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Tribunale di Reggio Emilia 2008

 

Obbligazioni – Cessione di credito – Anticipazione bancaria a fronte di cessione di credito pro solvendo – Fideiussore del cedente : – pagamento del corrispettivo dell’anticipazione al cessionario del credito (banca) – Configurabiltà di cessione del credito in favore del fideiussore – Esclusione – Surrogazione del fideiussore nei confronti del debitore/ cedente – Prevalenza esaustiva – Ingiunzione – Decreto ingiuntivo – Fideiussore del garantito/ cedente di credito

 

 

Sentenza per esteso

 

Conclusioni delle parti

Il procuratore dell’opponente chiede e conclude:

In via preliminare di merito: accertare e dichiarare in capo al Sig. YY il difetto di titolarità attiva del credito per cui è stato emesso dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia il decreto ingiuntivo n. 2692/01, ovvero, alternativamente in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del Sig. YY, ed, in ogni caso, per l’effetto revocare il predetto decreto ingiuntivo;

In via principale di merito: accertare e dichiarare l’infondatezza della domanda avversaria proposta nelle forme del rito monitorio, per le ragioni esposte al par. III) della parte espositiva dell’atto di citazione in opposizione dell’11.02.2002, e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto, nonché respingere tutte le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;

In via riconvenzionale: condannare ai sensi dell’art. 96 c.p.c. il Sig. YY a risarcire, in favore del Sig. XX tutti i danni da questo subiti e che andrà eventualmente a subire in ragione del comportamento illecito dal primo tenuto, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

In via (subordinata) istruttoria: si chiede ammettersi prove per testi e per interrogatorio formale del Sig. YY sui seguenti capitoli di prova:

9) Vero che nel mese di febbraio 2001 la società Alfabeta Edile s.r.l., dichiarando di trovarsi in situazione di difficoltà finanziaria, propose a tutti i propri fornitori dilazioni nei pagamenti e rinuncia da parte di costoro ai propri crediti per interessi (ns. doc. n. 2)?

10) Vero che nel mese di marzo 2001 l’amministratore di Alfabeta Edile s.r.l., Sig. Marino M., dichiarò al Dott. Alfredo M., consulente fiscale del Sig. XX, nonché all’Arch. Mauro A., direttore dei lavori, che, per la crisi economica e finanziaria dell’impresa e per conflitti interni alla compagine societaria, l’impresa Alfabeta Edile s.r.l. avrebbe avuto difficoltà a portare a termine i lavori e comunque non sarebbe riuscita a terminare l’esecuzione delle opere appaltatele entro il 31.05.2001?

11) Vero che, sempre nel mese di marzo 2001, l’amministratore di Alfabeta Edile s.r.l., Sig. Marino M., dichiarò al Dott. Alfredo M., consulente fiscale del Sig. XX, nonché all’Arch. Mauro A., direttore dei lavori, che i lavori avrebbero potuto essere proseguiti dal C.i.e.r., Consorzio Imprese Edili Reggiane, che già aveva eseguito talune opere sull’immobile in questione quale subappaltatrice di Alfabeta Edile s.r.l.?

12) Vero che, a seguito del sopralluogo effettuato sul cantiere in data 05.06.2001 a seguito dell’incendio divampato in data 01.05.2001, il perito Sig. Gianfranco M. riscontrò danni alle travi del sottotetto e del soggiorno, all’orditura sotto la zona tratteggiata, al tavolato, alla coibentazione, alle lattoniere, a tre camini e 10 lucernari?

13) Vero che le opere di appalto commissionate dal Sig. XX alla impresa Alfabeta Edile s.r.l. vennero interrotte in data 01.05.2001 e mai più riprese?

14) Vero che l’impresa Alfabeta Edile s.r.l., successivamente al 13.07.2001, ha lasciato sul cantiere dell’immobile del Sig. XX la bitumiera, le gru ed i ponteggi prima utilizzati per l’esecuzione dell’appalto?

15) Vero che il Sig. XX nel mese di agosto 2001 ha fatto smontare a proprie spese i ponteggi di cui al capitolo precedente, versando a tale titolo all’impresa Euroedil 2000 s.n.c., con sede in Rivalta (Re), Via S. Ambrogio, n. 4/2, la somma di Lire 18.000.000 ?

16) Vero che il Sig. XX ha affidato alla impresa Euroedil 2000 s.n.c. l’incarico di procedere al rifacimento del tetto e delle altre opere murarie distrutte dall’incendio scoppiato nel cantiere il 01.05.2001?

17) Vero che, per il rifacimento delle opere di cui al capitolo precedente, il Sig. XX ha corrisposto alla impresa Euroedil 2000 s.n.c. la somma di € 72.809,84?

18) Vero che il Sig. XX ha affidato alla impresa Sogeico s.r.l., con sede in Reggio Emilia, Via Martiri di Cervarolo, n. 74, l’incarico di procedere al rifacimento dell’impianto idraulico e di riscaldamento danneggiato dall’incendio scoppiato nel cantiere il 01.05.2001?

19) Vero che, per il rifacimento delle opere di cui al capitolo precedente, il Sig. XX ha corrisposto alla impresa Sogeico s.r.l. la somma di € 5.932,26?

20) Vero che il Sig. XX ha affidato al Sig. Lazzaretti Claudio l’incarico di procedere al rifacimento dell’impianto elettrico danneggiato dall’incendio scoppiato nel cantiere il 01.05.2001?

21) Vero che, per il rifacimento dell’impianto di cui al capitolo precedente, il Sig. XX ha corrisposto al Sig. Lazzaretti Claudio la somma di € 2.500?

Si richiede che venga emesso ordine di esibizione a carico di Unicredit Banca S.p.A. avente ad oggetto i seguenti documenti:

a) contratto di fideiussione rilasciato dal Sig. YY in favore della Banca a garanzia delle obbligazioni della società Alfabeta Edile s.r.l. in essere alla data del 22.11.2001 (e cui si riferisce lo stesso Sig. YY nella propria lettera prodotta, a corredo del decreto ingiuntivo, quale doc. avv. n. 6);

b) contratto di conto corrente n. 6077 acceso presso l’allora Rolo Banca 1473 S.p.A. ed intestato alla società Alfabeta Edile s.r.l. (e cui si riferisce lo stesso Sig. YY nella propria lettera prodotta, a corredo del decreto ingiuntivo, quale doc. avv. n. 6);

c) contratto di apertura di credito per anticipi fatture acceso presso l’allora Rolo Banca 1473 S.p.A. ed intestato a Alfabeta Edile s.r.l. (cui si riferiscono sia il documento avv. n. 6 prodotto a corredo del decreto ingiuntivo quanto il doc. avv. n. 6 prodotto in sede di opposizione);

d) estratti dei conti correnti ordinari e per anticipi fatture di cui si è detto sub lett. b) e c) dal mese di marzo 2001 (data dell’anticipazione) al mese di dicembre 2001 (data del pagamento da parte del Sig. YY).

Il procuratore dell’opposto chiede e conclude:

 

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 13/2/2002 XX proponeva opposizione al decreto ingiuntivo (provvisoriamente esecutivo) nr. 2692/2001 del 10/12/2001 emesso in favore di YY.

L’opponente contestava la pretesa creditoria affermando che il convenuto non era titolare del credito vantato: l’impresa Alfabeta Edile s.r.l. aveva ceduto pro solvendo a Rolo Banca 1473 il proprio credito nei confronti del XX a fronte di un’anticipazione di Lire (£.) 82.000.000; quando il debitore ceduto si era rifiutato di pagare la fattura (per controcrediti e contestazioni inerenti alle prestazioni svolte dalla cedente), la Banca si era rivolta a YY, fideiussore dell’impresa Alfabeta Edile s.r.l., per il pagamento dell’anticipazione; l’opposto, in qualità di fideiussore, aveva corrisposto all’istituto di credito la somma di Lire (£.) 82.000.000.

Sosteneva l’opponente che non poteva configurarsi alcuna cessione di credito dalla Rolo Banca 1473 al YY sia perché lo stesso aveva saldato il debito dell’impresa Alfabeta Edile s.r.l. come garante e non acquistato il credito verso il XX, sia perché – col pagamento dell’obbligazione garantita dalla cessione (l’anticipazione bancaria) – il credito ceduto in garanzia era rientrato nella disponibilità dell’impresa Alfabeta Edile s.r.l.

Secondo la difesa attorea, nemmeno la surrogazione del fideiussore giustificava la pretesa creditoria nei confronti del XX, dato che il pagamento eseguito dal fideiussore gli consentiva di esercitare le sue ragioni esclusivamente nei confronti dell’impresa Alfabeta Edile s.r.l. (il credito ceduto alla Banca non poteva essere considerato un accessorio).

