Categoria: Commerciale

Cessione di crediti in blocco – NPL – Banche

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA

Il Giudice di Pace di Reggio Emilia, nella persona della Dr. Rita Rosa ha pronunciato la seguente             sentenza

nella causa iscritta nel ruolo generale affari contenziosi con il n. 3718/20198 promossa da Caio rappresentato e difeso dall’Avv.. Giovanni Orlandi in forza di procura alle liti in calce all’atto di citazione in opposizione ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, a Correggio (Reggio Emilia), Corso Mazzini n. 15

  • parte attrice opponente

CONTRO

Istituto Finanziario S.R.L. tramite il procuratore della Tizio Srl    in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall’Avv. AO e dall’avv. RZ in forza di procura in calce all’opposto ricorso per ingiunzione ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in………

  • parte convenuta opposta
  • OGGETTO: Opposizione a D.l. n. 781/2019.

CONCLUSIONI

Per parte attrice opponente: “Voglia rill.mo Giudice, ogni contraria istanza respinta e disattesa: a) accertare e dichiarare la carenza della titolarità del diritto dedotto in giudizio in capo alla Istituto Finanziario Srl e per l’effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto (D.l. n. 781/19 del Gdp di Reggio Emilia) poiché emesso in difetto dei requisiti di legge; b) in subordine respingere le domande tutte avanzate dalla Istituto Finanziario Srl  in quanto prive di fondamento giuridico e conseguentemente revocare il decreto opposto (D.l. n. 781/19 del Gdp di Reggio Emilia). Con vittoria di spese e compensi professionali di causa. ”

Per parte convenuta opposta: “Voglia Nll.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: In via preliminare nel merito: concedere la provvisoria esecutorietà dell’opposto decreto ingiuntivo n. 781/2019 emesso in data 8/04/2019 dal Giudice di pace di Reggio Emilia, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 648 c.p.c.. In via principale nel merito rigettare l’opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi indicati in narrativa e per l’effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 781/2019 emesso in data 8/04/2019 dal Giudice di pace di Reggio Emilia. In via subordinata, nel merito, in ogni caso il sig. Ghirardini al pagamento in favore dell’Istituto Finanziario  s.r.l. della diversa, maggior o minore somma che risulterà all’esito dell’espletanda istruttoria. In ogni caso con vittoria spese e compensi oltre spese generali, iva e epa come per legge nonché successive occorrende. ”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il sig. Caio ha citato in giudizio la società Tizio s.r.l. quale procuratore di Istituto Finanziario  s.r.l. per l’udienza del giorno 14/11/2019 (differita d’ufficio all’udienza del 18/11/2019), presentando tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. 781/2019 con cui il Giudice di Pace di Reggio Emilia in data 8/04/2019 ingiungeva il pagamento della somma di euro 4.458,37 a titolo di somma capitale oltre interessi moratori legali dalle date di scadenza indicate in fattura al saldo.

Parte attrice opponente eccepiva la carenza di titolarità del diritto dedotto in giudizio in capo ad Istituto Finanziario s.r.l. mancando una analitica elencazione dei crediti oggetto della domanda, eccepiva l’inefficacia della cessione per invalidità della notifica/inefficacia dell’intervenuta cessione ex art. 1264 c.c. ed infine la prescrizione del diritto di credito e concludeva chiedendone la revoca o la dichiarazione di nullità e/o inefficacia.

In data 4/11/2019 si costituiva in giudizio la società  Istituto Finanziario s.r.l. sottolineando come il credito vantato fosse stato oggetto di cessione del credito in virtù di operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 I. n. 130 del 30/04/1999 ed art. 58 T.U.B. i cui obblighi pubblicitari erano stati assolti con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, producendo tale adempimento gli effetti indicati ex art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti e contestando il fondamento dell’eccezione di prescrizione, interrotta dalle lettere raccomandate in data 12/01/2017. Ribadiva la sussistenza del credito insistendo nelle conclusioni esposte.

Con ordinanza riservata del 22/11/2019 il G.d.p. revocava l’esecutività del D.l. opposto erroneamente dichiarata in data 16/07/2019 in pendenza di opposizione incardinata in data 8/07/2019.

All’udienza del 16/12/2019 il Gdp rigettava la richiesta di provvisoria esecutività del D.l. opposto e di concessione di termini ex art. 320 c.p.c. e ritenuta la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione fissava udienza di precisazione delle conclusioni.   All’udienza del giorno 17/02/2020, il Giudice tratteneva la causa per la decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.

***

Ai sensi dell’art. 4 della legge I. n. 130 del 30/04/1999 si applicano, infatti, alle cartolarizzazioni le disposizioni contenute nell’articolo 58, commi 2,3 e 4, del T.U.B. che recita: “La banca cessionaria dà notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d’Italia può stabilire forme integrative di pubblicità. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall’arì. 1264 del codice civile.”

Questa disposizione, dunque, prevede nei confronti dei debitori ceduti un’efficacia ex lege della cessione, in deroga all’art. 1264 c.c., dal momento della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, senza necessità della notifica e dell’accettazione della cessione da parte del debitore ceduto.

Il D.l. n. 781/2019, oggetto di opposizione, è stato emesso sulla base copia della G.U. parte seconda n. 145 del 10/12/2016 contenente l’avviso della comunicazione di acquisto da parte di Istituto Finanziario da  Gamma Srl ., società costituita ai sensi della legge della cartolarizzazione, di un generico portafoglio crediti pecuniari (per capitale, interessi maturati e maturandi, accessori, spese e quant’altro spettante ivi incluso il diritto al recupero di eventuali spese legali e giudiziali e delle altre spese sostenute in relazione al recupero, comunque dovuti per legge o in base al rapporto da cui originano, sue successive modifiche, integrazioni, con ogni pattuizione relativa e/o ai sensi dei successivi provvedimenti giudiziali) che  Gamma Srl aveva precedentemente acquistato in blocco ai sensi della legge sulla Cartolarizzazione da Unicredit Credit Management Bank s.p.a., costituito da tutti i crediti derivanti da contratti di finanziamento di varia tipologia ed altri contratti bancari risultanti nella titolarità di Arena che, alla data del 25/10/2016, non fossero stati integralmente soddisfatti o comunque estinti e non avessero formato oggetto di accordi stragiudiziali e della copia del rapporto a sofferenze della posizione di Ghirardini Graziano da parte di Unicredit dal 7/02/2008 al 31/10/2016.

Se il D.l. è stato concesso in conformità alle condizioni di legge prescritte dagli artt. 634 c.p.c. ss. tuttavia, con l’opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l’emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso.

In tema di onere della prova poi, ai sensi dell’art. 2697 c.c., grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre incombe sul convenuto l’onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.

Oggetto di controversia è innanzitutto la titolarità del rapporto contrattuale oggetto di cessione in capo a Istituto Finanziario s.r.l. ai sensi e per gli effetti della legge sulla Cartolarizzazione.

A parere del giudicante l’opposizione di Caio  è fondata e merita accoglimento.

La società opposta, come anticipato, ha prodotto con il fascicolo monitorio copia della G.U. parte seconda n. 145/2016 (doc. n. 1 fascicolo monitorio) e della procura speciale alla società Credit Base International s.r.l. con sigla C.B.I. S.R.L. a riscuotere i crediti (doc. n. 2 fascicolo monitorio) ma non ha ritenuto di produrre né l’atto di cessione dei crediti né altro documento a riprova che il credito azionato sia compreso tra quelli oggetto della cessione.

La sola copia del rapporto a sofferenze di  Caio nei confronti di Unicredit dal 7/02/2008 al 31/10/2016 non è idonea di per sé sola a dimostrare né quale tipologia di rapporto contrattuale fosse intercorso tra Unicredit e Caio né la congruità dell’importo preteso né, prima ancora, che la posizione dell’attore opponente sia stata effettivamente oggetto della cessione prò soluto e, conseguentemente, la titolarità del rapporto in capo ad Istituto Finanziario  s.r.l..

Per tali motivi, in mancanza di prova della sussistenza del credito ceduto in capo a Istituto Finanziario s.r.l. l’opposizione deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo deve essere revocato.

Resta assorbita ogni ulteriore eccezione.

Le spese del presente procedimento di opposizione seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Reggio Emilia, definitivamente pronunciato, nel procedimento di opposizione a D.l. n. 781/2019 proposta da Caio nei confronti di Istituto Finanziario S.R.L ogni contraria e diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:

accoglie l’opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 781/2019 emesso dal Giudice di Pace di Reggio Emilia.

Dichiara tenuta e condanna Istituto Finanziario s.r.l. in persona del l.r.p.t. alla rifusione delle spese processuali nei confronti di parte attrice opponente che liquida in euro XXXXXX, per compensi professionali oltre spese generali, Iva se dovuta e Cpa come per legge.

Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.

Reggio Emilia,   li 4 Marzo 2020

Cessione di ramo d’azienda, configurabilità,

Secondo  Cass. n. 7364 del 2021  la Corte europea ha costantemente ribadito il principio secondo il quale, per determinare se siano soddisfatte o meno le condizioni per l’applicabilità della direttiva in materia di trasferimento d’impresa, occorre “prendere in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l’operazione di cui trattasi, fra le quali rientrano in particolare il tipo d’impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno degli elementi materiali, quali gli edifici ed i beni mobili, il valore degli elementi materiali al momento del trasferimento, la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, nonché il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione e la durata di un’eventuale sospensione di tali attività”, ma “questi elementi, tuttavia, sono soltanto aspetti parziali di una valutazione complessiva cui si deve procedere e non possono, perciò, essere valutati isolatamente”; si è altresì evidenziato che “l’importanza da attribuire rispettivamente ai singoli criteri varia necessariamente in funzione dell’attività esercitata, o addirittura in funzione dei metodi di produzione o di gestione utilizzati nell’impresa, nello stabilimento o nella parte di stabilimento di cui trattasi”

Ne consegue che, come nel caso oggetto del giudizio,  e conformemente a quando affermato dalla giurisprudenza della CGUE, il trasferimento del ramo d’azienda è configurabile  anche quando oggetto della cessione sia un gruppo organizzato di dipendenti stabilmente assegnato a un compito comune senza elementi materiali significativi, purché tale entità preesista al trasferimento e sia in grado di svolgere quello specifico servizio prescindendo dalla struttura dalla quale viene estrapolata, in favore di una platea indistinta di potenziali clienti

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20210316/snciv@sL0@a2021@n07364@tS.clean.pdf

Operazione di crowdfunding mediante cambio valuta in bitcoin

Il Tribunale scaligero,  nell’affrontare per  primo  temi di grande attualità  quali quelli delle  monete virtuali e del crowdfounding, appurata la totale assenza, nella singola operazione, di informativa fornita al cliente, così come di un documento contrattuale redatto per iscritto, e quindi la violazione degli obblighi legali di forma e di informativa precontrattuale di cui agli artt. 67-duodecies ss. Codice Consumo «violazione degli obblighi di informativa precontrattuale, idonea ad alterare in modo significativo la rappresentazione delle caratteristiche dell’investimento», ha affermato la nullità del contratto (ex art. 67-septiesdecies cod. cons.) e, a cascata ex art. 2033 c.c., il conseguente obbligo per la società di cambio di restituire il capitale in Euro investito dagli attori  ( Tribunale di Verona Sent. n. 195 del 2017 ) .

ll testo integrale della sentenza

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di VERONA SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice Unico Dott. Andrea Mirenda

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 14185/2014 R.G. promossa da:

V………. (C.F………) con il patrocinio degli aw. …….. …………………….

ATTORE 

contro:

L…. (C.F………………)

e , con elezione di domicilio in….. presso e nello studio dell’avv………..

 CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza, che qui si intendono richiamati

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITO-                               

rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;

ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, SS.UU. 16.1.2015 n. 642; v. anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta risultava del resto già codificata dall’art.16 del d.lgs 5/03, a sua volta recettivo dei previ orientamenti giurisprudenziali;

osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all’art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata 1 ;

che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l’effetto dell’ error in procedendo), ben potendo esse risultare

semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico­giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;

richiamato il contenuto della citazione con la quale    hanno dedotto l’inesistenza dl contratto con………..

 avente ad oggetto l’ordine di acquisto azionari e/o  il quale in ogni caso sarebbe da   considerarsi nullo per violazione della normativa in tema di equity crowdfunding (D.L. 179/2012, convertito con modificazioni con la L. 221/2012) e del Codice del Consumo ( D.lgs. 206/2005)” e hanno, quindi, richiesto – ex art. 2033 c.civ. – la restituzione delle somme versate alla convenuta;

richiamata, del pari, la comparsa di risposta dei convenuti che, nel contestare la fondatezza della domanda e nel chiederne il rigetto, facevano rilevare ” come unico dato certo e incontrovertibile fosse l’accredito da parte di   sugli accounts privati degli attori – come peraltro da

loro medesimi affermato e provato – di quanto loro promesso, id est quote di partecipazione in “start up” presenti sullo stesso portale Uinvest”;

richiamate le risultanze dell’istruttoria orale espletata (prova per testi e per interpello del convenuto                           ;

tanto premesso, osserva:

l’istruttoria ha consentito di chiarire i termini “di fatto” dell’odierna vicenda.

Giova senz’altro la descrizione fornitane dal …………..nel suo interrogatorio formale (al netto della riserva assoluta in favore del giudicante circa la qualificazione giuridica della fattispecie concreta in esame)in quanto sostanzialmente coerente con gli scarni elementi documentali in atti, qui rappresentati, oltre che dai bonifici eseguiti dagli attori in favore della società del ¿al prospetto

contratto di partenariato della società convenuta con         ( contratto

che, a stretto rigore, non assurgerebbe alla dignità di prova scritta trattandosi di res inter alios acta).

 Il ……………..»   così risponde:                             

  “Sul primo capitolo” Nulla so sulle competenze finanziarie e in materia di investimenti mobiliari delle attrici; io mi sono limitato ad operare non come intermediario finanziario, bensì come financial partner di……. nella materia della c.d. criptovaluta. In breve, le attrici hanno individuato la nostra società come partner di………………………………………………….incaricata di  consegnare, dietro bonifico, “moneta ……” in pari misura, con la quale le attrici, poi, avrebbero potuto acquistare quote di partecipazioni in “start up” presenti sul portale…………………………………………….

Per la migliore definizione del nostro rapporto con…………………, mi riporto al contratto già dimesso in atti.

Sul capitolo 2): conoscevo il sig…………………………………………….( n.d.e., del quale ha parlato il teste ……………………. come colui che avvicinò e introdusse le attrici all’investimento per cui è causa) e lo conosco tutt’ora, il qual è un collaboratore non nostro bensi di……………………………………Lui mi metteva al corrente di potenziali clienti intenzionati ad acquistare “valuta……………………………………o a riscuotere denaro, in cambio della restituzione di tale valuta.

Omissis…… Confermo di aver ricevuto dalle attrici i bonifici di cui al capitolo 6, in esito ai quali attribuii loro pari  valore di “moneta…………..che acquistai a mia volta da altri investitori che avevano esercitato il diritto alla riconsegna del denaro.

Sul capitolo 5: è vero, mai alcun contratto o ordine scritto ci fu tra noi e le attrici in quanto il rapporto era costituito con……………………….

Sul capitolo 11: gli account ( creati direttamente dagli attori presso ……., n.d.e.) non funzionarono, nel senso che effettivamente non fu possibile prelevare le somme. Preciso che si trattava di account legati a ………………….cercò di ovviare a questo problema creando dei “top fund” che riuscirono a restituire gran parte o la totalità del capitale investito nell’arco di 24 mesi, ovvero somme ridotte in tempo reale. Altro rimedio fu quello dell’emanazione di carte di debito che pure funzionarono per quattro mesi, fino al fallimento dell’emittente……………….

In definitiva, per quanto è emerso, gli attori corrisposero alla società convenuta (non al ……………….. che di quella società di capitali era solo il legale rappresentante), somme in valuta reale, ricevendone in cambio valuta ……………….che gli stessi impiegarono, poi, presso il portale ucraino al fine di dar corso agli investimenti di varia natura e specie ivi descritti e disciplinati, il tutto nell’ambito del chiaro partenariato che legava ………………………………………………… a quel gestore (si veda, in tal senso, la documentazione dimessa da ambo le parti in atti, sia in sede di costituzione che con le successive memorie ex art. 183, comma sesto, cpc).

Parte attrice, come detto, nel rilevare l’assoluta assenza di forme scritte e di qualsivoglia informativa precontrattuale a sostegno delle operazioni impugnate, invoca la tutela consumeristica di cui agli artt.67 e ss. del Codice del Consumo.

Parte convenuta, di contro, inquadra le operazioni in esame nell’ambito del c.d. eguity crowfunding, ciò è a dire in quelle attività volte, per quanto qui interessa, a proporre – mediante una piattaforma digitale dette “portale” ed affidata al “gestore di portale” iscritto nell’apposito registro ex art.50 quinquies TUF in conformità al Regolamento di cui alla delibera CONSOB 26.6.2013 n. 18592 (in G. Uff. n. 162 del 12.7.2013) – investimenti finalizzati all’acquisto di partecipazioni in start up innovative (operanti quali “emittenti” di strumenti finanziari).

Sempre i convenuti evidenziano come……………………………..     nella veste di gestore del relativo portale e di prestatore di attività funzionali all’utilizzo, scambio e conservazione di valute virtuali e alla conversione di esse con valute reali:

  • non avesse operato come intermediario finanziario e/o prestatore di servizi di investimento;
    • non fosse tenuta ad osservare la normativa antiriciclaggio, giusta l’autorevole conclusione raggiunta sul punto da l’UNITA’ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA (U.I.F.);
    • di comprendere “in maniera inequivocabile” il “fine commerciale” perseguito dal fornitore ( qui………………………………….);
    • di essere informato, secondo le regole dell’Unione Europea (anche laddove il fornitore sia extra-UE), “in modo chiaro e comprensibile con qualunque mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza”, “prima che lo stesso sia vincolato da un contratto a distanza o da un’offerta” ( ovvero, come forse nella fattispecie in esame, ” subito dopo la conclusione del contratto a distanza, se quest’ultimo è stato concluso su richiesta del consumatore utilizzando una tecnica di comunicazione a distanza che non consente di trasmettere le condizioni contrattuali né le  informazioni ai sensi del comma 1″) :
    • circa l’identità, anche di stabilimento geografico, del fornitore e del suo rappresentante;
    • l’identità del professionista (qui……..… ) e la veste in cui esso agisce nei confronti del consumatore;
    • l’iscrizione del fornitore ( ciò è a dire la società convenuta, per quanto detto sopra, ma anche il gestore di portale UINVEST per quanto riferibile a costui) in un registro commerciale o analogo pubblico registro, come pure l’assoggettamento e gli eventuali estremi dell’autorizzazione amministrativa necessaria per le attività così svolte;
    • le principali caratteristiche del servizio finanziario offertogli;
    • il meccanismo di formazione del prezzo, in senso lato;
    • il “rapporto con strumenti che implicano particolari rischi dovuti a loro specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare, o il cui prezzo dipenda dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su cui il fornitore non esercita alcuna influenza, e che i risultati ottenuti in passato non costituiscono elementi indicativi riauardo ai risultati futuri, oltre che sull’esistenza di collegamenti o connessioni con altri servizi finanziari, con la illustrazione deglieventuali effetti complessivi derivanti dalla combinazione” ( si ha qui riguardo al contratto di cambio di valuta reale con moneta virtuale – nella quale va ravvisata una prima operazione in strumenti finanziari – funzionalmente diretta, in via esclusiva, al successivo acquisto su “portale” di partecipazioni emesse da società extra UE);
    • i rimedi che gli sono attribuiti dall’ordinamento;
    • loStato membro o gli Stati membri sulla cui legislazione il fornitore si basa per instaurare rapporti con il consumatore prima della conclusione del contratto a distanza”.
    • Deve ritenersi, poi, come detto sopra, che in forza dell’art. 67 decies cod. cons., si applichino alla fattispecie anche gli ulteriori “caveat” di portata generale evincibili dagli artt. 13, 14 e 15 dell’Allegato 1 della nota Delibera Consob 26.6.13 n. 18592 (come pure dell’art.l dell’A11.3, ibid), giacché volti – in vario modo – ad accrescere il livello di consapevolezza dell’investitore sull’alto rischio ( così la disciplina) derivante da investimenti illiquidi in strumenti finanziari emessi da start up innovative.
    • di comprendere “in maniera inequivocabile” il “fine commerciale” perseguito dal fornitore ( qui………………………………….);
    • di essere informato, secondo le regole dell’Unione Europea (anche laddove il fornitore sia extra-UE), “in modo chiaro e comprensibile con qualunque mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza”, “prima che lo stesso sia vincolato da un contratto a distanza o da un’offerta” ( ovvero, come forse nella fattispecie in esame, ” subito dopo la conclusione del contratto a distanza, se quest’ultimo è stato concluso su richiesta del consumatore utilizzando una tecnica di comunicazione a distanza che non consente di trasmettere le condizioni contrattuali né le  informazioni ai sensi del comma 1″) :
    • circa l’identità, anche di stabilimento geografico, del fornitore e del suo rappresentante;
    • l’identità del professionista (qui……..… ) e la veste in cui esso agisce nei confronti del consumatore;
    • l’iscrizione del fornitore ( ciò è a dire la società convenuta, per quanto detto sopra, ma anche il gestore di portale UINVEST per quanto riferibile a costui) in un registro commerciale o analogo pubblico registro, come pure l’assoggettamento e gli eventuali estremi dell’autorizzazione amministrativa necessaria per le attività così svolte;
    • le principali caratteristiche del servizio finanziario offertogli;
    • il meccanismo di formazione del prezzo, in senso lato;
    • il “rapporto con strumenti che implicano particolari rischi dovuti a loro specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare, o il cui prezzo dipenda dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su cui il fornitore non esercita alcuna influenza, e che i risultati ottenuti in passato non costituiscono elementi indicativi riauardo ai risultati futuri, oltre che sull’esistenza di collegamenti o connessioni con altri servizi finanziari, con la illustrazione deglieventuali effetti complessivi derivanti dalla combinazione” ( si ha qui riguardo al contratto di cambio di valuta reale con moneta virtuale – nella quale va ravvisata una prima operazione in strumenti finanziari – funzionalmente diretta, in via esclusiva, al successivo acquisto su “portale” di partecipazioni emesse da società extra UE);
    • i rimedi che gli sono attribuiti dall’ordinamento;
    • loStato membro o gli Stati membri sulla cui legislazione il fornitore si basa per instaurare rapporti con il consumatore prima della conclusione del contratto a distanza”.
    • Deve ritenersi, poi, come detto sopra, che in forza dell’art. 67 decies cod. cons., si applichino alla fattispecie anche gli ulteriori “caveat” di portata generale evincibili dagli artt. 13, 14 e 15 dell’Allegato 1 della nota Delibera Consob 26.6.13 n. 18592 (come pure dell’art.l dell’A11.3, ibid), giacché volti – in vario modo – ad accrescere il livello di consapevolezza dell’investitore sull’alto rischio ( così la disciplina) derivante da investimenti illiquidi in strumenti finanziari emessi da start up innovative.
    • di comprendere “in maniera inequivocabile” il “fine commerciale” perseguito dal fornitore ( qui………………………………….);
    • di comprendere “in maniera inequivocabile” il “fine commerciale” perseguito dal fornitore ( qui………………………………….);
    • non fosse tenuta a fornire agli odierni attori ulteriori informazioni rispetto a quelle, già specifiche e adeguate, fornite loro grazie all’accesso e all’iscrizione (ciascuno con proprio account personale] al portale gestito dalla società di diritto ucraino (iscrizione a cui conseguì l’erogazione della prestazione pattuita).
  • Va detto, tuttavia, quanto al preteso assolvimento dei doveri informativi gravanti sul “soggetto che esercita professionalmente il servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali di rischio per le start up innovative ” (secondo la definizione datane dall’art. 2 dell’Allegato 1 della Delibera Consob n.18592/2013) , come – nella realtà del processo – l’affermazione non abbia trovato concreto riscontro, nulla essendo comprovatamente emerso (al di là di mere affermazioni labiali e della produzione non confermata di un documento indicato come “Prospetto…………”, circa le caratteristiche e i contenuti obiettivi del portale medesimo, onde verificare il rispetto degli artt. 13 e ss. dell’All.l cit e, ancor più, dell’art.23 dell’Allegato 3, lì dove impone al gestore di assicurare “che per ciascuna offerta sia preliminarmente riportata con evidenza grafica la seguente avvertenza: Le informazioni sull’offerta non sono sottoposte ad approvazione da parte della Consob. L’emittente è l’esclusivo responsabile della completezza e della veridicità dei dati delle Informazioni dallo stesso fornite, Si richiama inoltre l’attenzione dell’investitore che l’investimento in strumenti finanziari emessi da start vip innovative è illiquido e connotato da un rischio molto alto“) .Peraltro, al di là del riparto del relativo onere probatorio, non mette conto in questa sede approfondire la questione e neppure rileva qui verificare se……………, quale gestore di portale, fosse davvero sottratta – ex art. 50 quìnquies TUF – alle disposizioni della parte II, titolo II, capo II, e dell’art. 22 del TUF medesimo, in difetto – ancora una volta – di prova alcuna che una società di diritto ucraino fosse effettivamente iscritta, all’epoca dei fatti, nell’apposito registro tenuto dalla Consob ai sensi del comma secondo dell’art. 50 quinquies cit, anche ai fini di cui al d.lgs. 4.3.2014 n.44 (attuazione della direttiva 2011/61/UE, sui geestori di fondi di investimento alternativi, in G.U. 25.3,2014 n. 70}, salvo ai fini, tipicamente consumeristici, che si verranno dì seguito a trattare.Il nucleo “liquido” della vicenda, difatti, si incentra tutto sul rapporto (necessariamente contrattuale) che si perfezionò tra gli odierni attori e la società convenuta, in forza del quale – al di fuori della benché minima “puntuazione” informativa e di qualsivoglia tracciatura formale (come ha riconosciuto il legale rappresentante della società in sede di interrogatorio formale) – ebbe luogo il cambio dì valuta reale con “bitcoin” (definito da attenta dottrina come uno “strumento finanziario utilizzato per compere una serie dì particolari forme di transazioni online” costituito da ” una moneta che può essere coniata da qualunque utente ed è sfruttabile per compiere transazioni, possibili grazie ad un software open source e ad una rete peer to peer”).In altra parole,………………………….quale utente–bitcoin di ……………e quale sostanziale promotore finanziario di costei ( giusta l’insistita autodefinizione quale “financial partner” della menzionata società di diritto ucraino: v. docc. in atti), ha ceduto agli attori, a fini di profitto d’impresa, la relativa moneta virtuale (non importa se già propria o se procurata ad hoc, in forza di intermediazione) in cambio di valuta reale.Di tal genere di operazioni si è occupata di recente – in termini autorevoli e convincenti – l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 72/E, prendendo le mosse dalla nota sentenza 22.10.2015 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ( Causa C-264/14) . Per quanto qui interessa, tanto la CGCE quanto l’Agenzia delle Entrate italiana definiscono le operazioni in questione ( ciòè a dire “cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale bitcoin e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra il prezzo di acquisto delle valute e quello di vendita praticato dall’operatore ai propri clienti”) come prestazioni di servizio a titolo oneroso ( sub specie di “intermediazioni nell’acquisto e vendita di bitcoin“) , che – in quanto “…relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio” – sono riconducibili all’art.135, paragrafo I, lettera e), della direttiva 2006/112/CE, onde poi trarne l’inclusione nelle prestazioni esenti ex art. 10, corrma primo, n.3), dpr n.633/1972 (non assoggettabilità ad IVA e, per converso, assoggettabilità ad IRES ed IRAP dei margini di profitto generati).Ebbene, alla luce di quanto sopra, trova conferma l’evidente natura contrattuale delle operazioni in esame, qualificabili – sul versante di  ………………………………..  come attività professionale di servizi a titolo oneroso, svolta in favore di consumatori 2.In effetti, le risultanze istruttorie consentono di affermare che……………………..assunse il ruolo di “fornitore” del servizio finanziario descritto all’art. 67 ter, lett.a), b) , c) e g) : essa, invero, operò quale soggetto privato che – mediante “contratto a distanza” ex art. 50 cod. consumo e servendosi di “operatore o fornitore di tecnica di comunicazione a distanza” ( qui il gestore del portale………………..) ebbe a collocare i “bitcoin” di che trattasi, senza mai incontrare personalmente gli odierni attori ( come ha lealmente dichiarato il legale rappresentante di costei), svolgendo siffattamente quel “servizio finanziario ai consumatori” ex art. 67 bis L. cit., con accordo per fatti concludenti comprovato, ex parte actoris. dai bonifici bancari esequiti da costoro sul c/c della società,______

    Note a piè di pagina

     

    1. laddove non si ritenga addirittura – in guisa della clausola di salvezza dell’art. 67 bis del Codice del Consumo (“omissis…, fatte salve, ove non espressamente derogate, le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa, dei sistemi di pagamento e di previdenza individuale, nonché le competenze delle autorità di settore”)               –  la sussistenza della fattispecie dell’ “offerta al pubblico di prodotti finanziari” descritta dall’art.l, lett. t) e u) , del d.lvo 24.2.1998 n.58, ovvero ancora di quella dei “servizi e attività di investimento” in “valori mobiliari” ex art.l bis, comma primo, lett. c) ed), nonché comma quinto, lett. a), del d.lvo n.58 cit., avendosi riguardo a negoziazione per conto proprio di “qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquistare o di vendere i valori mobiliari indicati alle precedenti lettere” (n.d.e. azioni e altri titoli equivalenti di società, di partnership etc.) ovvero di “qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure” ( il 2pensiero corre alla prospettata facoltà di conversione successiva dei bitcoin in valuta reale). Si avrebbe, così, la nullità delle relative transazioni tra le odierne parti in quanto poste in essere senza il rispetto della forma scritta “ad substantiam” contemplata dall’art.23 TUF, senza che possa giovare l’esonero di cui al successivo art. 50 quinquies, in difetto di prova della sussistenza dei presupposti legittimanti ivi descritti. Si preferisce, tuttavia, nel rispetto dei principi sottesi all’art.101 c.p.c., restare saldamente legati al tema consumeristico in quanto maggiormente aderente a quello principalmente dibattuto in causa.
    • ———–

    bonifici ai quali fece seguito l’accredito, in favore dei primi, di unità di criptomoneta …………..(la c.d. Virtual value : “V.V.” ), in pari misura, sul portale ucraino (e dunque, ancora un volta, con le modalità degli artt. 50 e 67 ter, 1. cit.). La premessa ricostruttiva che precede consente, ora, di affrontare con maggiore precisione il tema della mancata informazione, agitato in via risarcitoria dagli attori, per verificarne la riconducibilità al perimetro tracciato dagli artt. 67 quater, quinquies, sexies, septies, undecies della L. cit., come integrato in via regolamentare (ex art. 67 decies) dal Titolo III dell’Allegato 1 della delibera Consob n. 18592 del 26.6.2013 (Regole di condotta: artt.13-21).

