Tribunale di Reggio Emilia n. 1124 del 01/07/2008
Divisione ereditaria, intervento del creditore, domanda di assegnazione di una frazione della quota in denaro spettante al condividente debitore
Sentenza per esteso
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori Magistrati :
FRANCESCO PARISOLI PRESIDENTE
STEFANO SCATI GIUDICE
MASSIMILIANO CENNI GIUDICE RELATORE
ha pronunciato la seguente
nella causa civile iscritta al n. 2472/1997 del Ruolo Generale, promossa da:
Tizio, rappr. e difeso dall’avv. Giovanni Orlandi, elett. domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, via Emilia S. Pietro n. 1, come da procura a margine dell’atto di citazione
attore
contro
Caio, rappr. e difeso dall’avv. Marco Fornaciari, elett. domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, via Livatino n. 9, come da procura in calce alla copia notificata dell’atto di citazione
convenuto
e con l’intervento in causa di
Sempronio, in persona del legale rappresentante, rappr. e difesa dagli avvocati Luca Cristini del Foro di Brescia e dall’avv. Pierluigi Costi, elett. domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, come da procura a margine della comparsa di intervento
interveniente volontario
In punto a: “scioglimento della comunione ereditaria”
CONCLUSIONI
Per l’attore
"Piaccia all’Ill.mo sig. Giudice Unico del Tribunale di Reggio Emilia:
A) Nel merito, dichiarare lo scioglimento della comunione riguardante tutti i beni lasciati da Ermanno, deceduto il giorno 26.01.1996, con particolare riferimento al piccolo podere, con fabbricati rurali sovrastanti, posto in Correggio- Via Canolo n.8- censito nel C.T. dello stesso comune alla partita n. 3681 foglio 5 mapp. 113 e 114 con pertinenze, accessioni, attrezzature, macchine e quant’altro facente parte dell’azienda agricola e dell’allevamento dei suini, come specificato nel verbale di inventario, redatto dal funzionario della Cancelleria della Pretura Reggio Emilia, Sezione Distaccata di Correggio, il 02.05.96.
B) assegnare all'attore: a) la quota di sua competenza del ricavato della vendita ai pubblici incanti delle podere con fabbricati rurali sovrastanti; b) il corrispettivo in denaro della quota parte delle attrezzature agricole che il convenuto drizzarmi Tizio ha dichiarato di voler acquisire.
C) dichiarare tenuto e/o comunque condannare, Caio, a corrispondere all'attore la quota pari alla metà del ricavato (pari a £ 35.126.230) della vendita al Salumificio Marassi di S. Polo di 78 suini, la quota pari alla metà delle spese sostenute per il funerale del padre, la quota parte della indennità di accompagnamento del padre, nonché il corrispettivo in denaro della quota di competenza dell'attore di ogni altro cespite descritto nelle verbale di inventario redatto dal funzionario della cancelleria della pretura di Correggio in data 2. 5. 96.
D) Dirsi tenuto comunque Caio a corrispondere a Tizio quanto di competenza di quest'ultimo per effetto dello scioglimento della comunione ivi compresi i frutti dei beni facenti parte della comunione.
E) Condannare il convenuto a risarcire all'attore tutti i danni allo stesso arrecarti nella misura che sarà determinata anche, occorrendo, in via equitativa.
F) Condannare, in ogni caso, il convenuto, in relazione alle somme che risulteranno da lui dovute per i titoli di cui è causa, a rifondere all’attore gli interessi legali e il danno da ritardato pagamento, da liquidarsi anche all'occorrenza in via equitativa, dal giorno del dovuto al saldo.
G) Imputare quindi alla quota di competenza di Caio le somme di cui egli sarà ritenuto debitore nei confronti dell’attore e provvedere di conseguenza alla formazione delle quote da assegnare ai condividenti.
H) Emanare comunque ogni ulteriore provvedimento consequenziale.
I) Condannare il convenuto alla rifusione delle spese e competenze di giudizio nonché alle spese di CTU e alla rifusione delle spese di CTP sostenute dall’attore.
J) In via subordinata istruttoria disporre i provvedimenti necessari per il rendimento del conto."
Per il convenuto
“… dichiara di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove e dichiara di precisare le conclusioni richiamando quella di cui alla comparsa di costituzione e risposta, con vittoria di spese ed onorari.”
In comparsa di risposta:
“Dichiararsi lo scioglimento della comunione del bene immobile lasciato in eredità da Mezzani Ermanno……;
Darsi atto che l’importo relativo alla vendita di 84 maiali grassi di cui al verbale di inventario pari a lire 35.000.000 è stato versato quanto a lire 20.000.000 al B.S.G.S.P. e quanto a lire 15.000.000 al Credito Emiliano a copertura dei debiti descritti nel verbale di inventario a favore di detti istituti di credito oltre agli accessori maturati;
Darsi atto che gli animali e le attrezzature esistenti al momento della morte del padre erano di esclusiva proprietà del convenuto;
Disporsi la divisione degli altri beni mobili di cui all’inventario ad esclusione di quelli rivendicati dal convenuto in piena proprietà. Con vittoria di competenze, spese ed onorari.”
Per il terzo intervenuto
“Previe tutte le declaratorie del caso e respinta ogni contraria istanza:
- attribuirsi al convenuto Caio una parte dei beni sui quali è stata iscritta l’ipoteca di cui in narrativa …. … per una valore almeno pari all’importo di lire 111.249.836, oltre agli interessi legali dovuti;
- in caso di assegnazione al predetto convenuto di beni diversi da quelli ipotecati, disporsi il trasferimento della già citata ipoteca su tali beni, ove possibile ed agevole e sempre nei limiti dell’importo di cui sopra
- qualora ciò non sia possibile od agevole e, comunque, in ogni caso di attribuzione al debitore di somme di denaro sia a titolo di conguaglio sia in luogo di beni in natura, assegnarsi alla società interveniente in prelazione l’importo di lire 111.249.836, oltre agli interessi legali maturati fino al saldo.
