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Corte d’Appello di Bologna ordinanza 19.2.2013

Il sig. C.V. difeso dall’Avv. G. S., risultato soccombente nella controversia sottoposta a giudizio arbitrale promossa dalla società X s.r.l. difesa dall’Avv. Giovanni Orlandi, ha proposto appello  formulando preliminare istanza di  sospensione dell’esecutività del lodo pronunciato in rimo grado.

Il Collegio giudicante, con l’ordinanza qui pubblicata, ha respinto l’istanza ritenendo  che non ci fossero ragioni sufficienti per disporre la sospensione del lodo arbitrale (reso esecutiva dal Trib.le di Reggio E.), nonostante l’elevato importo che l’istante C.V. era stato condannato a pagare (oltre 236.000,00 euro) con il lodo arbitrale,  in quanto non ha ravvisato l’immanenza di un pericolo di pregiudizio patrimoniale, anche in considerazione della capacità economica delle parti in causa.

 

CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Collegio, riunito in Camera di consiglio e formato dai magistrati:

Dr. Vincenzo De Robertis – Presidente

Dr. Lucio Montorsi – Consigliere

Dr. Antonella Palumbi – Consigliere Relatore

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Letta l’istanza presentata da C.V. per la sospensione dell’efficacia esecutiva del lodo arbitrale pronunciato inter partes in data 16.7.2012 portante la condanna dell’istante al pagamento della somma capitale di euro 216.271,54;

Considerato che il temuto pregiudizio derivante dall’esecuzione del lodo ha esclusivamente natura patrimoniale e non può pertanto ritenersi irreparabile; che inoltre, a prescindere o meno dalla fondatezza o meno dell’impugnazione della decisione arbitrale, non sussiste in concreto il presupposto dei “gravi e fondati motivi” di cui all’art. 283 c.p.c. in quanto, come evincibile dalla documentazione prodotta dalla parte resistente soc. X s.r.l., la stessa presenta in relazione alla propria attività risultati di esercizio positivi ed è titolare di cespiti immobiliari e disponibilità liquide costituenti ampia garanzia patrimoniale, mentre l’asserita carenza di risorse economiche in capo a C.V. è smentita dalla sue partecipazioni in società aventi notevoli immobilizzazioni e dalla sua titolarità di beni immobili,

P.Q.M.

Rigetta l’istanza di sospensione dell’esecutività del lodo

Si comunichi.

Bologna 19.2.2013

Il Consigliere est.