    Escluso il diritto di recesso giusta la previsione dell’art.67 duodecies, comma quinto, la disciplina prevede, in estrema sintesi, che il consumatore abbia diritto:

  • di comprendere “in maniera inequivocabile” il “fine commerciale” perseguito dal fornitore ( qui………………………………….);
  • di essere informato, secondo le regole dell’Unione Europea (anche laddove il fornitore sia extra-UE), “in modo chiaro e comprensibile con qualunque mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza”, “prima che lo stesso sia vincolato da un contratto a distanza o da un’offerta” ( ovvero, come forse nella fattispecie in esame, ” subito dopo la conclusione del contratto a distanza, se quest’ultimo è stato concluso su richiesta del consumatore utilizzando una tecnica di comunicazione a distanza che non consente di trasmettere le condizioni contrattuali né le  informazioni ai sensi del comma 1″) :
  • circa l’identità, anche di stabilimento geografico, del fornitore e del suo rappresentante;
  • l’identità del professionista (qui……..… ) e la veste in cui esso agisce nei confronti del consumatore;
  • l’iscrizione del fornitore ( ciò è a dire la società convenuta, per quanto detto sopra, ma anche il gestore di portale UINVEST per quanto riferibile a costui) in un registro commerciale o analogo pubblico registro, come pure l’assoggettamento e gli eventuali estremi dell’autorizzazione amministrativa necessaria per le attività così svolte;
  • le principali caratteristiche del servizio finanziario offertogli;
  • il meccanismo di formazione del prezzo, in senso lato;
  • il “rapporto con strumenti che implicano particolari rischi dovuti a loro specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare, o il cui prezzo dipenda dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su cui il fornitore non esercita alcuna influenza, e che i risultati ottenuti in passato non costituiscono elementi indicativi riauardo ai risultati futuri, oltre che sull’esistenza di collegamenti o connessioni con altri servizi finanziari, con la illustrazione deglieventuali effetti complessivi derivanti dalla combinazione” ( si ha qui riguardo al contratto di cambio di valuta reale con moneta virtuale – nella quale va ravvisata una prima operazione in strumenti finanziari – funzionalmente diretta, in via esclusiva, al successivo acquisto su “portale” di partecipazioni emesse da società extra UE);
  • i rimedi che gli sono attribuiti dall’ordinamento;
  • lo Stato membro o gli Stati membri sulla cui legislazione il fornitore si basa per instaurare rapporti con il consumatore prima della conclusione del contratto a distanza”.

Deve ritenersi, poi, come detto sopra, che in forza dell’art. 67 decies cod. cons., si applichino alla fattispecie anche gli ulteriori “caveat” di portata generale evincibili dagli artt. 13, 14 e 15 dell’Allegato 1 della nota Delibera Consob 26.6.13 n. 18592 (come pure dell’art.l dell’A11.3, ibid), giacché volti – in vario modo – ad accrescere il livello di consapevolezza dell’investitore sull’alto rischio ( così la disciplina) derivante da investimenti illiquidi in strumenti finanziari emessi da start up innovative.

Non si dubita, ovviamente, che gli obblighi regolamentari in questione abbiano per destinatario “naturale” il c.d. gestore dì portale (nel caso, ……) e, tuttavia, una volta accertata la simmetrica sussistenza di specifici doveri informativi gravanti anche sul fornitore dello strumento finanziario (qui la cripto-moneta finalizzata, per l’appunto, agli investimenti in partecipazioni offerte sul portale    pare ragionevole definirne il contenuto, i contorni concreti (specie, come nel caso, laddove non assolti ovvero assolti lacunosamente dal gestore) mediante la loro trasposizione in capo al “fornitore”, in esito ad un’operazione ricostruttiva volta a evitare, in via esegetica, lacune nell’ordinamento di settore.

Tracciato in tal modo il perimetro soggettivo ed oggettivo degli obblighi informativi in parola, la legge – con l’art. 67 septiesdecies – ne assicura altresì l’effettività, facendo discendere dalla violazione degli “obblighi di informativa precontrattuale” idonea ad alterare “in modo significativo la rappresentazione delle caratteristiche” dell’investimento:

  1. la nullità del contratto, con diritto potestativo di azione riservato al consumatore, secondo lo schema consueto delle c.d. nullità relative;

2. l’ “obbligo alla restituzione di quanto ricevuto” a carico del fornitore.

Ciò detto, non è chi non veda come, nella fattispecie, il problema della alterazione significativa della rappresentazione delle operazioni di investimento sub iudice si ponga in termini assoluti, essendo mancato qualsivoglia contatto, sia diretto che indiretto tra le parti, per l’effetto di privare in radice gli attori di qualsivoglia flusso informativo in loro favore, nel rispetto dei principi guida tracciati dal legislatore.

Inevitabile, quindi, la nullità dei contratti stipulati per facta  concludenti con gli odierni attori e, a cascata ex art. 2033 c.civ., la condanna della banca convenuta alla “restituzione di quanto ricevuto”.

Non vi è prova di danno emergente ulteriore né di danno da lucro cessante.

Sulle somme percette, come pacificamente indicate per ciascun attore ( v. docc. 1, 2 e 3 attorei), competono gli interessi legali dalla domanda al saldo, non essendo stata offerta prova del dolo dell‘accipiens tale da superare la presunzione generica di buona fede ex art. 1147 c. A questo riguardo, per quanto emerso, l’operato di……………………….parrebbe improntato non tanto a dolo quanto a grave carenza di professionalità nell’accostarsi ad attività rischiose con assoluta superficialità e noncuranza del dovere di protezione degli investitori).

Le spese seguono la soccombenza della società convenuta e si liquidano in € 8946,55, oltre CA e IVA ( se dovuta), come da notula dell’avv. ……… in data 27.9.2016, in favore degli attori, in solido tra loro.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta, dichiara nulli i contratti di “cambio in bitco in………………….         inter partes e, per l’effetto, condanna…………………………………………………………………….     ….. sedente a restituire :

  • a………………………….. la somma capitale di € 7.020,33;
  • a………………………………la somma capitale di € 7.289,00;
  • a …………………………….la somma capitale di € 9395, 00;

oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo per ciascuno di essi;

condanna, infine, la società convenuta alla rifusione delle spese di lite, come sopra liquidate.

Così deciso, in Verona, il 24 gennaio 2017

Il Giudice

Dott. Andrea Mirenda

Cessione di crediti, quando può dirsi vincolante nei confronti del debitore ceduto

Cass. n. 26 maggio 2014, n. 19199

Una sentenza non più recentissima – che conferma tuttavia un orientamento consolidato in una materia che non registra successivi contributi giurisprudenziali – ci offre l’occasione per alcune considerazioni a proposito della cessione dei crediti .

Insegna l’art. 1264 cc che la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata.

Il secondo comma, prevede, tuttavia, che anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell’avvenuta cessione.

Secondo la pronuncia in parola della Corte di Cassazione, la regola dettata al secondo comma del citato articolo, deve essere coordinata con le norme che regolano l’opponibilità della cessione ai creditori del cedente, in particolare con la previsione dell’inopponibilità a questi della cessione che sia stata notificata al debitore in data successiva alla dichiarazione di fallimento del cedente medesimo o al pignoramento del credito, ai sensi degli artt. 2914, n. 2, c.c. e 45 L.F

In proposito giova ricordare che è possibile anche procedere alla cessione non solo di crediti già sorti, ma anche di crediti futuri o sperati, a condizione che nel momento della cessione esista già il rapporto di credito da cui i crediti dovrebbero nascere.

In caso di fallimento, tuttavia, per opporre efficacemente la cessione al curatore è necessario non solo che il credito sia sorto, ma anche che sia divenuto esigibile prima della dichiarazione di fallimento ( C. Cass. 29.12.2000 n. 16235)

Pere utile altresì’ segnalare i seguenti principi giuridici affermati in materia dalla Suprema Corte:

L’art. 1264 cod. civ. non individua il soggetto tenuto a notificare la cessione del credito, sicché la notificazione, che ha solo l’effetto di rendere la cessione opponibile al debitore ceduto, può essere effettuata sia dal cedente che dal cessionario (Cassazione civile sez. VI  13 marzo 2014, n. 5869).

La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall’art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. (Cassazione civile sez. III  28 gennaio 2014 n. 1770).

