Mese: marzo 2013

Del fondo patrimoniale 2

Del fondo patrimoniale 2

Cass.  n. 4011 del 19 febbraio 2013

 

Ancora una pronuncia, freschissima, in tema di fondo patrimoniale e un’ulteriore conferma del declino inarrestabile cui sembra destinato tale  istituto  quale strumento per la  difesa del patrimonio familiare. Un declino sancito da un’avversione della giurisprudenza che ormai appare conclamato e che dipende forse da una tendenza all’abuso per fini elusivi.

Con la sentenza in oggetto la Suprema Corte, statuendo a proposito di un ricorso presentato da un contribuente che aveva proposto opposizione ad una esecuzione immobiliare inerente immobili conferiti in fondo patrimoniale, ha affermato il principio che  in ipotesi di  debito contratto nei confronti di un istituto di credito per ragioni legate all’esercizio di un’impresa o comunque di carattere lavorativo, il debito stesso può essere considerato come contratto nell’interesse della famiglia.  In caso di inadempienza quindi  la banca può sottoporre al pignoramento l’immobile conferito nel fondo patrimoniale.

L’orientamento espresso da questa recente sentenza, che  trova peraltro conforto in alcune pronunce precedenti (Cass. 18.09.2001 n. 11683 e Cass. 07. 07. 2009 n. 15.862 ), muove da una interpretazione estensiva del concetto di “bisogni della famiglia” di cui all’art. 170 cc..  Tale norma infatti prevede che l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di esso non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”. Secondo la Corte, l’espressione “bisogni della famiglia” non deve essere circoscritta alle sole necessità strettamente necessarie ed essenziali del nucleo familiare,  ma comprende ogni esigenza più ampia,  riconducibile alle esigenze di mantenere i bisogni e le esigenze quotidiane nonché a un equilibrato sviluppo della famiglia, con esclusione quindi delle sole esigenze di natura voluttuaria o ispirate da intento speculativo.

In tale quadro, quindi, si è ritenuta operare la presunzione che anche i debiti derivanti dall’attività professionale o d’impresa di uno dei coniugi, anche se finalizzati ad accrescere la sua capacità lavorativa, devono intendersi destinati  indirettamente ad accrescere il reddito disponibile per il mantenimento dei bisogni della famiglia. Ne discende che grava sul debitore, in sede di opposizione al pignoramento, l’onere di dimostrare che i debiti derivanti dall’attività professionale o d’impresa sono stati contratti per ragioni estranee ai bisogni della famiglia.

Del fondo patrimoniale

Del fondo patrimoniale

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE – SENTENZA 5 marzo 2013, n.5385 – Pres. Uccella – est. Frasca

 

De profundis per l’istituto del fondo patrimoniale? Verrebbe da rispondere in senso affermativo leggendo questa sentenza delle Sezioni Unite, che affronta un caso invero peculiare, laddove il ricorrente contesta la legittimità dell’iscrizione ipotecaria dell’esattore su un bene conferito in fondo patrimoniale.

Sebbene l’attenzione degli ermellini, nella fattispecie, si incentri sul problema dell’onere della prova, appare sempre più evidente l’intento della giurisprudenza di circoscrivere l’efficacia “protettiva”  del Fondo patrimoniale, per scoraggiare o vanificare il tentativo frequente di utilizzare l’istituto al fine di sottrarre i beni così vincolati all’aggressione dei creditori (i quali ricorrono sovente  all’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. per di annullare l’atto di conferimento).

Gioverà ricordare che ai creditori e consentito procedere in via esecutiva (e quindi anche a iscrivere ipoteca) su beni costituiti in fondo patrimoniale soltanto nel caso in cui il credito sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari e, quando – ancorché sia stato contratto per uno scopo estraneo a tali bisogni – il titolare del credito per cui si procede non conosceva tale estraneità.

Nella circostanza il disfavore della giurisprudenza nei confronti di questo Istituto, ormai evidente, si manifesta attraverso la formulazione del principio per cui l’onere della prova  dell’esistenza dei presupposti per sottrarre i beni alle azioni esecutive dei creditori grava  su colui che intende opporre l’impignorabilità dei beni per effetto del vincolo rappresentato dal conferimento nel fondo patrimoniale. In particolare, l’interessato dovrà dare prova della finalità per cui è stata contratta l’obbligazione e della relazione esistente tra il fatto generatore della obbligazione stessa e i bisogni della famiglia, nonché della consapevolezza da parte del creditore di tale relazione.

Può essere utile osservare, a conferma della crescente avversione della magistratura per questo  istituto, che con sentenza 8991/03 la Corte di Cassazione ha ritenuto di applicare la regola della piena responsabilità del fondo anche nei riguardi di obbligazioni risarcitorie da illecito. Non è superfluo osservare che, in tale ottica, è irrilevante che l’obbligazione sia stata contratta prima o dopo la costituzione del fondo.