In ogni caso, dato che il convenuto difettava della titolarità del credito, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Con comparsa depositata il 7/3/2002 si costituiva YY, il quale sosteneva che il credito dell’impresa Alfabeta Edile s.r.l. nei confronti del XX era stato ceduto alla Rolo Banca 1473 e da questa allo stesso opposto; contestava la possibilità del debitore ceduto di sindacare le ragioni della cessione; specificando la causa petendi, negava qualsivoglia surrogazione nella qualità di fideiussore.

Chiedeva la conferma del provvedimento monitorio e, comunque, l’accoglimento della pretesa creditoria.

Con ordinanza del 16/3/2002 il Giudice, all’esito, respingeva l’istanza di sospensione dell’esecutorietà del decreto. I procuratori delle parti comparivano alle udienze del 27/3/2002 (ex art. 180 c.p.c.) e del 28/11/2002 (ex art. 183 c.p.c.).

Dopo il trasferimento ad altro incarico del precedente Magistrato Istruttore, all’esito dell’udienza del 27/2/2004 il Giudice accoglieva l’istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del provvedimento monitorio.

Venivano concessi i termini di rito all’udienza del 18/11/2004; il processo subiva interruzione (per evento che colpiva il precedente difensore del convenuto) e tempestiva riassunzione da parte dell’attore.

Rifissati i termini istruttori, il Giudice provvedeva sulle istanze probatorie con ordinanza del 3/8/2006. Le prove orali erano assunte alle udienze del 13/12/2006, del 7/3/2007 e dell’11/10/2007.

All’ultima udienza – svoltasi l’8/5/2008 – il Giudice, udite le conclusioni delle parti (riportate come sopra) e concessi i massimi termini per le difese finali, tratteneva la causa in decisione.

 

Motivi della decisione

1. YY sostiene di essere creditore di XX in quanto cessionario del credito precedentemente ceduto da Alfabeta Edile s.r.l. a Rolo 1473.

Come afferma la giurisprudenza (Cass. 13253/2006), "il cessionario che agisca per ottenere l'adempimento del debitore è tenuto a dare la prova del negozio di cessione" e il debitore ceduto "è abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione" e "può far valere la nullità della cessione" (Cass. 2001/1996).

Nel caso di specie, le prove documentali e le risultanze istruttorie escludono che la Banca abbia ceduto il credito al YY e, del resto, non avrebbe potuto farlo non essendo più titolare del credito stesso, precedentemente ceduto a scopo di garanzia dall’impresa Alfabeta Edile s.r.l.

Secondo l’ordine degli eventi, risulta che:

Come già esposto, non si ravvisa nella fattispecie de qua alcuna cessione di credito a favore dell’odierno opposto, difettando un accordo delle parti (YY e Rolo Banca 1473) in tal senso e una causa del preteso trasferimento e, inoltre, avendo perduto la Banca la titolarità del credito.

Infatti, è evidente (e lo ammette lo sesso YY, nei documenti e nell’interrogatorio formale, dichiarando di agire in qualità di fideiussore della Alfabeta Edile s.r.l.) che il convenuto volesse estinguere l’obbligazione principale (l’anticipazione garantita dalla cessione del credito) contratta dall’impresa Alfabeta Edile s.r.l. nei confronti di Rolo Banca 1473.

Il trasferimento della titolarità del credito a cui si riferisce il documento nr. 7 allegato al ricorso per d.i. è frutto di un’erronea interpretazione degli effetti del pagamento eseguito dal fideiussore.

Quest’ultimo, infatti, lungi dal trasferire al fideiussore il credito, determina esclusivamente l’estinzione dell’obbligazione garantita e, automaticamente, senza necessità di attività negoziale, il ritrasferimento del credito ceduto in garanzia in capo all’impresa Alfabeta Edile s.r.l.

Lo afferma, esplicitamente, un calzante precedente della Suprema Corte: "La cessione del credito, avendo causa variabile, può avere anche funzione esclusiva di garanzia, comportando in tal caso il medesimo effetto, tipico della cessione ordinaria, immediatamente traslativo del diritto al cessionario, nel senso che il credito ceduto entra nel patrimonio del cessionario e diventa un credito proprio di quest'ultimo, il quale è legittimato pertanto ad azionare sia il credito originario sia quello che gli è stato ceduto in garanzia, sempre che persista l'obbligazione del debitore garantito; ove, invece, si verifichi l'estinzione, totale o parziale, dell'obbligazione garantita, il credito ceduto a scopo di garanzia, nella stessa quantità, si ritrasferisce automaticamente nella sfera giuridica del cedente, con un meccanismo analogo a quello della condizione risolutiva, senza quindi che occorra, da parte del cessionario, un'attività negoziale diretta a tal fine" (Cass. 4796/2001).

