Novità dal mondo legislativo. Riforma giustizia penale; Fondi per le vittime dell’amianto; Tabelle in materia di danno non patrimoniale

  • Riforma della giustizia penale   
  • E’ stata approvata dal Senato alcuni giorni orsono la nuova riforma della giustizia penale. Il progetto di legge che ha suscitato la reazione dell’avvocatura soprattutto per l’allungamento dei tempi della prescrizione (che determinerebbe una dilatazione dei tempi dei processi per l’inevitabile “rilassamento” che comporterebbe in un contesto giudiziario già inefficiente) con quel che ne consegue per le persone sottoposte a processo portatori di legittime aspettative di vedere risolti in tempi “ragionevoli” le vicende giudiziarie che li riguardano)
  • Questi in sintesi i tratti salienti della riforma.
  • Prescrizione più lunga – per i nuovi processi – e sospensione del decorso della prescrizione in caso di sentenze di condanna di primo e secondo grado; stretta sulla diffusione delle intercettazioni (un archivio riservato, sotto la responsabilità del pm, custodirà i contenuti delle intercettazioni inutilizzabili a qualunque titolo o contenenti dati personali, e che non siano inseriti nelle richieste cautelari. I difensori potranno esaminarle o ascoltarle ma non trascriverle), inoltre è prevista anche la legittimazione dell’uso dei trojan (meglio noti come virus informatici) per le intercettazioni; pene più alte per i reati contro il patrimonio; aumento del numero dei reati procedibili a querela, con possibilità di redenzione tramite condotte riparatorie; maggiori facoltà nel procedimento per le persone offese; potenziamento dell’aspetto rieducativo e di risocializzazione dell’esecuzione penale; reintroduzione del concordato in appello.
  • Per effetto di alcune modifiche introdotte sino all’ultimo momento il progetto di legge dovrà tornare alla camera.

 

I fondi a favore degli eredi di coloro che sono deceduti pere esposizione all’amianto

L’auspicio è che il legislatore, come già accade in altri  paesi europei ( tra i quali Francia, Belgio e Olanda), riconosca  che le malattie dell’amianto rappresentano un problema  di natura sociale  che va affrontato sul piano del welfare, e alimenti i fondi destinati a erogare prestazioni aggiuntive a carico dello Stato, a favore degli eredi dei lavoratori vittime dell’esposizione ad amianto.

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 1 del 2 gennaio 2017 il decreto interministeriale del 27/10/2016 (dei ministeri del lavoro e delle politiche sociali e delle finanze) che prevede prestazioni economiche erogabili a favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto, nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257.

Il decreto è stato emanato in attuazione dell’art. 1, comma 278, della Legge 28/12/2105 n. 208 (stabilità 2016) che aveva “istituito nello stato di previsione del Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali il Fondo  per  le  vittime  dell’amianto,  in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto  nell’esecuzione  delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257, con una dotazione  di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni  2016,  2017  e  2018”.

Il nuovo Fondo ha una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

IL decreto segue quello del 29/4/2016 (su G.U. n. 134 del 10/6/2016), emanato in attuazione del comma 277, dello stesso articolo 1 della legge di stabilità 2016, istitutivo di un Fondo (con una dotazione pari a 2  milioni  di  euro per  ciascuno  degli  anni  2016,  2017  e   2018) finalizzato   ad accompagnare alla quiescenza, entro l’anno 2018, i  lavoratori  del  settore  della  produzione  di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro  attività  nel  sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti  di  protezione adeguati  all’esposizione  alle  polveri  di  amianto.

Il provvedimento legislativo dovrebbe entrare in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione (il 17/1/2017), oppure lo stesso giorno se ritenuto a efficacia immediata (il 2/1/2017).

Negli anni recenti il legislatore è ritornato più volte sulla questione dei benefici previdenziali e degli indennizzi dei danni conseguenti all’utilizzo dell’amianto (ormai generalmente vietato dal 1992) con provvedimenti contenuti in diverse Leggi finanziarie e di stabilità e altri provvedimenti.

 Risarcimento danni. Sì della Camera al d.d.l. sul risarcimento del danno non patrimoniale

 La Camera dei deputati ha approvato il 21 marzo 2017 il d.d.l. recante «modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice civile in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale». Se anche il Senato darà la sua approvazione si applicheranno, per legge, le tabelle milanesi.

La proposta di legge stabilisce che tanto il danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea o permanente dell’integrità psico-fisica, quanto il danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto di tipo familiare, devono essere liquidati dal giudice, con valutazione equitativa, sulla base delle tabelle, che vengono allegate alle disposizioni di attuazione del codice civile.

Si tratta delle tabelle elaborate dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano. La Commissione Giustizia ha modificato la tabella relativa al danno non patrimoniale per la morte del congiunto, aggiungendo al riferimento al coniuge un richiamo alla parte dell’unione civile.

In base alla proposta di legge, il giudice può, tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato, aumentare l’ammontare della liquidazione fino al 50% dovendo motivare la propria decisione.

Inoltre, le nuove disposizioni potranno essere applicate ai procedimenti in corso all’entrata in vigore della legge, qualora il risarcimento non sia stato ancora determinato in via transattiva oppure non sia già stato liquidato dal giudice con sentenza, anche non definitiva.

Con decreto del Ministro della salute i valori di liquidazione del danno stabiliti dalle tabelle dovranno essere aggiornati ogni anno, in misura corrispondente alle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.