Il falso in Bilancio valutativo secondo le Sezioni Unite.

(Cassazione penale, sez. un., 31/03/2016,  n. 22474)

Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione, nel bilancio, di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l’agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni”.

La vicenda dalla quale deriva il principio di diritto appena richiamato trae origine dal Fallimento della S.p.a. Aquila Calcio. Nel caso in esame la procura della Repubblica contestava a due amministratori della società Aquila Calcio i reati di bancarotta fraudolenta distruttiva e documentale nonché di bancarotta da reato societario.

Con questa sentenza il Supremo Consesso è intervenuto per dirimere l’importante dibattito giurisprudenziale e dottrinale accesosi in seguito alla riforma dei reati societari operata dal legislatore nel 2015.

In particolare, a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 69 del 2015, non di poco momento era stabilire se il cosiddetto “falso valutativo” continuasse o meno a mantenere rilevanza penale.

Come noto, infatti, con legge 69/2015, art. 9, è stato espunto dagli articoli 2621 c.c. e 2622 c.c. l’inciso “ancorché oggetto di valutazione” e con ciò alcuni esponenti della dottrina, poi seguiti parte da una certa branca della giurisprudenza, avevano ritenuto che detta reformatio determinasse una vera e propria successione di leggi, con effetto abrogativo, limitato ovviamente, alle condotte di falsa valutazione di una realtà effettivamente esistente.

L’arresto a Sezioni Unite in commento, invece, ha posto fine alla disputa accogliendo la tesi opposta, secondo la quale la riforma non ha avuto l’effetto di escludere dal perimetro della repressione penale gli enunciati valutativi, i quali, viceversa, ben possono essere definiti falsi, quando si pongano in contrasto con criteri di valutazione normativamente determinati, ovvero tecnicamente indiscussi.

Dott. Matteo Gambarati (Studio Legale Orlandi)