Abuso edilizio. Tribunale di Milano di Milano, Sez. IV, 23 novembre 2016, n. 12549

“Il silenzio dell’amministrazione competente successivo alla presentazione di una denuncia di inizio attività ed alla revoca di un’ordinanza di sospensione di lavori non può ingenerare un errore di diritto scusabile quando l’attività professionale dell’agente (nella specie, direttore dei lavori) presupponga la conoscenza della normativa di settore ed il suo comportamento sia sintomatico dell’inosservanza dell’obbligo di adeguata informazione per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia”

Nel caso sottoposto recentemente all’attenzione del Tribunale di Milano è stato contestato ad un direttore lavori, nonché progettista, il reato previsto e punito dagli artt. 110 c.c. e 44 co 1 lett. a) e b) D.P.R. 380/2001, per aver realizzato, in concorso con il proprietario di un immobile, lavori edili non ammissibili, in forza di un permesso di costruire poi annullato dalla Amministrazione Comunale perché ritenuto dalla medesima illegittimo.

All’imputato, inoltre, veniva contestato il fatto d’aver proseguito i lavori edificatori malgrado la notifica di un ordine di sospensione dei lavori, emesso dallo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Milano.

La vicenda trae origine da un procedimento amministrativo suddivisosi in alcune determinanti tappe:

1) con permesso di costruire n. 153 del 02.03.2007, il Comune di Milano aveva autorizzato un intervento edilizio di manutenzione straordinaria, consistente nel frazionamento in due unità, di un’unità immobiliare posta su due livelli di un immobile.

2) in data 01.07.2008, alcuni condomini dell’immobile dello stabile con esposto inviato all’AC, alla ASL e ai Vigili del Fuoco di Milano, e per conoscenza alla Procura della Repubblica, contestavano l’idoneità del titolo edilizio-permesso di costruire.

3) Il Comune di Milano, dopo un procedimento volto all’annullamento d’ufficio del permesso di costruire annullava il precedente provvedimento autorizzatorio in data 06.02.2012.

4) Con sentenza dell’08.11.2012 il TAR della Lombardia annullava il provvedimento dell’AC di annullamento del permesso di costruire del 06.02.2012, su ricorso dell’imputato.

Quanto al reato di cui all’art. 44 comma lett. a), il Tribunale di Milano, nel mandare assolto il progettista, nonché direttore dei lavori, afferma, in coerenza con la più recente giurisprudenza di legittimità, l’astratta imputabilità dei reati urbanistici in capo all’esecutore di opere edili, anche se eseguiti sulla base di un permesso di costruire successivamente ritenuto illegittimo per violazione da parte dell’Amministrazione delle disposizione di cui al T.U. 380/2001 ( si veda Corte di cassazione n. 11045 del 18/2/2015).

Ciononostante, il Giudice osserva che nel caso di specie manca la prova della palese illegittimità del titolo sulla base del quale sono stati eseguiti i lavori edilizi; assenza, questa, che si riflette sul profilo della consapevolezza dell’imputato.

Quanto al diverso reato di cui all’art. 44 comma 1 lett. b), inerente la prosecuzione dell’attività edificatoria nonostante l’ordine di sospensione, il Tribunale ravvisa l’inesistenza di elementi probatori che attestino lo status dei locali al momento della notifica della sospensione.

A tale conclusione assolutoria il Giudice di merito giunge pur confermando la natura di reato di pericolo istantaneo della fattispecie de qua, da ritenersi consumato all’atto e nel luogo di oggettivo accertamento della realizzazione di lavori ad opera dell’agente in spregio alla pregressa emissione di un provvedimento inibitorio all’uopo notificato dal competente Ufficio Tecnico Comunale.

 

Dott. Matteo Gambarati (Studio Legale Orlandi)

 

TRIBUNALE DI MILANO

 

SEZIONE 4° PENALE

Composto dai Sigg. Magistrati

Dr.                     Oscar MAGI                 Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

………………nata il 23/07/1964 a Milano, elettivamente domiciliata c/o

lo studio dell’aw. Andrea Orabona, libera, assente.