Spese rifuse dal condividente nonché debitore Caio”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, Tizio conveniva in giudizio Caio, assumendo che il 26.1.1996 era deceduto, senza lasciare testamento, il padre V.E. e che a questi erano succeduti i suoi tre figli Tizio, Caio e D.; che quest’ultima ed i suoi figli avevano rinunciato all’ eredità, mentre egli l’aveva accettata con beneficio di inventario; che fra i cespiti caduti in successione si annoveravano un podere con sovrastante fabbricato rurale sito in Correggio; che in occasione della redazione dell'inventario, in data 2.5.96, oltre agli immobili, alle macchine agricole e alle attrezzature varie rinvenute, il fratello Tizio aveva dichiarato che il padre gestiva un'azienda agricola con allevamento di suini e che egli risultava dipendente della suddetta azienda agricola; che il fratello aveva riferito quale era la consistenza dell'allevamento al momento della morte del padre; che dopo la morte del padre, Tizio aveva continuato a coltivare il podere e a gestire l'allevamento; che, inoltre, il fratello Tizio aveva omesso di dichiarare che, al momento della morte del padre, vi erano nell'allevamento anche altri suini, in seguito venduti al Salumificio Marassi di San Polo D’Enza; che egli aveva dovuto pagare le spese funerarie e per la degenza del padre, per un importo complessivo di £. 13.277.420; che, nonostante le trattative tra i fratelli, non si era giunti ad un accordo anche perché Tizio non aveva presentato il rendiconto delle entrate e delle uscite, pur avendo mantenuto il possesso esclusivo per circa due anni di tutti i beni caduti in successione e ne aveva goduto in via esclusiva; che occorreva accertare se in tale periodo si era verificato un aggravamento dei debiti dell'azienda agricola ai fini di accertare eventuali responsabilità per danni del fratello; che, comunque, il fratello avrebbe dovuto rispondere di ogni ulteriore danno da lui subito per il ritardo e l’indifferenza mantenuta di fronte agli inviti di provvedere alla divisione del patrimonio.
Domandava in via preliminare che fosse ordinato a Caio di presentare il rendiconto delle operazioni eseguite sui conti bancari intestati al padre o cointestati, nell'imminenza e dopo l'apertura delle successione, e di tutte le entrate e spese relative alla gestione dell'impresa agricola e, nel merito, lo scioglimento di tutti i beni mobili ed immobili della comunione, con assegnazione di una quota del podere o della somma ricavata dalla vendita. Domandava, inoltre la condanna del fratello a versare all'attore la quota parte del ricavato della vendita al salumificio M. di 78 suini e, in ogni caso, la condanna del medesimo a risarcire i danni arrecarti con il suo comportamento e a rifondere gli interessi sulle somme dovute.
Si costituiva in giudizio il convenuto Caio, non opponendosi alla divisione del piccolo podere e affermando, qualora ritenuto indivisibile, di essere disposto a offrire di versare al fratello la somma stimata dal CTU, e, in difetto, di non opporsi alla divisione o alla vendita all'incanto; che l'allevamento dei suini era stato costituito nel 1978 e gestito in ragione del proprio apporto economico; che occorreva valutare oltre all’entità di tale apporto, l’entità degli incrementi apportati; che la vendita di 84 suini era servita per pagare i debiti contratti con gli istituti di credito, ammontanti a 35 milioni di lire (verbale di inventario), ma che non erano stati venduti ulteriori 78 suini al Salumificio M.; che il fratello non aveva pagato le spese di degenza ospedaliera del padre; che avrebbe rimborsato la quota di spese funerarie e di successione - pur chiarendo di avere pagato anch’egli le imposte di successione - e che avrebbe provveduto al rendiconto a mezzo della Confederazione italiana agricoltori.
Domandava lo scioglimento della comunione, con l'assegnazione di quota corrispondente dell’immobile o vendita del medesimo, in caso di indivisibilità; domandava accertarsi che il provento della vendita degli 84 maiali grassi di cui al verbale di inventario, era stato versato alle banche per il pagamento dei debiti e che gli animali e le attrezzature esistenti al momento della morte del padre erano di sua esclusiva proprietà; che, infine, si dividessero gli altri beni mobili di cui all'inventario eccetto quelli di sua esclusiva proprietà.
Con ordinanza del 3.3.1999 il G.I. disponeva C.T.U. relativamente alla divisibilità dei beni immobili ed al loro valore, nonché alla stima beni mobili e dell'azienda agricola e la descrizione contabile della gestione effettuata dal convenuto dopo la morte del padre per accertare se si fossero verificati incrementi o decrementi, utili o passività. La relazione veniva depositata in data
Con istanza del 6.4.00 la difesa dell’attore domandava la sostituzione del G.I., legittimamente impedito. Il nuovo G.I. veniva designato il 17.4.2000.
All’udienza del 27.7.2000 la difesa dell’attore domandava la vendita all’incanto degli immobili. La difesa del convenuto si opponeva alla vendita, domandando fissarsi udienza per il tentativo di conciliazione e la convocazione del c.t.u. a chiarimenti.
Il G.I., preso atto della indivisibilità dell'immobile e non essendo state formulate istanze di attribuzione, disponeva la vendita all’incanto con ordinanza del 26.10.2000, previa regolarizzazione della situazione catastale dell'immobile, sempre affidata al CTU. L’immobile veniva aggiudicato alla terza asta al prezzo di € 262.405,60.
Con comparsa del 9.10.2001 interveniva volontariamente la S.r.l. Casini e Marani, in qualità di creditrice di Caio per la somma di £. 99.346.083 in virtù di decreto ingiuntivo n. 488/99 del tribunale di Reggio Emilia, divenuto esecutivo, assumendo di avere iscritto ipoteca in forza di detto titolo sulla quota indivisa di 1/2 degli immobili oggetto del giudizio di divisione, di pertinenza di Caio, chiedeva di attribuirsi alla convenuto Caio una parte dei beni immobili sui quali era stata iscritta ipoteca per un valore almeno pari a quello iscritto, in caso di assegnazione di beni diversi, il trasferimento della ipoteca su tali beni e, infine, in caso di attribuzione al debitore Caio di somme di denaro, sia titolo di conguaglio sia in luogo dei beni in natura, l'assegnazione ad essa interveniente in prelazione dell'importo di £. 111.249.836 oltre interessi e spese.
