TRUST
Il Trust quale alternativa alla tutela degli incapaci
Il Trust può considerarsi ormai un principio acquisito nel nostro ordinamento, anche se, sino ad ora, il legislatore non è intervenuto con una disciplina specifica. E questo comporta - avendo l'Italia aderito alla convenzione dell'Aja senza una sua precedente normativa in materia, che potesse precludere al cittadino italiano di utilizzare la disciplina straniera - la possibilità per un beneficiante (settlor) italiano di scegliere una disciplina transnazionale.
Invero la legislazione fiscale recente ha affrontato il problema, sotto il profilo tributario, suscitando non poche perplessità, tanto che poi nelle prime circolari l'istituto è stato ignorato, al punto da fare pensare ad un ravvedimento delle legislatore ( che secondo autorevoli commentatori avrebbe preso atto della insostenibilità della scelta ) e a confidare in una tassazione dell'atto di traslazione tra disponente e trustee con imposta fissa di registro, ipotecarie e catastali.
La norma dell'articolo 692 cc regola l'istituto della sostituzione fidecommissoria, che è preordinato alla tutela dell'interdetto (prevedendo la possibilità che i genitori, gli ascendenti o il coniuge dell'interdetto, nel redigere il testamento, possono sostituirgli la persona o gli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura di lui ).
Un primo limite dell'istituto è rappresentato dal fatto che esso è preordinato soltanto alla tutela dell'interdetto, ma non a quella di altri soggetti deboli, ed è quindi in questo ambito che il trust può rappresentare una valida alternativa successoria.
Aggiungasi che la norma dell'articolo 692 prevede limiti soggettivi sia per quanto concerne l'istituito che i sostituti. Attraverso l'istituto del trust, il beneficiante, che vuole istituire un soggetto debole e preparare un sostituto idoneo, intento ad assisterlo, può enunciare nell'atto istitutivo del trust una serie di prescrizioni alle quali il trustee dovrà attenersi post mortem e anticipare anche gli effetti dell'affidamento, per verificarne il funzionamento prima della sua morte, facendo assumere al trust funzioni e struttura di negozio post mortem. Inoltre con il trust si potrebbero superare le strettoie dell'articolo 692 cc e disporre una doppia istituzione che consenta di allargare sia la cerchia dei soggetti deboli diversi dall'interdetto, sia quella dei secondi istituiti che hanno avuto cura dell'incapace o disabile che sia.
Nel caso del trust protettivo poi, l'affidante può pure prevedere che il reddito non necessario per il mantenimento e le cure dell'incapace possa essere distribuito ad altri beneficiari e che, in caso di necessità, anche il capitale possa essere intaccato (anche se è chiaro che i beni oggetto di questi trust non devono appartenere all'indisponibile, in quanto vanno salvaguardarti i diritti dei legittimari, a meno che non si rientri nella ristretta ipotesi di cui all'articolo 692 cc.
Giova segnalare che con Legge 51/06 è stata prevista la possibilità di trascrivere, nei Pubblici Registri Immobiliari, gli atti di destinazione per fini meritevoli di tutela, ai sensi del nuovo art.2645 ter c.c. In particolare, la norma prevede che possono essere trascritti, al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione, gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche.