Può il creditore sociale agire contro i soci di una società in liquidazione mediante espropriazione forzata ?

Società. Il riparto di attivo con il bilancio di liquidazione

 

Massima:    L’unica sanzione prevista dall’ordinamento per il riparto effettuato dal liquidatore in violazione delle disposizioni contenute negli artt. 2491 e ss c.c. è la responsabilità del liquidatore per i danni cagionati ai creditori i sociali (art. 2491 c.c. comma 3 c.c.) laddove si ravvisi (almeno secondo una tesi) la colpa del liquidatore stesso in analogia a quanto previsto dall’art. 2495 comma 2. c.c.

IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Seconda sezione civile

In composizione monocratica, Giudice dr. Andrea Rat. ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 8535/2008 r.g., promossa da:

  1. M. S.R.L.. con il patrocinio dell’Avv……………. ed elettivamente domiciliata in via……., 2 Reggio Emilia presso il suo difensore;

attrice

contro

ALFA IMMOBILIARE S.R.L.;  A.S. ; P. C. ed altri  tutti con il patrocinio dell’Avv. Orlandi Giovanni ed elettivamente domiciliati in Correggio, Corso Mazzini n.15 presso il loro difensore;

CONCLUSIONI

I procuratori delle parti concludono conte da udienza del 17/11/2011.

 

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA

DECISIONE

 

  1. Per sostenere le proprie ragioni, l’attrice M.M Srl, partendo da incontestate circostanze di procede alla seguente costruzione giuridica:

”a) la società Alfa immobiliare srl è in liquidazione sin dal 30 ottobre 1998;

  1. b) la società Alfa immobiliare srl è attualmente priva di qualsiasi cespite patrimoniale attivo, giusta dichiarazione resa all’ufficiale giudiziario ai sensi dell’articolo 492 comma quattro CPC in data 17 luglio 2006;
  2. c) nel bilancio finale di liquidazione al 31 dicembre 2003 della società Alfa immobiliare srl, approvato con verbale dell’assemblea dei soci in pari data, è stato ripartito fra tutti i soci, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, un attivo residuo di complessivi euro 70.088,00;
  3. d) dopo l’approvazione del bilancio finale di liquidazione, il liquidatore della società Alfa immobiliare non ha richiesto la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Questi sono i fatti.

Ai sensi dell’articolo 2493 CC il liquidatore di una società di capitali non puoi effettuare riparti a favore dei soci se non ha provveduto a pagare i creditori o ad accantonare le somme necessarie a soddisfarli.

Il riparto eseguito in violazione di tale disposizione integra un illecito sanzionato anche penalmente ai sensi dell’art. 2633 CC, che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni i liquidatori che ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

È evidente, su tali premesse, che è il reparto effettuato in data 31 dicembre 2003 è affetto da nullità assoluta per violazione di norme imperative punto

Dalla declaratoria di nullità del reparto deriva, come conseguenza immediata e diretta, l’emersione di un credito della società nei confronti dei singoli soci per la restituzione di quanto ne ha formato oggetto “ ( cfr. Comparsa conclusionale di parte attrice).

 

In altri termini oggetto dell’accertamento sarebbe, in tesi, il credito restitutorio vantato dalla società nei confronti dei soci derivante da nullità del riparto per violazione di norme imperative.

 

  1. La tesi attorea, per quanto suggestiva, non è

Le disposizioni civilistiche e penalistiche richiamate dalla difesa di parte attrice sono poste a presidio dell’interesse particolare dei creditori sociali e non proteggono, invece, un interesse pubblico e generale la cui violazione avrebbe forse consentito di ragionare in termini di patologia della fattispecie dedotta in giudizio.

L’unica sanzione prevista dall’ordinamento per il riparto effettuato dal liquidatore in violazione delle disposizioni contenute negli artt. 2491 e ss c.c. è la responsabilità del liquidatore per i danni cagionati ai creditori i sociali (art. 2491 c.c. comma 3 c.c.) laddove si ravvisi (almeno secondo una tesi) la colpa del liquidatore stesso. in analogia a quanto previsto dall’art. 2495 comma 2. c.c.

In altri termini, per tutelate l’interesse protetto dalla norma l‘ordinamento sanziona, anche penalmente, il comportamento illecito del liquidatore che pregiudichi le ragioni dei creditori sociali addossandogli la responsabilità personale per i danni cagionati a questi ultimi, ma non colpisce il bilancio ed il successivo riparto che, in assenza di una specifica ed espressa comminatoria di nullità, restano pienamente validi ed efficaci.

D’altro lato la nullità potrebbe colpire unicamente la delibera che approva il bilancio ma non il bilancio in sé considerato né, tantomeno, il successivo riparto.

Da ciò discende l’inesistenza di un obbligo restitutorio da parte dei soci e. per l‘effetto il rigetto della domanda attorea, inserita in un giudizio volto esclusivamente ad accertare 1’esistenza del credito vantato dal debitore nei confronti del terzo pignorato e nell’ambito del quale non può trovare spazio il giudizio relativo all’accertamento della responsabilità del liquidatore né un’ipotetica azione surrogatoria  della società odierna creditrice per fare valere nei confronti di terzi eventuali diritti spettanti al proprio debitore

4. Ogni altra questione assorbita

  1. Le spese, di lite liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. non essendovi motivi per derogare ai principi di cui al l’art. 91 p.c.

In proposito occorre rilevare che la magmatica normativa in materia sembra escludere l’applicazione delle tariffe professionali,  quali risultanti dal decreto ministeriale 8 Aprile 2004 numero 127 , in attesa dell’emanazione di parametri diversi, allo stato non noti. Ne discende che questo giudice deve ricorrere a parametri generali e ai criteri di cui all’articolo 2225 CC.   Anche a non ritenere che le precedenti tariffe fossero un uso normativo, esse sicuramente rimangono un criterio residuale, corrispondendo al” risultato ottenuto e al lavoro necessario” (2225 cc); si tratta infatti di un criterio che, fino ad ora, ha operato, offrendo un parametro di corrispettivi, apparentemente in linea con i costi dei servizi legali di analoghe realtà normative ( paesi di affine civiltà giuridica). Naturalmente, la divisione in diritti/onorari/spese generali è da intendersi in senso puramente convenzionale, come relatio alle precedenti tariffe, essendo la liquidazione da intendersi come liquidazione di un unico compenso;

P.Q.M.

Il Giudice de1 Tribunale di Reggio Emilia In composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al  n. 8535/2008 ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinte:

– rigetta la domanda attorea

-dichiara tenuta e condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite che liquida in complessivi € 7.43 8.00 oltre spese generali al 12, 50% su tale somma : essa è da intendersi come compenso equo ai sensi dell’articolo 2225 c.c.; spettano infine, IVA e Cassa nelle misure di legge.

Cosi deciso in Reggio Emilia 7/2/2012.

Il Giudice

Dr. Andrea Rat