Con successiva ordinanza del 20.3.2002 il G.I ammetteva le prove orali richieste dalle parti, escusse nell’arco di varie udienze, ed ordinava ad Tizio di rendere il conto della gestione del podere e dell'allevamento dei suini, invitandolo a produrre in giudizio le scritture contabili relative all'azienda agricola che fossero in suo possesso; ordinava al salumificio Marassi San Polo d’Enza di esibire in giudizio la fattura inerente l'acquisto di suini da Caio.
Ottemperato l’ordine, con il deposito della fattura da parte del Salumificio M., il C.T.U. rendeva chiarimenti all’udienza del 18.12.2003.
Seguivano alcuni rinvii di udienza volti a consentire una definizione amichevole della controversia. All’udienza del 24.3.2005 il G.I. le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e la causa veniva rimessa alla decisione del collegio.
1. Non è contestato il diritto di procedere a scioglimento della comunione ereditaria.
Pacifico è anche che i condividenti sono soltanto attore e convenuto, posto che la sorella D. ha rinunciato alla eredità insieme ai figli (doc. n. 1).
In seguito all’inequivocabile responso del c.t.u. circa l’indivisibilità del podere, si è disposta la vendita all’incanto del medesimo. Infatti, il C.T.U. è pervenuto alla conclusione che ”la divisione in due parti equilibrate del complesso dei fabbricati” non era possibile, agevole e conveniente, anche perché il frazionamento in due porzioni del podere ne avrebbe diminuito il valore.
Nonostante gli sforzi compiuti dal c.t.u. in tal senso, nessuna delle parti ha domandato l’attribuzione per intero, così che si è resa necessaria la vendita del complesso. Con il risultato di ottenere, dopo esperiti vanamente due incanti, un somma inferiore al valore di mercato del bene stesso.
Il C.T.U., sul punto, ha affermato che Caio ha rifiutato ogni ipotesi di cessione concordata a terzi dell’azienda, ciò che avrebbe consentito " un notevole realizzo" , tenuto anche conto del progressivo decadimento dell’azienda.
2. Occorre definire alcune questioni, oggetto di specifica deduzione o domanda, che precedono logicamente la formazione dello stato attivo e passivo (art. 723 c.c.).
Tali questioni sono connesse, più in generale, alla ricostruzione della situazione dell’azienda e dell’allevamento, opera qui resa difficile dalla mancata collaborazione prestata dal convenuto, il quale, nonostante le rassicurazioni della propria difesa, non ha provveduto a rendere il conto della gestione aziendale, pur avendo di fatto esercitato la medesima per circa due anni dopo l’apertura della successione.
E’ evidente che in questo quadro, per la ricostruzione del compendio dei beni caduti in divisione non può che prendersi le mosse dal verbale di inventario redatto il 2.5.1996 ( doc. n. 3 ), oltre 3 mesi dopo la morte del de cuius, unico documento in grado di dare informazioni certe sul compendio, il quale fa fede di quanto il pubblico ufficiale ha attestato.
Il consulente tecnico d’ufficio ha correttamente preso spunto da questo documento nel tentativo di ricostruire gli aspetti contabili della gestione dell'azienda agricola.
Le valutazioni compiute dal C.T.U. ed i chiarimenti resi all'udienza forniscono ulteriori elementi di valutazione, salve le rettifiche che saranno apportate alle conclusioni del c.t.u. stesso per singoli aspetti, tenuto conto che il convenuto non ha ottemperato all’ordine di rendere il conto rivoltogli dal giudice. Invero, il giudice può formare il proprio convincimento anche al di fuori della procedura di rendiconto prevista dagli artt. 263 c.p.c. (Cass. 97/1509; 79/115).
3. In particolare, il convenuto ha dedotto che l’azienda agricola e l’allevamento di suini sono state condotte grazie al proprio apporto e che egli ha determinato degli incrementi all’azienda nel corso del tempo.
Quanto al primo profilo, sul quale il convenuto opportunamente nemmeno ha insistito in comparsa conclusionale, è sufficiente osservare che lo stesso convenuto non ha mai smentito la circostanza che titolare dell’impresa agricola fosse il padre, affermandosi nel corso della redazione dell’inventario come mero dipendente.
Deve, pertanto, presumersi che Caio abbia apportato alla gestione aziendale null’altro che la propria prestazione d’opera, retribuita dall’imprenditore.
Null’altro ha dimostrato Caio, ad es. dando prova di avere investito dei capitali propri nell’azienda, non senza considerare che la qualità di imprenditore in capo al de cuius lascia ragionevolmente presumere che gli apporti economici necessari provenissero unicamente da questi.
D’altra parte, è provato dalle testimonianze acquisite (testi B. e D.) che, nel periodo precedente alla collaborazione prestata dal convenuto (dal 1978 circa), anche il fratello Sempronio aveva coadiuvato il padre nell’attività dell’azienda (fino al 1975 circa).
Quanto agli incrementi di valore dell’azienda e dei beni da essa compresi, nulla ha dimostrato il convenuto in relazione alla conduzione dell’azienda prima della morte del de cuius. Inoltre, come si osserverà in seguito, è pacifico in causa che titolare dell’azienda era il de cuius, così da doversi presumere che ogni incremento debba ricondursi allo sforzo economico di questi.
4. Ogni questione relativa alla gestione dell'azienda agricola successiva all’apertura della successione trova soluzione in un duplice ordine di argomentazioni.
In primo luogo, non è contestato che tale esercizio abbia generato sostanzialmente perdite, come emerge anche dalle conclusioni del C.T.U..
