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Tribunale di Modena, sentenza n. 1207/10

 

Contratto: Fideiussione – Creditore e fideiussore – Richiesta di escussione della garanzia a prima richiesta – Forma contrattualmente prevista (raccomandata A.R.) - Ricezione oltre il termine di decadenza dal diritto all’escussione – Modalità formali della comunicazione previste fra le parti – Valenza ad substantiam

 

 

TRIBUNALE DI MODENA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Modena - I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott. Riccardo Di Pasquale,

all'esito di udienza ex art.281 sexies c.p.c.

pronuncia la seguente

S E N T E N Z A

dando lettura del dispositivo e delle contestuali concise motivazioni di fatto e di diritto della decisione

nella causa civile n° 636/2006 R. G.

tra

DI BAGGIOVARA società agricola cooperativa (già Caseificio Sociale Di Baggiovara scarl) (avv. Rossella Adani)

-ATTRICE-

e

BANCA INTESA s.p.a. (avv. Sandra Vecchi)

-CONVENUTA-

sulle conclusioni di cui al verbale d'udienza

rilevato che

- la società attrice ha agito nei confronti di Banca Intesa, in forza di fideiussione del 15/612005, chiedendo il pagamento della somma di € 96.201,02;

- si è costituita Banca Intesa chiedendo il rigetto della domanda;

- sono state assunte prove testimoniali, e la causa é stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.

Osserva

1) Con la fideiussione in questione (doc. 2 attrice) Banca Intesa si è impegnata a versare, entro il massimale globale di € 100.000,00, l'importo dovuto dall'impresa B.Giancarlo quale corrispettivo, da pagarsi entro il 30/9/2005, per l'acquisto dalla società attrice di una fornitura di formaggio "Parmigiano Reggiano" della produzione anno 2003 (v. contratto doc. 1 attrice); il pagamento avrebbe dovuto avvenire "ogni eccezione rimossa" e nonostante eventuali opposizioni da parte della impresa sopra indicata o controversie pendenti sulla sussistenza e/o esigibilità del credito.

In particolare detta garanzia, prestata da Banca Intesa ed accettata dalla società attrice, prevede testualmente nella clausola in discussione: "La presente garanzia avrà validità sino al 15.10.2005 e trascorso tale termine senza che ci sia pervenuta Vostra richiesta di operatività a mezzo lettera raccomandata con a.r. essa si intenderà priva di qualsiasi efficacia".

2) Una siffatta garanzia, per giurisprudenza ormai costante, va ascritta a quella categoria di negozi variamente definiti come garanzia a prima richiesta, garanzia autonoma, contratto autonomo di garanzia nonché, nel linguaggio internazionale, performance bond, che risultano caratterizzati dall'assunzione dell'obbligo di eseguire la prestazione che ne costituisce l'oggetto senza poter opporre eccezioni attinenti alla validità, efficacia e in genere alle vicende del rapporto principale,

3) A mezzo documenti e testimoni (F.Paolo mediatore e B.Stefano), si é acquisita la prova che:

- in data prossima al 30 settembre 2005, B.Giancarlo, in difficoltà ad eseguire il pagamento in favore della società agricola cooperativa attrice, chiese a Banca Intesa il rilascio di una nuova fideiussione e la concessione di un mutuo, informando di ciò la creditrice;

- i soci della cooperativa attrice ebbero contezza del diniego della Banca in ordine alla proroga del termine di efficacia della garanzia e della definitiva incapacità di adempiere del debitore solo in data 12 ottobre 2005: appresa tale notizia si attivarono prontamente per l'escussione, con l'assistenza del mediatore F.Paolo e del loro legale avv. Adani;

- in data 13 ottobre la società attrice inviò a Banca Intesa formale richiesta di pagamento della somma dovuta dal debitore B.Giancarlo, pari ad € 96.201,02, mediante lettera raccomandata a.r. datata 12/10105, spedita dall'Ufficio Postale di Carpi (per accelerare i tempi di consegna, essendo diretta alla filiale di Carpi della banca convenuta) il 13 ottobre e ricevuta dal destinatario il 17 ottobre (doc. 3 e 4): la richiesta veniva anticipata via fax alla banca in data 13 ottobre alle ore 16,45 (doc. 5).

La banca rifiutava il pagamento perché la richiesta a mezzo raccomandata a.r. le era pervenuta oltre il termine contrattualmente pattuito.