Difesa di fiducia dall’avv. Andrea Orabona, del foro di Milano, con studio in Milano vìa Francesco Sforza n. 15.

IMPUTATA

In concorso con ……..nei cui confronti si è proceduto separatamente .

 p.p. dagli art.li 110 e 44 co 1 lett a e b) D.P.R. 380/2001, perché, in concorso tra loro, quale  proprietario, quale progettista e quale  direttore dei lavori

realizzavano lavori edili ucl locale scmfnlcrrnlo in contrasto coi* le nonne del D.P.H. 380/2001, in forza del permesso di costruire 11. 153 del 02.03.2007 ( avente ad oggetto l’esecuzione delle seguenti opere di manutenzione straordinaria: frazionamento dell’unità immobiliare posta so due livelli ad uso laboratorio in due unità immobiliari con cambio di destinazione d’uso delle stesse , l’unità ai piano rialzato viene destinala ad uso abitazione e l’unità al piano seminterrato c destinala ad uso studio privalo…”), lavori non ammissibili nel locale seminterrato, indicato falsamente quale “laboratorio” invece di “deposito” nella relazione tecnica descrittivi] delle opere a firma deH’arch. €SSSKS8BDSG3B del <1.12.06, allegata alla richiesta di rilascio del permesso di coslmirc presentata il 6 12 06 allo Sportello Unico per l’edilizia del Comune di Milano, permesso poi annullato in data 6.2,12 per la non abitabilità/agibilità degli spazi al piano seminterrato, con ordine di demolizione delie opeie edilizie abusivamente realizzate ed il ripristino dello stalo quo ante desistendo dall’uso con pcrinane.nzH di persone del piano seminici rato entro il termine perentorio di 90 giorni

e comunque li proseguivano nonostante l’ordine di sospensione dei lavori emesso dal Settore Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Milano il 06.11. 2008 (notificalo il 17.11.08) e rinnovato in data 25.02 2009. In particolare, con i riferimento al piano seminterrato  come da sopralluogo del 03.03.09 c 19 12.11 della Polizia Locale di Milano; in particolare, con riferimento ili piano seminici rato, realizzavano, nonostante l’ordine di sospensione, opere edilizie consistile nella completa rislruttinazionc dei locali, con nuova suddivisione degli spazi, posa parquet di alla qualità in tutte le stanze, inslnilazione di sanitari sospesi, piano lavabo in cristallo e posa mosaici nel locale adibito a bagno, costruzione di scala in muratura e legno, posa di poile in legno, nuovo impianto elcttiico con illuminazione a faretli, nonché islallazionc di impianto di condizionamento; quest’ultinii lavori di finitura proseguili anche successivamente all’ordine di sospensione.

In Milano in epoca anteriore c prossima al 19.12.11

CONCLUSIONI

All’udienza del 23 novembre 2016 le parti concludono come da relativo verbale | d’udienza.

MOTIVAZIONI:

Con decreto di citazione diretta a giudizio del 7/03/201 ……..                  in qualità di

progettista e direttrice dei lavori delle opere edilizie contestato nell’imputazione, veniva chiamata a rispondere del reato in epigrafe descritto, in concorso con f||f|f|fc|uale proprietario dei locali.

Il procedimento si è svolto in assenza dell’odierna imputata .

All’udienza del 13/04/2016 la difesa di……………………………..                munita di procura

speciale, chiedeva procedersi nelle forme del rito abbreviato condizionato a produzioni documentali ed il Tribunale disponeva in conformità; la posizione era, dunque, stralciata con n. 4385/16 R.G. Trib. e giudicata con sentenza n. 8502 del 11 luglio 2016 avanti alla dott.ssa Amicone.

la difesa dell’odierna imputata all’udienza del 13/07/2016 prestava, invece, il consenso all’acquisizione degli atti del PM e rappresentava al Giudice che il procedimento a carico di………..si era concluso con una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.