Pratiche anticoncorrenziali: abuso di posizione dominante

TRIBUNALE DI BERGAMO

QUARTA SEZIONE CIVILE

Il Giudice Designato

Dott. Cesare Massetti

Sul ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla soc. Cesaretti

Agricoltura s.r.l. nei confronti della soc. Same Deutz – Fahr Italia

s.p.a.;

letti gli atti del procedimento;

sentite le parti all’udienza tenutasi il 20 dicembre 2016;

a scioglimento della riserva formulata nel corso di tale udienza;

premesso che:

– la ricorrente Cesaretti Agricoltura lamenta un abuso di

dipendenza economica ex art. 9 L. n. 192/1998 (c.d. legge subfornitura),

concretatosi nel recesso ad nutum dai contratti di concessione di

vendita in corso, oltre che nell’imposizione di una serie di clausole

vessatorie; chiede emettersi ordine di astensione dal porre in essere

qualsiasi comportamento volto a cessare le relazioni contrattuali con

la ricorrente, con l’applicazione di una penale per ogni ulteriore

violazione o ritardo; preannuncia una causa di merito di inibitoria e di

risarcimento danni;

– la resistente Same Deutz – Fahr Italia, eccepita

pregiudizialmente l’incompetenza del giudice adito, contesta nel

merito la sussistenza della dipendenza economica e dell’abuso, e

ravvisa la giusta causa del recesso negli inadempimenti del

concessionario sotto plurimi profili (andamento negativo delle

vendite, mancato allestimento di un’officina per il servizio di

assistenza postvendita, irregolarità nel pagamento degli acquisti);

– il procedimento è stato, quindi, istruito mediante assunzione di

sommarie informazioni testimoniali;

ritenuto che:

– I) l’eccezione pregiudiziale di incompetenza, sollevata dalla

resistente, è infondata.

Tale eccezione muove dagli artt. 2359 co. 1 n. 3 c.c. – 3 D.Lgs.

  1. 168/2003, come modificato dalla L. n. 27/2012, che affidano al

Tribunale delle Imprese la cognizione delle cause in tema di società

controllate, e segnatamente in tema di società che sono sotto

l’influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli

contrattuali.

In verità la Cesaretti non ha mai insinuato di essere sotto

l’influenza dominante della Same, piuttosto ha enucleato i particolari

vincoli contrattuali che, in uno ad altre circostanze, ne evidenziano la

mera dipendenza economica.

Di un controllo esterno contrattuale non si parla nel ricorso, e la

lettura che ne fa la resistente costituisce un’evidente forzatura. Il

“dominio” non emerge neppure dagli atti, sulla cui base va decisa la

questione di competenza, ex art. 38 u.c. c.p.c..

Pare anche inutile sottolineare che l’abuso di dipendenza

economica (art. 9 legge subfornitura) e i rapporti tra società controllate (art.

2359 c.c.) ovvero l’abuso dell’attività di direzione e di coordinamento di

società (art. 2947 c.c.) costituiscono fattispecie giuridiche nettamente

diverse.

Il controllo ex art. 2359 co. 1 n. 3 c.c. postula l’esistenza di

determinati rapporti contrattuali la cui costituzione ed il cui perdurare

rappresentano la condizione di esistenza e di sopravvivenza della

capacità di impresa della società controllata (Cass. n. 12094/2001).

Tale situazione non è certamente rinvenibile nella fattispecie concreta, solo avuto riguardo all’assenza di un’esclusiva, all’indubbia autonomia

gestionale della Cesaretti e alla mancanza di poteri di concreta

ingerenza da parte della Same.

L’abuso di dipendenza economica rientra pacificamente nella

competenza del Tribunale Ordinario (Cass. n. 22584/2015).

Resta così ferma la competenza del Tribunale di Bergamo;

– II) in esordio la resistente contesta l’applicabilità dell’art. 9 cit.

in ambiti diversi dalla subfornitura.

L’assunto non è, tuttavia, condivisibile.

L’art. 9 L. 18 giugno 1990 n. 192 dispone che “1. È vietato

l’abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza

economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una

impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la

situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti

commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e

di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche

della reale possibilità per la parte che abbia subito l’abuso di reperire

sul mercato alternative soddisfacenti. 2. L’abuso può anche consistere

nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di

condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie,

nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto. 3. Il

patto attraverso il quale si realizzi l’abuso di dipendenza economica è

nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia

di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il

risarcimento dei danni. 3-bis. Ferma restando l’eventuale

applicazione dell’articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,

l’Autorità garante della concorrenza e del mercato può, qualora

ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la

tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi

ed a seguito dell’attivazione dei propri poteri di indagine ed

esperimento dell’istruttoria, procedere alle diffide e sanzioni previste

dall’articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti

dell’impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso. In

caso di violazione diffusa e reiterata della disciplina di cui al decreto

legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, posta in essere ai danni delle

imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie, l’abuso

si configura a prescindere dall’accertamento della dipendenza

economica”.

Contrariamente all’opinione della resistente, la norma de qua è

di generale applicazione, non essendo limitata ai soli rapporti di

subfornitura.

In tal senso depongono l’uso dei termini “cliente” e “fornitrice”,

non altrimenti impiegati nella legge subfornitura; la genesi della

disposizione, che in origine era destinata a essere inserita

(completandola) nella legislazione antitrust, sulla scia dei modelli

tedesco e francese, e che solo per effetto del parere contrario espresso

dal Garante della Concorrenza è stata spostata all’interno di una legge

settoriale; la ratio della norma, finalizzata a tutelare la correttezza e la

buona fede nei rapporti commerciali tra imprese e a vietare l’abuso del

diritto (principi – questi – che si applicano a tutti i contratti); e, infine,

l’aggiunta del co. 3 bis (in riferimento ai poteri di diffida e di sanzione

del Garante della Concorrenza nei casi in cui l’abuso assume una

rilevanza anche nell’ottica della tutela del mercato e della

concorrenza), che è valso a recuperarne la vocazione di carattere

generale.

Per l’interpretazione estensiva si sono espresse la miglior

dottrina, la più recente e prevalente giurisprudenza di merito (Tribunale

Bari 6 maggio 2002, Tribunale Taranto 17 settembre 2003, Tribunale Roma 5 novembre

2003, Tribunale Catania 5 gennaio 2004, Tribunale Bari 22 ottobre 2004, Tribunale

Trieste 21 settembre 2006, Tribunale Torre Annunziata 30 marzo 2007, Tribunale Catania

9 luglio 2009, Tribunale Roma 30 novembre 2009, Tribunale Torino 11 marzo 2010, Tribunale Forlì 27 ottobre 2010, Tribunale Torino 21 novembre 2013, Tribunale Massa 26 febbraio 2014 e 15 maggio 2014, Tribunale Vercelli 14 novembre 2014) e, last but non least, la stessa giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. n. 24906/2011, in linea di obiter dictum, e Cass. n. 16787/2014).

Prova ne sia che, nella prassi (al di là della soluzione del caso

concreto, nel senso che la tutela sia stata, poi, accordata o meno),

l’abuso di dipendenza economica è stato ritenuto configurabile in una

moltitudine di campi: dalla concessione di vendita al franchising, dalla

vendita all’appalto, dal trasporto alla logistica. Il caso più frequente è

proprio quello della distribuzione integrata di veicoli. E nel settore

degli idrocarburi l’applicazione dell’art. 9 è stata, addirittura, sancita allo stesso legislatore con il c.d. decreto Cresci Italia (art. 17 co. 3 D.L.

24 gennaio 2012 n. 1 convertito in L. 24 marzo 2012 n. 27).

Si può, quindi, serenamente concludere nel senso che l’art. 9 si

applica a tutti i rapporti di collaborazione tra imprese, nelle fasi della

produzione e/o della distribuzione.

Nel caso di specie si verte, appunto, in tema concessioni di

vendita, e quindi di “distribuzione”;

– III) Prima di scendere all’esame del merito, pare opportuno

esporre taluni brevi concetti sull’istituto di cui si discute.

La dipendenza economica (countervailing power) è la

situazione in cui un’impresa sia in grado di determinare, nei rapporti

commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di

obblighi, a tal fine dovendo tenersi conto della reale possibilità per la

parte che abbia subito l’abuso di reperire sul mercato delle alternative

soddisfacenti.

Malgrado l’ambiguità dell’uso dell’avverbio “anche”, è

communis opinio che l’impossibilità di reperire delle alternative

soddisfacenti rivesta un ruolo centrale nella valutazione circa la

dipendenza economica, senza la quale è ultronea ogni indagine

sull’abuso.

