almeno alla data del 05/06/1996 Infatti, come si evince dalla consulenza tecnica d'ufficio, in detta data la proprietà ha effettuato la tinteggiatura del fabbricato, un'operazione che di regola viene effettuata quanto il fabbricato non presenta problemi E che non sarebbe conseguentemente mai stata svolta se erano in corse cedimenti del pavimento.
La consulenza tecnica d'ufficio non sì è rivelata utile per un migliore accertamento della comparsa dei vizi lamentati nel decenni utile.
Infatti, il consulente ha dovuto constatare che "Lo stato dei luoghi risulta completamente alterato e attualmente l'edificio non presenta nessun tipo di vizio o difetto" (cfr. c.t.u.p.18). Sembra evidente che soltanto un accertamento tecnico preventivo avrebbe risolto in radice decisiva questione temporale relativa alla comparsa del vizio. La consulenza tecnica d'ufficio sì attarda poi ad esaminare documentazione fotografica allegata da parte attrice ma, a prescinde dalle non irrilevanti questioni sollevate da parte convenuta circa tardività della produzione fotografica (soltanto con la memoria istruttoria di replica), si osserva come si tratti di foto scattate nel 2001, vale a dire anni dopo la scadenza del decennio utile. Il consulente afferma chiaramente che “non esiste alcuna documentazione probante, prima dell’anno 2001, che attesti lo stato dei danni presenti- nell'edificio" (cfr. c.t.u.p. bensì una lettera in data 27/07/2003 ma essa si riferisce ad un problema affatto diverso, cioè l'umidità risalente.
L'eccezione di prescrizione deve conseguentemente essere accolta.
È appena il caso di osservare come, nel merito, la responsabilità della Neri fosse tutt'altro che pacifica. Non sono state contestate le dichiarazioni rese dalla professionista all'udienza del 09/03/2006 circa il fatto che inizialmente "si doveva trattare di lavori soltanto di ristrutturazione ma l' Alfa, impresa di fiducia dei sig.ri Rossi e Bianchi, ha deciso, d'accordo con loro di demolire il fabbricato ad un piano e di ricostruirlo integralmente costruendo anche le fondazioni, presumibilmente, perché mi sono trovata davanti al fatto compiuto".
La parte attrice in atto di citazione afferma chiaramente che la Neri ebbe soltanto un incarico di direzione lavori, non anche di progettazione. Non risultano allegati studi o progetti che consentano di imputare precise responsabilità progettuali alla Neri.
In definitiva la domanda degli attori non può che essere respinta. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
DISPOSITIVO DELLA SENTENZA
Definitivamente decidendo,
ogni diversa domanda ed eccezione respinta:
respinge la domanda proposta da Rossi, Bianchi e
Verdi contro Neri, Alfa e Beta..
Condanna Rossi, Bianchi e Verdi a rifondere a tutti i convenuti le spese del presente procedimento, che liquida, quanto a Neri in € 3.147,00 per diritti, € 6.000,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, iva e c.p.a., quanto a Alfa in € 28,09 per anticipazioni non imponibili, € 3.000,00 per diritti, € 3.000,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, iva c.p.a., quanto a Beta in € 26,54 per anticipazioni non imponibili, € 3.000,00 per diritti, € 3.000,00 per onorario, oltre, rimborso spese generali, iva e c.p.a.