All’odierna udienza, esaurita la discussione, le parti concludevano come in atti, e il Tribunale dava lettura del dispositivo.

Si riportano i passi salienti della motivazione della sentenza n. 8502/16 della dott.ssa Amicone a carico di^^p^pé^^nel procedimento n. 4385/16 R.G. Trib.

(…) Al fine di ricostruire la vicenda di cui è processo, occorre previamente ricordare le tappe del procedimento amministrativo di cui è processo:

  • Con permesso di costruire n. 153 del 2,3.2007, il Comune di Milano aveva autorizzato l’intervento edilizio di manutenzione straordinaria, consistente nel frazionamento in due unità, di un’unità immobiliare posta su due livelli nell’immobile d j|ji3gli|§i|^p.
  • Il Comune aveva contestualmente autorizzato, oltre al frazionamento il cambio d’uso da uso laboratorio per le duo nuove unità; quella posta al piano terreno, ad uso abitazione, e quella posta nel piano seminterrato ad uso studio privato.
  • Con successiva istanza di permesso di costruire in variante in data 8.11.2009 veniva richiesto dalla proprietà alcune modifiche delle opere, interne ed esterne, tra cui un collegamento tra le due distinte nuove unità immobiliari, e In data 1.7,2008, alcuni condomini dell’immobile dello stabile, con esposto inviato all’ A.C., alla ASL e ai Vigili del Fuoco di Milano, e per conoscenza alla Procura della Repubblica contestavano l’idoneità del titolo edìlizio-permesso di costruire relativo ad intervento di manutenzione straordinaria- ai fini dell’esecuzione di dette opere, che sostanzialmente comportavano l’aumento di s.l.p. trasformando il laboratorio in studio privato, e quindi in locale destinato alla permanenza di persone, e In data 10.11.2008, il Comune di Milano ordinava la sospensioné dei lavori e avviava il procedimento volto all’annullamento d’ufficio del pernfessò’di costruire in relazione alla sua inidoneità a consentire interventi del genere di quelli richiesti, e A seguito di sopralluogo ai fini della effettuazione della notifica de! provvedimento, in data 17.11.2000 (cfr, doc. 7 difesa) l’istr. Di PI, Scaltro Roberto comunicava allo SSUE che i lavori erano stati sospesi « Il permesso a costruire veniva annullato in data 6.2,2012.

« Con sentenza dell’8.11.2012 il Tar della Lombardia annullava il provvedimento dell’AC di annullamento del permesso a costruire del 6.2.2012, su ricorso dell’imputato, osservando che tale provvedimento, emesso dopo cinque anni dal rilascio del permesso a costruire, non risultava emanato entro un periodo di tempo ragionevole, e peraltro era privo di idonee e congrue valutazioni in ordine agli interessi del destinatario e degli interessati.

(…) La citata pronuncia de) TAR dell’8.11.2012, che ha annullato il provvedimento di annullamento del permesso di costruire, non ha sancito infatti la legittimità di quest’ultimo permesso, ma si è limitata a statuire l’illegittimità del suo annullamento, in quanto non emanato entro un periodo di tempo ragionevole, e senza idonee e congrue valutazioni in ordine agli interessi del destinatario e degli interessati.

Ciò detto, la prima questione posta all’attenzione del TribunaÌe, la Illegittimità del permesso a costruire n. 153 del 2.3.2007, o quanto meno, la sua intellegibilità per il committente, atteso che la penale responsabilità per reati edilizi non è esclusa neppure a fronte di attività edilizia effettuata in forza di provvedimento amministrativo illegittimo[1].

Nel dettaglio, come rilevato dal TAR nella citata pronuncia, l’immobile aveva validamente ottenuto, a seguito de] condono del 1986, richiesto rial precedente proprietario, la destinazione a laboratorio, sia al piano terra che al seminterrato.

Tale assunto è palesemente contraddetto dalle motivazioni dcH’annullamento del permesso che esclude l’operatività del condono, e della conseguente destinazione a laboratorio, per i locali posti al piano seminterrato.