Non si evince alcuna volontà della Banca (che nemmeno avrebbe potuto farlo, difettando di titolarità) di cedere a YY il credito nei confronti di XX: nessun accordo in tal senso è intervenuto tra l’istituto di credito e il convenuto; se davvero le parti avessero pattuito la cessione del credito non avrebbero fatto riferimento al rapporto fideiussorio di YY e all’estinzione dell’esposizione sul c/SBF n. 6077 (del resto, lo stesso opposto non ha richiesto di pagare in luogo del debitore ceduto XX surrogandosi nei diritti della Rolo Banca verso quest’ultimo, bensì di effettuare il pagamento in qualità di garante della società Alfabeta Edile s.r.l. estinguendo il saldo passivo del c/c 6077).

Pertanto, non il credito di Rolo Banca 1473 verso XX è stato trasferito al YY (detto credito è, per effetto dell’estinzione dell’obbligazione garantita, rientrato nella disponibilità della cedente Alfabeta Edile s.r.l.) bensì quello della banca nei confronti dell’impresa Alfabeta Edile s.r.l. in forza del disposto dell’art. 1949 c.c. (e anche ex art. 1204 c.c.): il meccanismo è quello della surrogazione del fideiussore che ha eseguito il pagamento.

Nelle proprie difese (pag. 2 della comparsa di risposta) il convenuto ha sostenuto di agire in qualità di cessionario del credito e ha escluso qualsivoglia surrogazione quale fideiussore (in realtà – come spiega anche la teste Patriossi – è proprio questa che si è realizzata, per volontà delle parti e in base alle risultanze probatorie, a dispetto dell’irrilevante nomen iuris che il YY e la Rolo Banca 1473 hanno dato al negozio).

Anche a voler inquadrare la pretesa creditoria del YY come azione svolta dal fideiussore surrogatosi, il convenuto non è comunque titolare del credito fatto valere nei confronti del XX, dato che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 916/1997), non può configurarsi un nesso di accessorietà tra il credito garantito soddisfatto dal solvens (e a questo trasferito) e quello che era stato in precedenza ceduto a garanzia: in altri termini, il fatto che la Alfabeta Edile s.r.l. (debitrice principale per l’anticipazione ricevuta) abbia ceduto a scopo di garanzia alla Rolo Banca (creditrice poi soddisfatta dal YY) il credito che essa a propria volta vantava (quale corrispettivo dell’appalto) nei confronti del XX non varrebbe a rendere questo secondo rapporto un semplice accessorio del primo, né autorizzerebbe ad attribuire al XX la qualità di garante delle obbligazioni contratte dall’impresa Alfabeta Edile s.r.l. verso la Rolo Banca per lo sconto.

Contrariamente a quanto affermato dalla difesa del YY non c’è alcun paradosso: il YY può agire nei confronti dell’impresa Alfabeta Edile s.r.l. ex art. 1949 c.c., mentre quest’ultima può pretendere dal XX il pagamento della fattura n. 10 del 30/3/2001.

Conseguentemente, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.

2. La complessità della questione giuridica sottesa ai rapporti tra il YY, l’impresa Alfabeta Edile s.r.l., la Rolo Banca 1473 e il XX (nonché l’errore compiuto dalla banca nel documento nr. 7 allegato al ricorso per d.i.) non denota una mala fede del convenuto tale da far reputare temeraria la lite instaurata.

La domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c., perciò, deve essere respinta.

3. La decisione sulle spese si fonda sul principio di soccombenza. Le predette spese, in considerazione delle tariffe forensi, dell’attività svolta, del valore e della difficoltà della lite, decurtate le spese eccessive, superflue o non documentate, vengono addossate all’opposto e liquidate in dispositivo.

 

P.Q.M.

il Tribunale di Reggio Emilia – sezione prima civile

definitivamente pronunciando sulla causa nr. 472/2002 R.G. promossa da XX contro YY, ogni altra e diversa domanda, istanza, eccezione e difesa respinta, così provvede:

Reggio Emilia, 11 agosto 2008

Il Giudice

Dott. Giovanni Fanticini