Infatti, il primo e il principale sintomo della dipendenza è

rappresentato dall’esecuzione da parte dell’imprenditore debole di una

serie di investimenti specifici (relational specific investments),

nell’ottica di far fronte agli impegni contrattuali assunti con

l’imprenditore forte. L’imprenditore debole si trova così esposto al

ricatto (hold up) dell’imprenditore forte, giacchè la minaccia di

interruzione del rapporto lo costringe a proseguirlo accettando

condizioni inique, di fronte all’eventualità (laddove sul mercato non

siano reperibili dei validi “sostituti”) di non riuscire ad ammortizzare

gli investimenti che ha fatto nel tempo, o di dover affrontare dei costi

elevati per la loro riconversione (switching costs).

Tipici i casi della distribuzione integrata di veicoli e del franchising, dove – rispettivamente – il concessionario e il franchisee,

avvinti da un contratto che li lega in esclusiva all’altra parte e che

impone loro dei minimi di target, effettuano cospicui investimenti

nell’attività (per allestire i locali, per assumere del personale, per

acquisire il know how, per sostenere campagne promozionali, etc.), ciò

anche e soprattutto nell’interesse del partner forte, nella speranza di

un lungo periodo di collaborazione: investimenti che, in caso di

recesso ad nutum, vengono ad essere vanificati e difficilmente

possono essere riconvertiti.

A dir il vero per l’accertamento della dipendenza economica

soccorrono altri criteri ausiliari (le dimensioni dell’impresa, il

fatturato, la specializzazione, l’utilizzo di licenze di brevetto marchio

o insegna, l’appartenenza a gruppi, la durata del rapporto, l’esistenza

di un’esclusiva), ma quello dell’alternativa di mercato rimane senza

dubbio il più importante, tanto da potersi definire il “cuore” della

disposizione in scrutinio.

Un tale scenario non è, invece, configurabile se l’imprenditore

non è “imprigionato” (locked in), ma è in grado di reperire

agevolmente dei “sostituti”, riuscendo così comunque ad ottimizzare

gli investimenti effettuati nel tempo, malgrado la rottura unilaterale

del rapporto;

– IV) Calando tali principi nel caso di specie, è possibile

osservare quanto segue: a) non sussiste una situazione di dipendenza

economica della Cesaretti nei confronti della Same, e quindi la

condotta della Same non è apprezzabile alla luce dell’art. 9 L. n.

192/1998; b) non sussistono gli inadempimenti imputati alla

Cesaretti, e in ogni caso questi paiono di scarsa importanza nell’ottica

della valutazione circa la giusta causa del recesso operato dalla Same;

  1. c) tale recesso è comunque censurabile secondo la teorica della buona

fede e dell’abuso del diritto in generale, con le conseguenze di cui si

dirà infra.

– a) L’insussistenza di una situazione di dipendenza economica

della Cesaretti nei confronti della Same è dovuta per lo meno a due

fattori essenziali, afferenti rispettivamente 1) gli investimenti specifici

e 2) le alternative di mercato.

Quanto al primo elemento, l’unico investimento di un certo

spessore parrebbe essere l’allestimento della nuova sede di Bastia

Umbria. Senonchè tale investimento riguarda un immobile concesso

in locazione, ragione per cui è arduo sostenerne la non

“riconvertibilità” (infatti, è sufficiente disdettare il contratto per

“rientrare” dall’investimento), e tra l’altro difetta di specificità, posto

che la Cesaretti non commercializza soltanto trattori (di provenienza

Same Deutz – Fahr Italia), ma anche e soprattutto escavatori (di

provenienza S.C.A.I.), tant’è vero che il fatturato globale della

Cesaretti, secondo dati tratti dalla sua stessa contabilità (doc. 19

ricorrente), deriva per il 24,2 % dai prodotti Same e per il 41,6 % dai

prodotti S.C.A.I..

La nuova esposizione, dunque, non è certamente riservata ai

trattori, ma comprende tutti i prodotti venduti dalla Cesaretti, tra cui in

particolare gli escavatori. Il collegamento tra i due contratti di

locazione (G.I.F./Cesaretti e G.I.F./S.C.A.I.) è, addirittura, “testuale”,

come si evince dalle premesse del primo (doc. 21 ricorrente), ciò che

lascia supporre un collegamento materiale tra le due porzioni di

immobile adiacenti, tali da costituire nel complesso un unicum.

Gli strumenti di diagnosi e le attività di marketing non sono

certamente rilevanti ai fini di cui si discute, se non altro in ragione

della minima entità dei corrispondenti capitoli di spesa.

A dir il vero l’unico investimento specifico, sollecitato a più

riprese dalla stessa Same, consisteva nella dotazione di un’officina

interna per l’assistenza post vendita, ma l’istruttoria (su cui v. infra) ha

acclarato che non è mai stato realizzato.

Di talchè non si può nemmeno sostenere che la Cesaretti abbia

assunto del personale ad hoc, per le esigenze proprie della Same,

essendo di contro emerso che il referente di Same in Cesaretti per le

garanzie etc. (tale Sarnei) è stato licenziato, e rimpiazzato con altro

dipendente (tale Furiani “padre”), il quale, tuttavia, si è limitato per lo

più a gestire le incombenze relative alla consegna delle macchine

nuove (informatori Gubbiotti, Tufano e Bruno).

Quanto al secondo elemento, anche a voler restringere l’analisi

ai competitors che si pongono agli stessi livelli di mercato di Same o a

livelli equivalenti, era comunque doveroso un “approccio” per lo

meno con John Deer, del che, invece, è mancata la prova. La Cesaretti

assume che John Deer non fosse interessata a intrattenere rapporti (p. 5 note conclusive), e in limine litis ha prodotto degli estratti (docc. 44 e 45

ricorrente) da cui risulta che John Deer ha assegnato il territorio di

Perugia al concessionario Sgalla, già rivenditore autorizzato per le

Marche.

Il fatto che il punto vendita di Perugia sia in “prossima

apertura” (doc. 45 ricorrente) avvalora semmai l’assunto di Same, la quale

ha evidenziato il turn over di concessionari di macchine agricole

nell’Italia Centrale nel periodo d’interesse. Per dimostrare l’assenza

di valide alternative di mercato, la Cesaretti avrebbe, allora, dovuto

provare che, in un tale contesto, aveva per lo meno tentato di

allacciare una relazione commerciale con John Deer. Viceversa, essa

si è limitata a produrre delle carte, senza tuttavia chiarire cosa è stato

fatto nel periodo (dal recesso ad oggi) in cui John Deer ha maturato la

decisione di ampliare la zona del concessionario Sgalla (dalle Marche

all’Umbria). Solo dimostrando di aver avviato una trattativa con John

Deer, e che detta trattativa non aveva avuto buon fine (non per fatto

proprio), la Cesaretti avrebbe assolto appieno l’onere delle prova circa

la mancanza di alternative soddisfacenti di mercato.

Il Tribunale osserva, in primo luogo, che la lettera di recesso

non ne fa alcuna menzione, e in secondo luogo, che detti

inadempimenti, quand’anche realmente sussistenti, non sarebbe stati

comunque tali da fondare una giusta causa di recesso.

Infatti, quanto all’andamento negativo delle vendite, la tesi della

resistente omette di considerare il dato relativo alla crisi del mercato,

che ha colpito anche il settore delle macchine agricole. Oltretutto il

fatturato della Cesaretti per il 2015 era in crescita del 3,5 %, ciò

secondo la stessa tabella fornita dalla Same (pp. 9 – 10 comparsa). In ogni

caso, la minor performance rispetto ai concessionari limitrofi era

contenuta entro percentuali limitate (5/7 % secondo l’informatore

Tufano).

Quanto al mancato allestimento di un’officina per il servizio di

assistenza post vendita, e a prescindere dalla contestatissima “scheda

valutazione officina”, prodotta soltanto con le note conclusive (doc. 40

ricorrente), è stata fornita la prova della “tolleranza” pluriennale al

ricorso di un’officina esterna (in particolare, tale Orama) per gli

interventi di un certo rilievo. In tal senso è assai eloquente la

deposizione resa dall’informatore Bruno.

