Tribunale di Reggio Emilia. Contratti misti, come distinguere tra vendita e appalto. Risoluzione contrattuale.

Trib.le di Reggio Emilia Sentenza n. 1276/2016 pubbl. il 22/09/2016

Il caso esaminato dal Giudice del Tribunale di Reggio Emilia riguarda una fattispecie negoziale complessa, un c.d. contratto misto nel quale si fondono i singoli elementi causali di più fattispecie contrattuali utilizzate, vale a dire la compravendita e l’appalto. La fusione di tali elementi realizza un interesse unitario sul piano pratico ed economico.

In presenza di un interesse unitario, come nel caso di specie, secondo la giurisprudenza deve essere applicata la disciplina del contratto prevalente (Cass. 17 novembre 2010 n. 23215,  Cassazione Sez. Un. Civili , 12 maggio 2008, n. 11656). Questo orientamento è stato ribadito ulteriormente da una recente pronuncia della Suprema Corte, (Cass. n. 22828/2012) che è intervenuta regolando un caso di contratto misto, in cui coesistevano due fattispecie negoziali molto differenti.

Dunque il prevalere dell’una o dell’altra fattispecie contrattuale assume rilevanza in quanto determina la disciplina civilistica  applicabile al caso (ad es. in materia di vizi).

Una parte della giurisprudenza (tra le altre Cass. sez. 5^, n. 9320/2006) ritiene che   l’elemento distintivo tra compravendita e appalto sia rappresentato dalla prevalenza quantitativa dell’elemento materia  sull’elemento lavoro. Nella  fattispecie  il compito è apparso agevole per il prevalere del valore economico della prestazione di dare (materiale per pavimenti) rispetto al fare ( posa del pavimento).

Merita di essere segnalata anche una relativamente recente pronuncia della Corte di Cassazione secondo la quale   sono sempre da considerarsi contratti di vendita (e non di appalto) i contratti concernenti la fornitura ed eventualmente anche la posa in opera qualora l’assuntore dei lavori sia lo stesso fabbricante o chi fa abituale commercio dei prodotti e dei materiali di che trattasi (Cassazione civile, sez. II, 17/01/2014 n.872)

Assecondati tali principi, il Giudice. entrando nel merito della controversa vicenda. ha ritenuto che l’istruttoria abbia dimostrato “che Waterproofing Srl non abbia promesso qualità diverse ed ulteriori rispetto a quelle descritte nella scheda tecnica, tenuto conto del fatto che, da un lato, vi sono elementi per ritenere che il problema della corretta pulizia fosse stato fatto presente (“V. F. ha affermato che: (cap. 2) “la richiesta del signor Sempronio era di un prodotto dotato di amovibilità antiscivolosità e che doveva sopportare carichi pesanti e così io gli avevo proposto il modello GTI attraction però anziché tinta unita, con un decoro sale e pepe perché mascherava di più lo sporco rispetto alla tinta unita…….. e, dall’altro, tenuto conto del fatto che se una superficie deve essere antisdrucciolevole, è facile immaginare che non possa facilmente essere pulita con modalità di lavaggio manuali.”

Ha quindi ritenuto di rigettare la domanda di risoluzione del contratto per non averne ravvisato i presupposti, con conseguente condanna dell’opponente Beta al pagamento, in favore della Waterproofing. Srl della somma di € xxxx   oltre a quota parte delle spese processuali.”

Testo della sentenza

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI   REGGIO NELL’EMILIA

SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisa Poppi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3179/2012 promossa da:

BETA quale titolare ditta GAMMA, con il patrocinio dell’Avv. Caio, elettivamente domiciliato in VIA ALDO MORO N. 24 42013 CASALGRANDE presso il difensore Avv. Caio                                                 –  ATTORE

contro

WATERPROOFING SRL (C.F. ), con il patrocinio dell’Avv. ORLANDI GIOVANNI , elettivamente domiciliato in CORSO MAZZINI N.15 42015 CORREGGIO presso il difensore Avv. ORLANDI GIOVANNI    – CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato in data 21/03/12, Beta titolare dell’impresa individuale Gamma, proponeva opposizione avverso il decreto n. 930/2012, emesso in data 09/03/2012, con il quale il Tribunale di Reggio Emilia le ingiungeva il versamento, a favore della società Waterproofing Srl, della somma di € 8.731,36, oltre interessi di mora, spese e competenze della fase monitoria.

