Danno e persona

Il concetto di danno è stato acutamente definito come evento lesivo, ovvero “come il risultato materiale o giuridico in cui si concreta la lesione di un interesse giuridicamente apprezzabile”.

Può discendere da inadempimento di un’obbligazione ossia dalla mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta, e in questo ambito la categoria più importante è certamente rappresentata dalle obbligazioni contrattuali.

Può discendere anche da un illecito civile ovvero da un fatto lesivo di interessi giuridicamente tutelati nella vita di relazione. Si tratta, in particolar  modo,  di responsabilità extracontrattuale che è generata da qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto.

Focalizzando l’attenzione sulla seconda della due importanti categorie sopra individuate è possibile distinguere, tra l’altro, tra danno materiale, che interessa le  cose, e danno fisico, che riguarda la persona.

Sono danni materiali tutti quelli  che implicano un pregiudizio ai beni di proprietà del danneggiato, e  devono essere risarciti al loro  valore di mercato.

 

I danni fisici importano una lesione della persona, e possono dare origine a due distinte categorie di danno: quello da inabilità temporanea, che corrisponde al tempo necessario per la  guarigione, e quello da invalidità permanente, che corrisponde alla diminuzione della capacità fisica.

Per ciascuna di queste due categorie si possono configurare poi ulteriori tipi di danno, che secondo il più recente indirizzo della giurisprudenza può essere suddiviso nelle ulteriori categorie del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale.

Questa categoria di danni riguarda prevalentemente la persona, anche se è riconosciuta la possibilità che un ente collettivo subisca un danno non patrimoniale  il che si verifica ogni volta che un comportamento esterno o interno incida sulla reputazione e sull’immagine dello stesso.

È importante sottolineare, per inciso, che il danno alla persona è un argomento dinamico, ricco di problematiche giuridiche oggetto di dibattiti appassionati e sempre suggestivi

Per tornare, comunque, al bipolarismo sopra delineato tra danno patrimoniale e non patrimoniale occorre puntualizzare che si genera danno patrimoniale da lucro cessante, quando viene compromessa l’integrità psicofisica della persona, che provoca danni al patrimonio.

E’ considerato danno non patrimoniale, invece, quello riguardante beni immateriali (quali la vita affettiva, la salute, l’onore, il prestigio, il nome, ecc.), ossia beni della vita che non possono essere oggetto di quantificazione economica, e dunque il danno conseguente alla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.

L’orientamento della giurisprudenza in materia di danno non patrimoniale è in continua evoluzione. Di recente la giurisprudenza della Cassazione ha ridisegnato il danno non patrimoniale considerandola figura onnicomprensiva non suddivisibile in sottocategorie. Così le classiche figure del danno morale, danno biologico, danno da lutto, danno esistenziale sono divenute  voci incluse in un’unica categoria del danno non patrimoniale alla persona.

Tuttavia la Cassazione precisa che il carattere onnicomprensivo del danno non patrimoniale, non può compromettere il principio dell’integrità delle risarcimento ed i pregiudizi astrattamente riconducibili a tale categoria (pregiudizio morale, estetico, esistenziale, ecc.) devono essere integralmente risarciti in favore del soggetto leso.

Per questo occorre specifica competenza ai fini della individuazione e della quantificazione dei danni cagionati da fatto illecito.  Il pericolo è che qualora non si tenga conto di tutte le voci risarcibili gli importi liquidati risultino esigui.

Per questa ragione i nostri Professionisti  sono in grado di assistere le parti danneggiate, avvalendosi anche della consulenza di specialisti in campo medico legale e Consulenti tecnici, al fine di consentire agli aventi diritto di orientarsi tra le varie tipologie di danno onde  assicurare il conseguimento dei pieno ristoro dei danni.

Così, a mero titolo di esempio, il nostro Studio è in grado di assicurare assistenza e consulenza in caso di danni:

  • da violazione al diritto alla vita e all’integrità fisica;
  • danno biologico differenziale;
  • ai soggetti fragili;
  • per la perdita del rapporto parentale;
  • da violazione del diritto all’identità e libertà sessuale;
  • da illegittimo trattamento dei dati personali (riservatezza, protezione dei dati e diritto all’oblio);
  • da violazione al diritto al nome, all’immagine, all’onore;
  • da violazione al diritto d’autore;
  • da Internet;
  • in famiglia;
  • da responsabilità medica e struttura ospedaliera;
  • da chirurgia estetica;
  • al consumatore;
  • da malagiustizia;
  • da responsabilità bancaria e dall’azione di Equitalia;
  • all’ambiente salubre;
  • incidentale per animale randagio
  • all’alunno in ambito scolastico;
  • alla persona per strada dissestata;
  • alla persona non fisica

Lo Studio è in grado di offrire assistenza e consulenza anche in materia di riconoscimento del danno non patrimoniale per inadempimento contrattuale, cosi, sempre a titolo di esempio in caso di:

  • vacanza rovinata;
  • da stress o usura psicofisica;
  • da inadempimento del contratto di viaggio;
  • omessa informazione rischi intervento chirurgico ;
  • per peggioramento condizioni di salute; 
  • responsabilità del produttore.