In secondo luogo, la gestione imprenditoriale è stata assunta in proprio da Tizio (tra l’altro, contro il parere del fratello).
Il C.T.U. ha affermato condivisibilmente che la gestione dell'azienda agricola dal 21.1.1996 “è stata tenuta ad ogni effetto dal coltivatore diretto e dall'imprenditore agricolo Caio” e che “non è stato possibile ricostruire il rendiconto economico delle diverse annate essendo tra l'altro la gestione ad esclusivo rischio del conduttore imprenditore Caio”. A conferma di ciò milita la circostanza che dal 1996 ha aperto una propria partita i.v.a..
Ne consegue, pertanto, che ogni passività assunta in tale periodo da Tizio non può gravare la comunione e di essa deve rispondere personalmente il convenuto. Il C.T.U. ha accertato che in tale periodo Caio ha accumulato un debito nei confronti di Sempronio di £ 99.973.060; tale circostanza, poi, ha trovato dimostrazione con l'intervento in giudizio di tale impresa, che ha documentato il proprio credito.
Come risulta dal documento 1 allegato alla memoria istruttoria di parte attrice, il debito del de cuius di £. 53.810.483 nei confronti di Sempronio è stato estinto, mentre il debito attuale di lire 99.973.060 è maturato nella gestione di Caio ed è stato assunto in proprio.
Si osservi, poi, che essendo la conduzione dell’azienda da parte di Tizio , dopo la morte del padre avvenuta non in accordo con il fratello - che, anzi, domandava la divisione dei beni comuni - essa non potrebbe che essere ricondotta alla gestione di affari (anche) altrui (art. 2028 c.c.), con la conseguenza che Sempronio potrebbe ritenersi obbligato soltanto nei limiti dell’utiliter coeptum (art. 2031 c.c.), mentre è pacifico che la gestione non è stata nemmeno utilmente iniziata.
D’altro canto, nessun incremento dell’azienda agricola od utile è stato dimostrato.
Il C.T.U. ha riferito che, dopo l'apertura della successione, vennero eseguite da parte di Caio opere di miglioramento del fondo, cioè la realizzazione di un noceto sull'intera superficie del fondo, con una spesa valutata complessivamente in £. 9.000.000, e l'eliminazione con chiusura del lagone sul podere per liquame con una spesa complessiva di £. 3.932.000 (fattura n. 929 del 31.8.1999 e n. 115 del 31.12.1999). Posto che gli esborsi hanno avuto una finalità migliorativa e che, dunque, hanno influito sulla migliore possibile collocazione sul mercato del bene immobile nel suo complesso, di esso si dovrebbe tenere conto il linea di principio.
Tuttavia, la difesa dell’attore ha prodotto in giudizio la fattura n. 101 del 12.12.1995 emessa dall’impresa C. (doc. 11), dalla quale si desume che l'acquisto delle piante di noce e la realizzazione della piantagione risalgono ad epoca anteriore all'apertura della successione; infatti, l’emissione della fattura nella pratica commerciale avviene generalmente a fine lavoro.
Il C.T.U. all'udienza del 18.12.03 ha riferito: "La verifica e la conferma del valore indicato come aumento della valutazione dell'immobile e riferito al noceto, all'atto della stima non venne accertata. La fattura prodotta non ho avuto modo di vederla al momento della redazione della perizia”."
Di tale esborso non v'è traccia nel verbale di inventario.
Pertanto, tenuto conto che l’esborso è avvenuto quando il de cuius era ancora in vita, manca la prova che esso sia gravato sul patrimonio di Caio, il quale nemmeno si è premunito di domandare prove sul punto. Con la conseguenza che tale somma non potrà essergli riconosciuta.
Dell’altro esborso, avvenuto, invece, in data successiva deve tenersi conto (£. 3.932.000), essendo ragionevole che l’abbia sostenuto il convenuto.
Nonostante gli sforzi del c.t.u., non vi sono dati certi in ordine alle entrate dell’azienda e dell’allevamento dopo la morte del de cuius.
Occorre, tuttavia, ricostruire la giacenza del bestiame alla data di apertura della successione, ancora una volta richiamando il verbale di inventario.
Al bestiame presente al momento dell’inventario è stato attribuito un valore complessivo di £. 54.230.000 (cfr. inventario e pag. 12 C.T.U. ), valore certamente stimato in difetto e più favorevole al convenuto, dovendo presumersi che il medesimo dalla vendita di tutti i capi abbia percepito di più.
Il C.T.U. ha correttamente assunto i valori indicati dal predetto verbale di inventario, precisando anche che nell’anno 1999 l’attività agricola e suinicola era cessata (C.T.U., pag. 15); dunque, alla data del sopralluogo (nell’anno 2000) i suini, non presenti nell’azienda, si deve presumere fossero stati venduti e le somme incassate dal Caio, anche, come si vedrà, non è certo l’impiego che delle somme gli ha fatto.
Il verbale di inventario va integrato sulla base di quanto emerso in causa. E’ risultata provata la tesi dell’attore, secondo la quale il fratello non avrebbe menzionato alcuni suini venduti prima della redazione dell’inventario, ma dopo l’apertura della successione. Infatti, come comprovato dalla fattura del 10.4.1996, Caio ha venduto 78 suini al salumificio M. nell’aprile 1996 (cfr. documenti esibiti dal salumificio a seguito all'ordine di esibizione). Caio percepì la somma di £. 35.126.231.
Il C.T.U. ha aggiunto che vi fu un’altra vendita di sette verri e scrofe a favore di R. dal 6.2.1996 al 15.4.1996, del valore complessivo di £. 2.144.930, avvenuta sempre dopo la morte del de cuius e prima dell'inventario.
Alla stima del bestiame presente al momento dell’inventario (£. 54.230.000) occorre aggiungere il ricavato dalle vendite suddette per un totale di £. 37.271.163.
Il C.T.U. ha verificato, inoltre, che l’impresa agricola nel novembre 1995 aveva incassato £. 47.016.712 per un contributo regionale in seguito all'abbattimento del vigneto e che nell’agosto 1995 erano stati riscossi arretrati per indennità di accompagnamento di Ermanno per £. 25.126.500.