Sosteneva l’opponente che il decreto ingiuntivo doveva essere dichiarato illegittimo se non altro perchè era stato versato un acconto di € 2.910,45 e , nel merito, che la pavimentazione utilizzata era priva delle qualità promesse, inidonea all’uso e, comunque, non realizzata a regola d’arte. Formulava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l’Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, per i motivi esposti in premessa: In via principale e nel merito: DICHIARARE nullo, invalido, illegittimo e di nessun effetto l’opposto decreto ingiuntivo n. 930/2012 del 08.03.12 del Tribunale di Reggio Emilia e, conseguentemente, revocarlo, respingendo le domande tutte proposte dalla WATERPROOFING SRL SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Correggio (RE), Via……………., nei confronti di  Beta, in qualità di titolare della ditta individuale Gamma, corrente in……., Via …………, perchè infondate in fatto ed in diritto.

In via riconvenzionale: ACCERTARE la mancata corrispondenza, come sopra evidenziato, delle caratteristiche del prodotto fornito e posato da controparte alle richieste avanzate di Beta di conseguenza DICHIARARE la risoluzione del contratto stipulato tra le parti, per inadempimento di parte convenuta CONDANNANDO quest’ultima alla restituzione della somma già corrisposta da Beta ad € 2.910,45 oltre ad interessi come per legge ed al risarcimento del danno, quantificato in € 2.000,00 o in quella somma, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa, determinata anche in via equitativa ex art. 1226 C.C.. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.

Si costituiva tempestivamente in giudizio l’opposta ed eccepiva la decadenza dal termine per la denuncia dei vizi e/o difetti di qualità, contestava il fondamento dell’opposizione e pertanto l’esistenza dei vizi e la con corretta esecuzione secondo la regola dell’arte del pavimento sul presupposto che il consulente dell’opponente aveva scelto in modo consapevole quel tipo di pavimento. Puntualizzava, inoltre, di non avere assunto impegni per quanto concerne le modalità di pulizia del pavimento e comunque per caratteristiche diverse da quelle previste dalla scheda tecnica del prodotto, consegnata all’opponente. Chiedeva, quindi, la condanna dell’opponente al pagamento della somma di euro € 5.820,91, oltre interessi di mora, -riconoscendo il mancato calcolo dell’acconto versato- e che fossero respinte le domande riconvenzionali proposte dall’opponente.

La causa veniva istruita mediante produzione documentale, audizione di testimoni e svolgimento di CTU.

Quest’ultima ha chiarito che la posa del materiale è stata eseguita con risultati tutto sommato soddisfacenti, ad eccezione di “alcune imperfezioni lungo i bordi ove i tagli non sono sempre perfetti e ove si rende necessario installare un profilo di finitura (cosa diversa dal battiscopa e da ritenersi parte integrante della fornitura, compreso nella voce “posa del materiale”: cfr. p. 19 CTU) con una spesa che si valuta in € 500 oltre IVA. Una volta installato il profilo di bordo si ritiene comunque il risultato complessivo accettabile sia dal punto di vista funzionale che estetico.”

Il punto centrale della vicenda, pertanto, rimane la difficoltà di pulizia del pavimento, oggettivamente riscontrata dal CTU, il quale ha affermato che la pulizia “non è particolarmente agevole e i migliori risultati si ottengono solo con una lavapavimenti con rotospazzola che garantisca un’azione particolarmente energica (…). Le pulizie manuali o con una lavapavimenti di caratteristiche standard non garantiscono risultati soddisfacenti e/o tempi di pulizia compatibili con le normale attività”.

Tale caratteristica (punibilità) deve ritenersi una qualità del prodotto fornito ed installato e, dunque, la sua assenza un eventuale “vizio” o “mancanza di qualità” del bene venduto.

L’eccezione di decadenza di cui all’art. 1495 c.c. formulata da parte opposta deve essere rigettata: infatti, le prove testimoniali e la produzione documentale (doc. 3 parte opponente) hanno dimostrato la reiterata denuncia dei vizi fin da un momento immediatamente successivo rispetto alla posa del pavimento (consegnato nel tardo pomeriggio del 2.9.2011 con inaugurazione del locale il giorno successivo) a cui sono seguiti reiterati sopralluoghi.

Deve, pertanto, stabilirsi a questo punto se possa o meno essere imputata a parte opposta Waterproofing Srl la scelta di quel materiale, rivelatosi poi inadeguato alle esigenze di quel tipo di esercizio commerciale (il pavimento viene definito dal CTU più adatto ad un utilizzo industriale che commerciale).

Dall’esame delle deposizioni testimoniali deve, innanzitutto, rilevarsi l’incapacità a testimoniare di Tizio, socio della Waterproofing Srl e consigliere di amministrazione (che, tra l’altro ha sottoscritto il contratto per conto di Waterproofing Srl): dalla visura camerale, infatti, emerge che la firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi spetta al presidente del CDA nonché indistintamente a tutti i componenti del consiglio di amministrazione in via tra loro disgiunta.

D’altro canto, la deposizione di Sempronio, allora compagno e attuale marito dell’opponente -per quanto in regime di separazione dei beni- deve essere valutata con estremo rigore in termini di attendibilità, seppure non di incapacità a testimoniare.

