Sentenza cassazione civile 29 novembre 2011 numero 25332.
La sentenza in esame offre un’occasione di riflessione che riguarda il tema, di grande interesse in materia di divisione ereditaria, concernente la composizione qualitativa delle quote da assegnare ai partecipanti alla comunione, le eventuali deroghe, nel rispetto del principio di proporzionalità quantitativa nella formazione delle porzione (un precedente di riferimento è rappresentato da Cass. 9 ottobre 1971 numero 2813, in Rep. Foro italiano 1971,846,11).
Si tratta in sostanza di stabilire se, ferma necessità del rispetto dell’omogeneità nel contesto della proporzionalità qualitativa, la divisione in natura debba avvenire non solo per categorie di beni, ma in relazione ad ogni singolo bene. In dottrina l’orientamento prevalente, sembra privilegiare la tesi che ritiene inammissibile l’estromissione dalla ripartizione del singolo bene chi di quel bene è contitolare.
La giurisprudenza tuttavia sembra orientata in senso contrario cioè a ritenere che nella divisione ereditaria non deve necessariamente sussistere nella formazione delle porzione, una necessaria omogeneità delle stesse, e, considerata ciascuna categoria di beni immobili, mobili e crediti da dividere, alcuni di essi possono essere attribuiti per intero a una quota, e altri per intero ad altra quota, salvo fare poi luogo a conguaglio, e questo per evitare un eccessivo frazionamento dei beni in comunione, ma facendo pur sempre salvo il diritto di ogni condividente nell’ambito della divisione di ottenere una porzione di valore proporzionalmente corrispondente alla massa da dividere. In tale quadro, quindi, si è affermato in giurisprudenza che può operarsi questo tipo di divisione facendosi applicazione dell’articolo 727 c.c., giusto il richiamo che ne fa l’articolo 718 c.c. Si afferma quindi il principio che, pur dovendosi considerare tendenzialmente inderogabile il principio della divisione in natura, può essere fatta eccezione laddove tale criterio risulti impossibile, come nel caso in cui vi sia un solo bene o nel caso in cui ci si trovi in presenza di una pluralità di beni non comodamente divisibili. In questo caso sarà possibile procedere alla divisione in natura nel modo che risulta più conveniente, avendo cura della necessità di evitare un deprezzamento dei cespiti e di attuare nella misura migliore e più concreta possibile la definitiva separazione degli interessi dei condividenti.
Nella fattispecie tuttavia la Corte si discosta in parte da tali principi (sino al punto da non considerare indivisibile un complesso aziendale) affermando che la deroga alla regola della divisione in natura affermata dall’articolo 718 c.c. è riferibile esclusivamente all’ipotesi in cui singole unità immobiliari siano considerate indivisibili mentre la indivisibilità non può riguardare blocchi di beni in quanto la formazione di blocchi di beni o di lotti ha scopo di rendere più agevole le operazioni divisorie e quindi è dettata da ragioni di opportunità e non da intrinseca infrazionabilità dei singoli beni. Conclude affermando che il diritto a conseguire in natura la sua quota di beni ereditari sarebbe soddisfatta proprio dalla formazione omogenea dei lotti.