Quest’ultima posta attiva - percepita da Caio dopo la morte del padre - è dimostrata dalla produzione dell’attestazione della Prefettura (doc. 10 attore).
Si tratta, in ogni caso, di poste attive ammesse da Caio (cfr. C.T.U.) e dalla propria difesa, la quale ha eccepito unicamente che il C.T.U. non avrebbe dovuto tenerne conto, dal momento che esse non interessano la conduzione dell’azienda e dell’allevamento. Di tali poste attive è, invece, corretto tenere conto, posto che la prima attiene alla conduzione dell’azienda e la seconda rappresenta sempre una posta attiva a vantaggio del titolare dell’azienda, anch’essa servita ad appianare sostanzialmente le passività dell’azienda a fine anno 1995.
Infine, è corretto tenere conto anche delle vendite dei suini successive all’apertura della successione; nonostante, la somma di £. 37.271.163 sia stata introitata dopo, essa si riferisce a capi presenti nell’allevamento all’apertura della comunione.
Dunque, il c.t.u. ha tenuto correttamente conto di tutte queste poste per totali £. 109.414.373.
Tuttavia, non possono condividersi le conclusioni cui lo stesso C.T.U. è pervenuto circa il fatto che tali poste attive abbiano sostanzialmente pareggiato i debiti della gestione aziendale del de cuius pari a £. 92.137.060, ovvero £. 53.810.493 per forniture di mangimi al Mangimificio Casini & Marani, £. 24.308.381 per passività bancarie verso il B.S.G.e S.P. e £. 13.918.286 per passività verso il Credito Emiliano (tali debiti oltre ad emergere dal verbale di inventario, sono provate documentalmente in causa (cfr. inventario, pag. 9, cui risulta allegata una dichiarazione della Banca Popolare di Verona – B.S.G. e S.P. attestante il saldo passivo all'apertura della successione ed analoga dichiarazione del Credito Emiliano).
Il C.T.U. ha accertato che tali debiti sono stati pagati da Caio e la circostanza è confortata dal fatto che nessuna ulteriore pretesa è stata avanzata dai predetti creditori. Non si condivide, peraltro, l’opinione che i debiti siano stati ripianati interamente con le predette poste attive. Tale conclusione del c.t.u. è disattesa, in primo luogo, dal fatto che il ricavo della vendita dei 78 maiali si è verificato ben dopo la fine dell’anno 1995, ovvero nell’aprile 1996.
In secondo luogo, nemmeno è provato che i predetti debiti siano stati pagati a fine anno 1996; anzi, dal verbale di inventario emerge che detti debiti erano persistenti alla data della sua redazione (maggio 1996).
In terzo luogo, dalla documentazione allegata dallo stesso c.t.u. emerge la confutazione alla sua stessa conclusione. Infatti, dall’estratto del conto corrente acceso presso la B.S.G. e S.P., intestato al de cuius, risultano confluiti sia il contributo regionale, sia gli arretrati della pensione di accompagnamento; si noti che, nonostante i due versamenti, alla data del 20.12.1995 il conto corrente registrava ancora un passivo di £. 24.548.182 (credito, poi, vantato nei confronti della comunione dallo stesso istituto). La conclusione è ovvia: tali importi sono certamente serviti per ripianare altri debiti, ma una parte del debito permaneva alla morte del de cuius.
Infine, anche il debito di £. 53.810.493 verosimilmente è stato pagato in seguito, non solo perché esso risultava ancora alla data dell’inventario, ma anche perché dall’estratto conto del mangimificio allegato alla c.t.u. esso risulta essere stato pagato a rate nel corso dell’anno 1996. Dunque, se tali debiti sono stati appianati in seguito dal convenuto, è verosimile ritenere che le somme siano state ricavate dalla vendita del bestiame, posta in atto successivamente da Caio.
Dunque, possono tenersi in considerazione tra le attività la somma ricavata dalla vendita dei 78 suini grassi dell’aprile 1996 e le somme ricavate dalla vendita degli altri suini presenti al momento dell’inventario. Non vi sono elementi diretti per accertare l’importo ricavato da Caio; tuttavia, soccorre, la dichiarazione difensiva parzialmente confessoria da parte dello stesso convenuto, il quale ha sostenuto che il debito verso le banche per circa £. 35.000.000 è stato pagato grazie alla vendita degli 84 suini grassi indicati in inventario. Ciò significa che essi sono stati venduti a prezzo superiore a quello di stima (£. 26.200.000), ovvero £. 35.000.000.
Dunque, l’entità del ricavo va ragguagliata in tal modo, mentre agli altri suini indicati in inventario, in assenza di altri elementi di prova – e pure essendo consapevoli che Caio abbia conseguito di più - non può che attribuirsi il valore di stima di cui all’inventario (£. 28.030.000).
Dunque, Caio ha ricavato: £. 37.271.163 + £. 35.000.000 + £. 28.030.000 = £. 100.301.163. Con tale somma il convenuto ha coperto le passività di £. 92.137.060, con un residuo attivo di £. 8.164.103.
Inoltre, deve accogliersi l’osservazione di parte attrice riguardo al fatto che il conto corrente acceso presso il Credito Emiliano era cointestato al defunto ed al figlio Tizio; pertanto, in assenza di prova diversa, deve presumersi che il saldo passivo portato da quest’ultimo (complessivamente pari a lire 13.918.286) rappresentasse per metà un debito proprio del convenuto. Dunque, al residuo attivo deve essere sommata metà della somma predetta (£. 6.959.143), con un attivo non contabilizzato di £. 15.123.246.
Posto che tali somme sono state utilizzate o restate nella disponibilità del convenuto, quest’ultimo dovrebbe versare pari importo alla comunione o versare metà della stessa a favore del condividente. Tuttavia, il medesimo scopo può essere conseguito prelevando dalla massa una somma pari a quella già prelevata dal convenuto.
5. Il convenuto non ha dato prova che le attrezzature esistenti al momento della morte del padre erano di sua esclusiva proprietà.
Il C.T.U. ha elencato i beni mobili in conformità a quanto indicato nel verbale di inventario, confermando i valori di stima attribuiti in quella sede (e chiarendo all’udienza del 18.12.2003 che si tratta di beni di “scarsa commerciabilità”), ad eccezione della nuova stima delle macchine agricole di cui al punto 14, portata a £. 5.000.0000. Si deve prendere atto, peraltro, dell’accordo tra le parti alla stessa udienza del 18.12.2003 di attribuire ai cespiti predetti (indicati nella relazione del CTU con i numeri da 1 a 14 ) il valore complessivo all’attualità di euro 2.600,00.
Posto che il convenuto fruisce dell’assegnazione in natura di detti beni, può attribuirsi una somma in denaro pari al fratello direttamente prelevandola dal ricavato della vendita.
6. E’ provato che l'attore ha sostenuto tutte le spese funerarie e ha fatto fronte anche ad altri oneri che dovevano gravare sulla eredità; sul punto il convenuto non ha mosso contestazioni (cfr. comparsa di risposta), pure richiedendo che fosse data prova delle spese.
Il teste D., marito della sorella A, ha confermato che Tizio aveva chiesto in prestito alla sorella circa £. 8.000.000 per alcune spese inerenti i funerali del padre ed altre spese e che tale somma fu restituita. L’attore ha allegato tutte le ricevute di pagamento, che risultano a lui intestate.
Il C.T.U. indica una spesa di £. 12.939.420, ma l’importo va corretto, in quanto la voce per servizio funebre ammonta a £. 1.744.000 (non 1.774.000) e la voce loculo £. 2.263.000 (non 2.265.000). Inoltre, della somma indicata per spese di denuncia di successione (totali £. 1.250.000), non può riconoscersi la spesa di £. 1.150.000, posto che la distinta di pagamento alla C.I.A. indica la somma come ricevuta da Caio e Sempronio, a differenza dell’altra di £. 100.000, che risulta pagata dal solo Sempronio. Il totale delle spese ammonta a £. 11.786.790; trattandosi di debito della comunione, deve assegnarsi una somma pari dalla massa da assegnare all’attore.
Per quanto riguarda gli ulteriori crediti dell’azienda agricola indicati nell’inventario e richiamati dal C.T.U. (credito verso A.C.M. per quote sociali versate, £. 2.200.000; credito verso cantina Sociale di Correggio per quote sociali versate, £. 1.800.000; credito per rateo di indennità di accompagnamento mese di gennaio 1996, £. 700.000), per un totale di £. 4.700.000, vi è incertezza circa il credito di £. 1.800.000, che il C.T.U. afferma essere stato incassato da entrambi i condividenti. Si tiene conto unicamente degli altri, dovendo presumersi che essi siano stati riscossi dal convenuto, avendo quest’ultimo continuato la gestione dell’azienda. Dunque, spetterebbe all’attore metà della somma di £. 2.900.000 in restituzione dal fratello, ma il risultato può essere conseguito con l’assegnazione dalla massa di una somma pari all’attore.
7. Non può sussistere una generica responsabilità in capo a Caio per essere restato nel possesso dei beni ereditari per lungo tempo. La circostanza che il convenuto non abbia accettato proposte di divisione amichevole non può costituire di per sé fatto illecito, avendo diritto l’attore di domandare lo scioglimento della comunione in ogni momento. Né le lungaggini del giudizio, sia pure prendendo atto dell’atteggiamento processuale ed extraprocessuale di non collaborazione da parte del convenuto, possono essere fonte autonoma di responsabilità.
Si noti, inoltre, come la prima richiesta documentata di addivenire a divisione da parte di Tizio risale alla lettera del legale del 27.3.1997 (cfr. doc. 6 parte attrice). Di lì a poco è iniziato il giudizio di divisione.
Per contro, deve riconoscersi la pretesa dell’attore relativa all’indennizzo in conseguenza dell’occupazione di fatto dell’immobile da parte del convenuto.
Secondo la giurisprudenza, il condividente di un bene immobile che durante il periodo di comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo giustificativo, deve corrispondere agli altri, quale ristoro per la privazione della utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili, con riferimento ai prezzi di mercato correnti al tempo della divisione; frutti che, identificantisi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, possono - solo in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione - essere individuati nei canoni di locazione percepibili per l'immobile (cfr. Cass. 20.8.1990 n. 7716).
Il C.T.U. ha stimato un canone di affitto per godimento del fabbricato rurale, in presumibili £.1.600.000 annue, spettando all’attore metà della somma.
In assenza di altri criteri utilizzabili, deve assumersi il controvalore indicato dal c.t.u., dovendo presumersi che egli abbia fatto riferimento ai costi normalmente praticati sul mercato nella zona al tempo della divisione per immobili di analoghe caratteristiche.
Tale somma è dovuta sino al momento della vendita, dovendo intendersi per “vendita”, secondo la consolidata giurisprudenza in tema di vendita coattiva, il momento dell’effettivo trasferimento del bene, coincidente giuridicamente con l’emissione del decreto di trasferimento, avvenuto in data 16.1.2003.
Il convenuto ha mantenuto il possesso dell’immobile sino a tale data (ovvero 7 anni); in realtà, egli è restato nel possesso dell’immobile anche oltre, ma di ciò l’attore non può dolersi, essendo il bene passato nella proprietà dell’acquirente.
Tenuto conto che si tratta di un’obbligazione a carattere risarcitorio o comunque indennitario (cfr. Cass. Cit. in motivazione), sulla somma di £. 5.600.000 (euro 2.892,16) spettano rivalutazione monetaria ed interessi, questi ultimi calcolati sulla somma mese per mese rivalutata. La decorrenza degli accessori dovrebbe farsi decorrere da ogni singola scadenza annuale dell’occupazione, ma appare congruo per semplificare il calcolo, indicare una data intermedia da cui far decorrere gli accessori, che si indica nel 30 giugno 2000.