Il teste V.F. a proposito delle caratteristiche del prodotto ha così riferito: (cap 2) “la richiesta del Sempronio era di un pavimento dotato di amovibilità, antiscivolosità e che doveva sopportare carichi pesanti …”. Effettivamente tali caratteristiche risultano illustrate nella scheda del prodotto e sostanzialmente non sono state contestate.

Lo stesso teste ha dichiarato inoltre che “io avevo portato a Correggio presso il locale che sarebbe diventato la lavanderia Gamma i campionari e le schede tecniche da far visionare a un signore che credo fosse il titolare della lavanderia e che ho visto questa mattina davanti alla porta dell’ufficio del Giudice il quale sceglieva il tipo di prodotto”. ADR “eravamo presenti io, il signor Tizio, un signore che credo fosse il titolare della lavanderia perché le scelte le faceva lui e il posatore L.M.”

Il teste L. M., a sua volta, ha dichiarato: (cap.1) “si è vero, io ero presente nei locali della lavanderia a Correggio nell’estate del 2011 prima di agosto, quando il signor Sempronio ha scelto il tipo di pavimento. Oltre a me erano presenti anche V.F. e Tizio.”

Del resto, è la stessa difesa dell’opponente che conferma che Sempronio “ha seguito passo passo la realizzazione dell’intero locale come consulente della sig. Beta e ha, pertanto, affiancato la convenuta anche nella scelta della pavimentazione”.

Ed allora, non pare che l’istruttoria abbia dimostrato che Waterproofing Srl abbia promesso qualità diverse ed ulteriori rispetto a quelle descritte nella scheda tecnica, tenuto conto del fatto che da un lato che vi sono elementi per ritenere che il problema della corretta pulizia fosse stato fatto presente (“V. F. ha affermato che: (cap. 2) “la richiesta del signor Sempronio era di un prodotto dotato di amovibilità antiscivolosità e che doveva sopportare carichi pesanti e così io gli avevo proposto il modello GTI Attraction però anziché tinta unita, con un decoro sale e pepe perché mascherava di più lo sporco rispetto alla tinta unita.”; di seguito (cap. 3): confermo che il signore della lavanderia aveva scelto il colore grigio scuro uniforme”; infine (cap. 4) : “avevo detto al signore della lavanderia che le alternative possibili per le sue esigenze di non compromettere il pavimento sottostante non erano molte”; e (cap.5) . “Avevo consegnato tramite il sig. Tizio al signore della lavanderia una mattonella dimostrativa di 63,5 x 63,5 ad incastro

Tizio mi aveva confermato di avere fatto una dimostrazione”.), e dall’altro tenuto conto del fatto che se una superficie deve essere antisdrucciolevole, è facile immaginare che non possa facilmente essere pulita con modalità di lavaggio manuali.

Pertanto, e conclusivamente, il D.I. deve essere revocato in quanto l’importo ingiunto è certamente errato: € 5.820,91 contro la somma di € 8.731,36 richiesta nel decreto. Deve, infatti, essere conteggiato l’acconto versato, mentre nessuna prova è stata raggiunta in relazione ad un diverso accordo modificativo del preventivo portato nel ricorso monitorio.

Deve viceversa essere rigettata la domanda di risoluzione del contratto di cui non vi sono i presupposti, con conseguente condanna dell’opponente al pagamento, in favore di Waterproofing Srl,della somma di € 5.820,91, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

A tale proposito, deve precisarsi come non possa essere accolta la domanda di riduzione del prezzo formulata in sede di precisazione delle conclusioni: il contratto in oggetto, infatti, non può -per le sue prevalenti caratteristiche- essere qualificato come contratto di appalto.

Le spese del giudizio, tenuto conto della soccombenza reciproca, devono compensarsi per la metà, con condanna dell’opponente (prevalentemente soccombente) al pagamento della restante metà delle spese in favore dell’opposta, liquidate come da dispositivo, mentre le spese di CTU devono interamente porsi a carico di parte opponente

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in persona del Giudice Unico dott.ssa Luisa Poppi, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta da Beta confronti di Waterproofing Srl  avverso il D.I. n. 930/2012, emesso in data 09/03/2012, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

-accoglie parzialmente l’opposizione per le causali di cui in parte motiva e, per l’effetto, revoca l’impugnato decreto ingiuntivo n. 930/2012 , emesso in data 09/03/2012;

-condanna Beta al  pagamento in favore di Waterproofing Srl  della somma di € 5.820,91 oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo;

-condanna Beta  al  pagamento della metà spese di lite in favore di Waterproofing Srl, che si liquidano nella misura -già decurtata – di € 2.410,00 , oltre al pagamento delle spese di CTU; compensa tra le parti la restante metà.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Reggio Emilia, 22 settembre 2016

Il   Giudice dott. Luisa Poppi