Ma così non è, come osservato dal TAR posto che l’AC non poteva, nel 2008, retroagire annullando gli effetti del condono concesso nel 1986.

Già la modifica della destinazione ad uso laboratorio implica in aumento di s.l.p. (cfr. provvedimento citato annullato del 6.11.2008 7 sussegue/iti atti prodotti aU’Anmiinistrazione per ottenere i titoli abilitativi successivi,..dichiarano per i locali posti al seminterrato un uso laboratorio, generando così un aumento di superficie lorda di pavimento (leggasi aumento di volumetria) che ab origine non esisteva.”)

Con la richiesta di permesso a costruire n. 153 del 2007, pertanto, l’istante non realizzava l’aumento di s.l.p., in quanto già preventivamente ottenuta dal suo dante causa con la domanda di condono.

Del resto, comunque, la modifica della destinazione del seminterrato da laboratorio a studio privato non si traduce necessariamente, a giudizio del Tribunale, in modifica comportante aumento di s.l.p., atteso che, come del resto rilevato anche dalla Corte d’Appello di Milano, sez, I Civile[2] anche tale uso implica una permanenza, sia pure non a fini abitativi, di persone.

Manca pertanto nel caso di specie la prova della palese illegittimità del titolo, destinata a riflettersi nella consapevolezza da parte dell’imputato, che peraltro risulta semplice committente dei lavori.

Quanto alla seconda parte dell’imputazione, inerente alla prosecuzione dell’attività edificatoria nonostante gli intervenuti ordini di sospensione, nessuna conferma dell’accusa emerge in atti, principalmente perché manca una sicura attestazione della situazione dei locali al momento della notifica della sospensione; né dalla documentazione fotografica prodotta, inerente allo stato dei luoghi del 19.12.2011, emerge una sicura conferma quanto ai lavori edili ivi documentati, con riferimento alla loro data di effettuazione.

Nessun rilievo, ha evidentemente al riguardo, la situazione del mobilio ivi ritratto.

Lo stesso dicasi con riferimento alla istallazione del servizio igienico che, come efficacemente rilevato dalla difesa, risulta esser stato posizionato già nel 2009, come emerge dalla già citata sentenza della Corte d’Appello.

E’ appena il caso di osservare che l’esatta constatazione dei luoghi al momento della notifica della sospensione dei lavori costituisce presupposto indispensabile per la verifica della responsabilità dell’imputato per l’inosservanza dell’ordine medesimo3. Alla luce delle suesposte considerazioni, va esclusa la penale responsabilità per il reato contestato, dell’imputato, che va assolto mancando la prova del latto tipico, perché il fatto non sussiste.

Questo Giudice ritiene di dover aderire integralmente alla motivazione sopra riportata della sentenza a carico di……………..                                                              poiché la vicenda contestata è la medesima , pertanto non vi sono difformità di sorta a carico della posizione della imputata………..deve, dunque, essere assolta poiché il fatto

PQM

Visto l’art, 530 c.p.p,

ASSOLVE

dal reato ascritto perché il fatto non sussiste

INDICA

in giorni 30 il termine di deposito della motivazione della sentenza.

Milano

Il Giudice

 

[1]2  In tema di reati urbanistici, il silenzio della amministrazione competente successivo alla presentazione di una denuncia di inizio attività e alla revoca di una ordinanza di sospensione dei lavori non può ingenerare un errore di diritto scusabile quando l’attività professionale dell’agente (nella specie, direttore dei lavori) presupponga la conoscenza della normativa di settore e il suo comportamento sia sintomatico della inosservanza dell’obbligo di adeguata informazione per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia. (Sez. 3, n. 11045 del 18/02/2015 – dep. 16/03/2015, De Santis e altro, Rv. 263288)

[2]3 doc. 2 difesa, p. 6 e ss.

31 atteso che il condominio di via Crivelli contestava in giudizio l’illeceità dell’allacciamento alla rete fognaria condominiale dei servizi igienici installati ne! piano seminterrato.