Massime varie
Cass. civ., Sez. II, 28 maggio 2008, n. 14093
DONAZIONE
Il comportamento menzognero e irriguardoso verso il coniuge con cui, all'insaputa di questo, l'altro consorte si unisca con il proprio amante all'interno dell'abitazione coniugale costituisce quell'offesa, in grado di ledere gravemente il patrimonio morale della persona, tale da configurare l'ingiuria grave richiesta dall'art . 801 cod. civ. quale presupposto della revocazione per ingratitudine delle donazioni, in quanto un tale atteggiamento rivela un sentimento di tale avversione e ingratitudine verso colui che ha beneficato l'agente, da ripugnare la coscienza comune.
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Cass. civ., Sez. lav., 23 maggio 2008, n. 13376
LAVORO (RAPPORTO)
In tema di infortunio in itinere, secondo la disciplina previgente alla riforma adottata dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, l'indennizzabilità dell'infortunio subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo privato, la distanza fra la sua abitazione e il luogo di lavoro, postula: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso deve costituire per l'infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; c) la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, da accertarsi in considerazione della compatibilità degli orari dei pubblici servizi di trasporto rispetto all'orario di lavoro dell'assicurato, ovvero della sicura fruibilità dei pubblici servizi di trasporto qualora risulti impossibile, tenuto conto delle peculiarità dell'attività svolta, la determinazione a priori della durata della sua prestazione lavorativa.
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Cass. civ., Sez. II, 28 maggio 2008, n. 14042
SEPARAZIONE DEI CONIUGI
In tema di separazione personale dei coniugi la pronuncia di addebito non può trovare causa nella sola inosservanza dei doveri imposti ai coniugi dall'art. 143 cod. civ.; una tale pronuncia implica, invece, la prova che la crisi coniugale sia esclusivamente riconducibile al comportamento volontario e consapevole, da parte di uno o di entrambi i coniugi, diretto al mancato rispetto di tali doveri. In caso di difetto circa il raggiungimento della prova che detto comportamento sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, dev'essere pronunciata la separazione senza alcun addebito.
Il comportamento che sia contrario ai doveri coniugali, tenuto, però, dal coniuge solo successivamente alla cessazione di fatto della convivenza, sia pure in tempi immediatamente prossimi a detta cessazione, può rilevare, ai fini della dichiarazione di addebito, esclusivamente qualora costituisca la conferma del passato e sia in grado di confermare una condotta pregressa.
L'eventuale apprezzamento che la violazione, da parte di uno dei coniugi, dei doveri imposti dall'art. 143 cod. civ. abbia avuto efficacia causale rispetto alla crisi matrimoniale costituisce indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, valutazione che, se sorretta da una motivazione congrua e logica, non può essere censurata in sede di legittimità.