Tutela del credito. L’assegno dato in garanzia e postdatato è  nullo

 

Corte di Cassazione sent.  24 maggio 2016, n. 10710

L’emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia – nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute nella R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, artt. 1 e 2 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume enunciato dall’art. 1343 cod. civ..

Pertanto, non viola il principio dell’autonomia contrattuale sancito dall’art. 1322 cod. civ. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all’art. 1988 cod. civ.

 Il Giudice di Legittimità, richiamando precedenti pronunce (Cass. Civ, Sez. n. 3, n.26232 del 22 novembre 2013 e Cass. Civ., Sez. n. 2, n.4368 del 19 aprile 1995), ha formulato il principio di diritto riportato in massima e, ritenendo meritevole di accoglimento il motivo proposto, ha accolto il ricorso rinviando a diversa composizione della Corte di Appello affinché, applicato detto principio di diritto, valutasse nuovamente il merito della controversia .

Dunque il giudice di legittimità ha ritenuto nullo il decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore  sulla base di un assegno postdatato rilasciatogli dal debitore: e questo perché l’assegno è pagabile a vista e ogni accordo diverso da tale regola è nullo. Dunque, il patto tra creditore e debitore con cui quest’ultimo conferisce al primo un assegno postdatato a garanzia di un futuro pagamento è nullo.

E’ una decisione che merita attenzione,  tenuto conto del fatto che, nel recente passato, l’assegno postdatato è stato ritenuto un titolo valido.   Infatti l giurisprudenza di legittimità  con  sentenza n. 26161/2014  aveva statuito  che l’assegno bancario postdatato non è nullo, risultando nullo solamente il patto di postdatazione;  in altri e più chiari termini, l’assegno bancario postdatato deve considerarsi venuto ad esistenza come titolo di credito e mezzo di pagamento al momento della sua emissione, ovverosia con il distacco dalla sfera giuridica del traente ed il passaggio nella disponibilità del prenditore (il creditore, cioè, che ha materialmente in mano l’assegno).

Testo della sentenza

Suprema Corte di Cassazione

sezione I civile

sentenza 24 maggio 2016, n. 10710

Rilevato che

I. S.B. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Sciacca il 18/19 marzo 2002 con il quale veniva ingiunto all’opponente e a O.U. di pagare, in favore di G.T., la somma di 41.500.000 oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio. Il decreto ingiuntivo era fondato su un atto di transazione stipulato il 19 luglio 1993 tra i sigg.ri U. e T. e su un assegno di conto corrente rilasciato in pari data dallo stesso opponente in favore dell’opposta, a garanzia dell’obbligazione assunta dall’U., da riscuotersi il 31 dicembre 1993 in caso di mancato adempimento da parte del debitore principale. L’opponente ha rilevato che l’emissione di un assegno postdatato in garanzia è contraria alle norme imperative di cui agli artt. 1 e 2 del R.D. n. 1763/1933, con conseguente nullità del patto di garanzia stipulato tra le parti e ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
2. Si è costituita G.T. e ha rivendicato la validità del titolo di credito emesso in funzione del contratto autonomo di garanzia intercorso con il B..
3. Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 25 agosto – 23 dicembre 2003, ha respinto l’opposizione.
4. Ha proposto appello S.B. ribadendo che la emissione di un assegno postdatato comporta la nullità del patto di garanzia sottostante, qualificabile, nella specie, come fideiussione e ha rilevato altresì che la T. era decaduta dal suo diritto, ai sensi dell’art. 1957 c.c., non avendo proceduto nei confronti del debitore principale nei sei mesi successivi la scadenza del credito, e che egli era liberato, ex art. 1955 c.c., per fatto del creditore che con il suo comportamento aveva causato un grave pregiudizio consistito nell’impedimento del suo diritto di surroga nei confronti del debitore principale.
5. La Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 803/09, ha respinto l’appello ritenendo che la postdatazione non renda il titolo nullo in sé, ma rende nulla solo la postdatazione con la conseguenza che il prenditore può esigerne l’immediato pagamento e che pertanto resta valido il sottostante patto di garanzia.
6. Propone ricorso per cassazione S.B. affidandosi a due motivi di impugnazione.
7. Si difende con controricorso G.T..

Rilevato che

8. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione della legge assegni e formula il seguente quesito di diritto: se l’emissione di un assegno bancario postdatato a garanzia di un altrui futuro adempimento comporta, stante la violazione degli articoli 1 e 2 della legge assegni e dell’articolo 1343 del codice civile, la nullità del sottostante patto di garanzia, stante la natura imperativa delle norme citate.
9. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento all’articolo 112 del codice di procedura civile nonché 1957 e 1955 del codice civile e sottopone alla Corte il seguente quesito: se la mancata pronuncia del giudice d’appello in ordine a domande spiegate in atto di appello comporti violazione dell’articolo 112 cpc e delle norme di diritto sostanziale poste a fondamento delle stesse.
Ritenuto che
10. I1 primo motivo di ricorso è fondato alla luce della giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. civ. sez. III, n. 26232 del 22 novembre 2013) secondo cui l’emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia – nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume enunciato dall’art. 1343 cod. civ.. Pertanto, non viola il principio dell’autonomia contrattuale sancito dall’art. 1322 cod. civ. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all’art. 1988 cod. civ. (cfr. Cass. civ. sezione II, n. 4368 del 19 aprile 1995).
11. Va pertanto accolto il primo motivo, restando assorbito il secondo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Palermo che, in diversa composizione, applicato il principio di cui sopra, valuterà nuovamente il merito della controversia e deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.