Trattandosi di obbligazione autonoma, non deve imputarsi sul ricavato della vendita.
8. Quanto all’intervento in causa del creditore ipotecario, si è già osservato come il debito contratto dal convenuto nei confronti dello stesso Sempronio, non possa gravare sulla comunione ereditaria, ma sulla quota spettante al convenuto, riguardando forniture di merci avvenute in epoca successiva all'apertura della successione. Tale conclusione è imposta dal titolo esecutivo stesso, tenuto conto che il decreto ingiuntivo è stato ottenuto nei confronti di Caio. In secondo luogo, l’ipoteca è stata iscritta “sulla quota indivisa di ½ degli immobili oggetto di divisione appartenente al debitore Caio “. (cfr. iscrizione).
Le ragioni del creditore sono bene individuate nell’atto di intervento (“l’intervento di Sempronio è quindi volto ad ottenere che l’ipoteca da lei iscritta sia concentrata sulla parte dei beni oggetto di divisione, già ipotecati, che sarà assegnata al condividente suo debitore, ovvero che detta ipoteca sia trasferita sui diversi beni che gli saranno attribuiti..... se al convenuto Caio verranno attribuite somme di denaro....essa intende far valere le sue ragioni su tali somme usufruendo della prelazione per surrogazione determinata dalla iscrizione ipotecaria”.
Invero, l’intervento nella divisione del creditore ipotecario si sostanzia in un’attività diretta alla conservazione della garanzia ipotecaria o ad assicurarsi che non si verifichino a suo danno diminuzioni o riduzioni non lecite, essendo finalizzato, indipendentemente da una specifica richiesta in tal senso, ad ottenere che l’immobile ipotecato sia compreso nel lotto da assegnare al condividente suo debitore, o, nel caso di un unico bene immobile comune, che l’ipoteca venga concentrata sulla parte del bene da attribuire al debitore medesimo (cfr. Cass. 24.6.1980 n. 3971).
In altre parole, i creditori ipotecari intervengono nel giudizio di divisione non per ottenere la soddisfazione delle proprie pretese creditori, ma perché l’esito del giudizio sia opponibile nei loro confronti, in modo da prevenire eventuali intese tra i condividenti finalizzate a pregiudicare gli interessi dei creditori (Trib. Napoli, 12 novembre 2003). Pertanto, giusta la premessa dell’atto di intervento, non può condividersi l’istanza di assegnazione diretta al creditore delle somme eventualmente assegnate al convenuto, emergente al terzo punto delle conclusioni. Invero, tale scopo di assegnazione è estraneo al giudizio di divisione, il quale mira alla ripartizione del compendio divisionale e, in relazione al creditore intervenuto, si limita ad una funzione di vigilanza e controllo sulle operazioni divisionali. Per contro, tale giudizio non ha alcuna funzione esecutiva e, dunque, la soddisfazione del creditore - il quale è già munito di un titolo - avverrà in altra sede, una volta assegnati beni o somme al condividente.
Non essendo state attribuite al condividente debitore porzioni di beni, ma soltanto somme di denaro, l’ipotesi ricade nella previsione del quarto comma dell’art. 2825 c.c., in base al quale i creditori ipotecari di un partecipante al quale sia stata assegnata una somma di denaro in luogo di beni in natura, possono far valere le loro ragioni su tale somma, con prelazione determinata dalla data di iscrizione, nei limiti del valore dei beni precedentemente ipotecati.
Dunque, la pretesa del creditore va accolta limitatamente a quest’effetto, ovvero della surrogazione del diritto sulle somme assegnate al condividente, posto che altrimenti la prelazione ipotecaria sarebbe pregiudicata dalla vendita dell’immobile, libero da iscrizioni pregiudizievoli, all’aggiudicatario.
9. Quanto alle spese del giudizio, occorre tenere presente la peculiare natura del giudizio. Invero, nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte (Cass. 22.11.99 n. 12949; 24.7.00 n. 9659; 18.10.01 n. 12758; 15.5.02 n. 7059).
In quest’ottica, devono certamente porsi a carico della massa i compensi, diritti e spese relativi alle attività necessarie a stimare e vendere il compendio dei beni pignorati, osservandosi che la quasi totalità delle attività di impulso volte alla vendita dell’immobile e le spese relative sono state sostenute dall’attore.
Inoltre, il giudizio ha segnato l’accoglimento di talune delle domande, preliminari alla divisione, avanzate dall’attore per ricostruire nella sua esattezza il compendio ereditario, mentre ha segnato per lo più il rigetto delle questioni sollevate dal convenuto, volte a riconoscere incrementi dell’azienda.
Infine, la complessiva condotta processuale del convenuto, il quale non ha reso il conto dell’attività aziendale, ha determinato la necessità di una consulenza tecnica nonché di prove orali, altrimenti evitabili.
Pertanto, si reputa congruo porre a carico della massa metà delle spese processuali sostenute dalle parti, liquidate come in dispositivo, ponendo a carico di Caio la restante metà delle spese sostenute da Tizio.
Nell’ambito delle spese sostenute da Tizio, si riconoscono anche le spese sostenute per il compenso del c.t.p. (cfr. doc. 16 - per euro 3.476,16), avendo le stesse natura di spese difensive. Il convenuto risulta avere nominato il c.t.p., ma non ha prodotto alcuna nota di spesa al riguardo. Nella nota spese presentata dalla sua difesa, con un contegno processuale discutibile, compaiono, inoltre, compensi mai erogati al c.t.u., invece corrisposti dal fratello.
Le spese sostenute dalle parti sono liquidate come in dispositivo, avendo riguardo ai contenuti delle difese effettivamente svolte.
Le spese legali sostenute per l’intervento dal creditore intervenuto, liquidate in dispositivo, devono essere poste a carico del convenuto, atteso che l’intervento è stato reso necessario in ragion del debito da quest’ultimo contratto.