4) II contratto de quo prevede un termine di decadenza per l'escussione della garanzia. Il termine deve considerarsi valido (cfr. art. 2965 c.c.), essendo di 15 giorni successivo alla scadenza dell'obbligazione garantita (3019/05).

È applicabile al caso in esame la seguente decisione della Suprema Corte:

"Nell'ambito dei contratti di fideiussione ed autonomo di garanzia bisogna distinguere il termine di scadenza della garanzia da quello decadenziale per la sua escussione e quest'ultimo deve essere tale da non rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto del creditore nei confronti dei garante, con la conseguenza che tale non può ovviamente essere il termine che coincide con la scadenza dell'obbligazione, potendosi, anzi, in questo caso, configurare la sua nullità ai sensi dell'art. 2965 c.c." (Cassazione civile , sez. III, 28 febbraio 2007, n. 4661).

5) La clausola in esame prevede che la richiesta di escussione deve essere fatta con lettera raccomandata a.r., che deve pervenire alla garante entro il termine pattuito.

L'espressa previsione contrattuale della ricezione della richiesta entro il termine pattuito, esclude che possa essere applicata al caso in esame la recente giurisprudenza di legittimità(Cassazione civile, sez. un., 14 aprile 2010, n. 8830), richiamata da parte attrice, che tende ad estendere al campo sostanziale i principi affermati in ambito processuale (notificazione) in ordine alla separazione degli effetti in capo al titolare del potere e in capo al destinatario della dichiarazione (cd. principio di scissione).

6) La questione che si pone nel caso in esame è se la dichiarazione della garantita sia giunta tempestivamente alla banca destinataria con mezzi equipollenti a quelli convenzionalmente pattuiti. La risposta deve essere positiva, facendo riferimento all'interesse sotteso alla clausola ed al principio generale di buona fede posto a fondamento dell'interpretazione (art. 1366 c.c.) e dell'esecuzione (art. 1375 c.c.) del contratto.

Lo scopo della clausola in questione è che la garante abbia conoscenza della richiesta di escussione in forma scritta entro il termine di validità pattuito.

Si deve fare riferimento a quella giurisprudenza, condivisa da questo giudice, secondo la quale le modalità formali della dichiarazione che siano contrattualmente indicate dalle parti (nella fattispecie: raccomandata con ricevuta di ritorno) non possono integrare una forma convenzionale ad substantiam e, pertanto, non ostano a che l'atto possa giungere all'indirizzo del destinatario con mezzi equipollenti ai sensi dell'art. 1335 c.c. (così Cassazione, 13 maggio 1989, n. 2211 sulle modalità di disdetta del contratto di locazione).

Nella fattispecie la banca garante è venuta adeguatamente a conoscenza della richiesta della garantita di escussione della fideiussione con la modalità scritta equipollente costituita dall'invio del fax in data 13 ottobre 2005, e quindi entro il termine pattuito.

Peraltro Banca Intesa nel momento in cui negò a B.Giancarlo la dilazione del termine di scadenza della garanzia e la concessione del mutuo richiesto, doveva prevedere come assai probabile l'escussione della garanzia de qua.

Così che anche sotto il profilo dell'esecuzione dei contratto deve considerarsi contrario a buona fede il rifiuto di pagamento da parte della banca.

7) In conclusione la banca convenuta va condannata al pagamento in favore della società attrice della somma di € 96.201,01.

Sull'importo capitale sono dovuti i soli interessi al tasso legale dal 17/10/2005 -come da richiesta-, in mancanza di allegazione e prova di un maggior danno da svalutazione monetaria (v. Cassazione civile, sez. un., 16 luglio 2008, n. 19499).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunziando

in accoglimento della domanda

- CONDANNA Banca Intesa spa al pagamento in favore di "Di Baggiovara" Società Agricola Cooperativa (già Caseifico Sociale "Di Baggiovara" scarl) della somma di € 96.201,01, per il titolo di cui in motivazione, oltre interessi al tasso legale via via vigente dal 17/10/2005 al saldo;

- CONDANNA la banca convenuto a rimborsare alla società attrice le spese di lite, che liquida in complessivi € 6.740,00, di cui € 3.900,00 per onorario, € 2.190,00 per diritti, € 200,00 per spese imponibili ed 450,00 per anticipazioni, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.

IL GIUDICE ESTENSORE

Riccardo Di Pasquale

Depositata in Cancelleria il 22 SET 2010