10. Dalla vendita dell’immobile sono state ricavate euro 262.405,60.
Sono già state detratte in prededuzione (cfr. ordinanza del G.I. del 15.05.03) ed assegnate all’attore, le spese da questi sostenute per la procedura, ovvero: il compenso del C.T.U., le spese inerenti la vendita (I.V.G. e pubblicità sui quotidiani) e le pratiche di accatastamento, rispettivamente di € 3.539,00 (cfr. fatture n. 5, 7 e 8/2000 Dr. Guatelli, doc. 12, 12/1 e 13), € 2.657,00 ( cfr. doc. 14, 14/1) e € 891,40 (cfr. copia mod. pagamento, doc.15) per un ammontare complessivo di € 7.116,98. Tali oneri sono compresi nell’assegnazione parziale fatta all’attore, che ha provveduto a riscuotere.
Residuano allo stato sul libretto intestato alla procedura euro 251.735,30 (cfr. estratto conto in data 9.6.2005), somma che tiene già conto dell’assegnazione parziale all’attore di euro 27.116,98, non invece dell’assegnazione di euro 20.000 al convenuto, mai riscosse. Da tale somma occorre detrarre detta somma, che spetta al convenuto in aggiunta a quanto risulterà dalla presente assegnazione.
Totale: euro 231.735,30.
Occorre, inoltre, imputare sul ricavato della vendita gli ulteriori oneri di vendita a carico della comunione quali marche per cancellazioni (8,26), mandati per uso annotamenti (27,89), costo delle cancellazioni (560,27) e spese notarili (euro 1.700, cfr. provvedimento di liquidazione del 6.2.2003; deve revocarsi il successivo provvedimento del 23.6.2003, in quanto si era già provveduto al riguardo), per un ammontare di € 2.296,42. Residuo: euro 229.438,88.
Deve detrarsi la somma da restituire all’aggiudicatario da quantificarsi in euro 15.890,96. Residuo: euro 213.547,92.
Devono imputarsi, poi, le somme che i condividenti hanno anticipato alla comunione. Spettano al convenuto £.3.932.000, pari ad euro 2.030,71. Residuo: euro 211.517,21. Spettano a Tizio per spese funerarie e di successione £. 11.786.790. pari ad euro 6.087,37. Residuo: euro 205.429,84.
Occorre, infine, prelevare dalla massa le somme spettanti a Tizio, di cui in motivazione (£. 15.123.246 (euro 7.810,50)+ £. 2.900.000 (euro 1.497,73)+ euro 2.600), per un totale di euro 11.908,23. Rresiduo: 193.521,61.
Infine, devono imputarsi sul ricavato metà delle spese legali sostenute dalle parti, liquidate come in dispositivo: e. 9.529,73 per l’attore; e. 5.625,00 per il convenuto.
La somma residuata di euro 178.366,88 deve dividersi in due porzioni di euro 89.183,44 ciascuna, cui devono sommarsi le assegnazioni sopra eseguite.
Spettano definitivamente a Caio euro 96.839,15 , oltre ad euro 20.000 come da ordinanza del 15.5.2003, e a Tizio euro 116.708,77.
Essendo possibile che la banca nell’estratto conto del 9.6.2005 non abbia conteggiato gli interessi maturati, si pongono le eventuali somme residuate sul libretto intestate alla causa di divisione per metà a favore di ciascuna parte.
p.q.m.
il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da Tizio nei confronti di Caio, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) assegna tutti i beni mobili indicati nella consulenza tecnica d’ufficio e nel verbale di inventario a Caio;
2) assegna a Tizio la complessiva somma di euro 116.708,77;
3) assegna a Caio la complessiva somma di euro 96.839,15;
4) conferma l’ordinanza del 15.5.2003 quanto all’assegnazione di euro 20.000,00 a Caio, rinnovando l’ordine di emissione del relativo mandato;
5) dispone che le somme ulteriori eventualmente giacenti sul libretto bancario intestato alla divisione siano assegnate per metà a ciascuno dei contendenti;
6) dispone la restituzione all’aggiudicatario degli immobili della somma di euro 15.890,96;
7) ordina alla cancelleria l’emissione dei relativi mandati di pagamento o il compimento degli atti necessari al prelievo delle somme sopra indicate dal libretto acceso presso la banca Bipop Carire di Reggio Emilia a favore di Caio, di Tizio, del notaio C. e dell’aggiudicatario;
8) dichiara tenuto e condanna Caio a pagare a Tizio la somma di euro 2.892,16, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, questi ultimi conteggiati sulla somma mese per mese rivalutata, a far tempo dal 30.6.2000;
9) liquida le spese del giudizio sostenute da Tizio in complessivi euro 19.059,47, già computate spese generali, i.v.a. e c.p.a., di cui euro 12.377,24 per diritti ed onorar, euro 433,57 per anticipazioni ed euro 3.476,16 per spese di consulenza tecnica di parte e dichiara tenuto e condanna Caio alla rifusione di metà di tali spese, ponendo la restante metà a carico della massa;
10) liquida le spese del giudizio sostenute da Caio in complessivi euro 11.250,00, già computate spese generali, i.v.a. e c.p.a., di cui euro 250 per esborsi, ponendo metà di tali somme a carico della massa;
11) dichiara tenuto e condanna Caio a rifondere a Tizio metà delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 7.791,65, onnicomprensive;
12) dichiara che il creditore ipotecario intervenuto nel giudizio ha diritto di far valere le proprie ragioni di credito, ai sensi dell’art. 2825, 4° comma, c.c., sulle somme di denaro assegnate a Caio con prelazione determinata dalla data dell’iscrizione ipotecaria e nei limiti del valore dei beni precedentemente ipotecati;
13) dichiara tenuto e condanna Caio alla rifusione delle spese sostenute da Casini e Marani s.r.l. nel giudizio, che liquida in complessivi euro 5.175,95, di cui euro 5.000,00 per diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a..
Il giudice relatore
dr. Massimiliano Cenni
Il presidente
dr. Francesco Parisoli