La Same non può addurre a giusta causa del recesso una prassi

che essa stessa ha accettato per lunghissimo tempo.

Il numero dei reclami, poi, di per sé non significa nulla, se non

se ne approfondiscono le cause, ben potendo essere che le doglianze

dei clienti si riferissero a problematiche della macchina piuttosto che

all’assistenza fornita dal concessionario.

Infine, quanto all’irregolarità nel pagamento degli acquisti, si è

trattato di semplici richieste di dilazione, previste contrattualmente e

autorizzate dal factor. Quel che è certo è che non si sono mai verificati

degli insoluti, e che non si sono registrati particolari scompensi in

capo alla cedente, per via dello splafonamento dell’affidamento o

altro.

In definitiva, il recesso della Same, per lo meno a livello di

fumus, non pare sorretto da una giusta causa, ma è e rimane un

semplice recesso ad nutum, operato al fine di incrementare le vendite

in Umbria, come riconosciuto dalla stessa Same nelle note conclusive

(pp. 32 – 34).

– c) Se è vero che la Cesaretti non si trova in una posizione di

dipendenza economica (in senso tecnico – giuridico) nei confronti

della Same, per le ragioni illustrate supra, è indubitabile che la Same

si trovi in una posizione di forza o di supremazia nei confronti della

Cesaretti. Lo dimostra il contenuto delle clausole evidenziate in

ricorso (pp. 9 – 11), qui a prescinderne dal carattere vessatorio o meno e

da un controllo circa il fatto che esse integrino o meno delle

condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie.

In presenza di un partner forte, la condotta di Same (id est: il

recesso), se non alla luce dell’art. 9 L. n. 192/1998, diviene allora

rilevante alla luce della teorica della buona fede e dell’abuso del

diritto in generale. A far tempo dal leading case di Cass. n.

20106/2009 (il caso dei concessionari Renault), la giurisprudenza di

legittimità afferma la possibilità di un sindacato giudiziario dell’atto di

autonomia privata, nell’ottica di pervenire a un bilanciamento o

equilibrio dei contrapposti interessi. Con peculiare riferimento

all’ipotesi del recesso, si evidenzia la necessità di una

“procedimentalizzazione” dell’atto, che si sostanzia nella previsione di

trattative, nel riconoscimento di indennità, etc.. Non è in discussione

la libertà del concedente di svincolarsi dal contratto, per ridisegnare la

propria rete di vendita, optando per un altro concessionario, ma si

tratta anche di garantire la controparte, consentendole a sua volta di

riorganizzarsi, entro un congruo periodo di tempo.

Da questo punto di vista il recesso intimato entro il termine di

soli tre mesi, pur in conformità alle previsioni contrattuali (senza,

peraltro, che l’interruzione fosse mai stata preannunciata. Infatti, negli

incontri di Verona, Perugina e Treviglio non se ne era mai accennato),

e a fronte di un rapporto di lunga durata, presenta sicuramente dei

profili di “abusività”. Equo e pertinente alla fattispecie concreta pare

piuttosto il termine di un anno a far tempo dalla comunicazione del

recesso.

Merita, dunque, accoglimento la richiesta subordinata della

ricorrente, tesa a ripristinare il rapporto per un corrispondente periodo.

Nell’instaurando giudizio di merito si valuteranno gli eventuali

aspetti risarcitori.

– V) Il fumus boni iuris, limitatamente alla non congruità del

periodo di preavviso, è acclarato dalle considerazioni che sono state

illustrate nei precedenti paragrafi.

Il periculum in mora è in re ipsa nel venire meno della

collaborazione con un marchio celebre, con tutte le conseguenze che

ne derivano (calo del fatturato, difficoltà nel reperire validi sostituti

entro un breve periodo, necessità di riorganizzare la sede e il

personale, presenza di un concorrente già operativo nella zona, etc.).

E’ comunemente ritenuto ammissibile un provvedimento ex art.

700 c.p.c. che abbia ad oggetto la condanna a un facere infungibile

(nella specie: la ripresa delle relazioni commerciali per il più lungo

periodo di tempo stabilito).

Ex art. 614 bis c.p.c. deve essere fissata, non parendo

manifestamente iniqua, la penale di € 5.000,00= per ogni violazione o

ritardo.

Il giudizio di merito andrà instaurato nel termine di mesi tre

dalla comunicazione del presente provvedimento.

Il regolamento delle spese di lite per questa fase va rinviato al

definitivo.

PQM

– in parziale accoglimento della domanda, ordina alla resistente

di astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento volto a

cessare le relazioni contrattuali con la ricorrente fino alla data del 26

aprile 2017;

– fissa una penale di 5.000,00= per ogni violazione o ritardo

nell’esecuzione del presente provvedimento;

– fissa termine di mesi tre per l’instaurazione del giudizio di

merito;

– spese al definitivo.

Si comunichi.

Bergamo, lì 4 gennaio 2017.

 

Lavoro. Videosorveglianza dei dipendenti illegittima ma rilevante ai fini del licenziamento

Corte Europea  dei Diritti dell’Uomo, sez. III nel caso Lopez Ribalda ed altri c. Spagna (ric. 1874/13) del 9 gennaio 2018

La Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) è un organismo diverso dalla  Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) .

Corte di Giustizia Europea, Corte dei Diritti dell’Uomo e Corte Costituzionale dello Stato membro devono essere considerati l’organo giurisdizionale di vertice per tre sistemi giuridici indipendenti: sistema UE, sistema CEDU, sistema costituzionale nazionale.
La Corte europea dei diritti dell’uomo (qui il sito ufficiale) è una Corte internazionale istituita nel 1959. Si pronuncia sui ricorsi individuali o statali su presunte violazioni dei diritti civili e politici stabiliti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Protegge in particolare il diritto alla vita, il diritto a un equo processo, il diritto al rispetto della vita privata e famigliare, la libertà di espressione, la libertà di pensiero e di religione, il diritto al rispetto della proprietà.

Con la pronuncia in oggetto, la CEDU ha affermato che il datore di lavoro, seppure sospetti furti in azienda, ha il dovere di rispettare le norme sulla tutela dei dati personali e/o per lo meno di avvertire e fornire ai dipendenti le informazioni generiche sulla videosorveglianza per non violarne la privacy (art. 8 Cedu).    Tuttavia ha ritenuto che le registrazioni ottenute da telecamere nascoste sono prove valide in un procedimento per impugnazione del licenziamento disciplinare (e nella transazione tra le parti), purché non costituiscano l’unica prova su cui si basa la convalida ed i ricorrenti abbiano potuto contestarle. Ha ritenuto quindi che non sia stato violato l’art. 6 Cedu.

Nella fattispecie, il datore di lavoro  che gestiva  una catena di supermercati spagnoli, dopo aver  rilevato  ammanchi e sospettando furti, installò delle telecamere di sorveglianza, alcune visibili ed altre occultate. I dipendenti furono avvertiti anticipatamente dell’installazione delle sole telecamere visibili, ma visionando immagini registrate da quelle celate, il datore di lavoro si accorse che alcuni dipendenti – oggi ricorrenti – non solo avevano commesso furti, ma avevano anche aiutato clienti e colleghi nella commissione di altri illeciti.

Leggi la sentenza collegandoti al sito ufficiale della Corte europea dei diritti dell’uomo.

 

Agenzia. Può il mandante recedere dal rapporto per il mancato conseguimento del minimo di affari da parte dell’agente di commercio?

“Con riguardo alla clausola risolutiva espressa prevista dall’art.6.3 del contratto individuale, va condiviso quanto espresso sul punto da Corte Cass. 18/5/2011 n.10934, secondo cui in caso di ricorso da parte del preponente ad una clausola risolutiva espressa, tale clausola può ritenersi valida nei limiti in cui (oltre a non porsi in contrasto con eventuali previsioni in materia di accordi collettivi applicabili al rapporto) non venga a giustificare un recesso in tronco attuato in situazioni concrete e con modalità a norma di legge o di accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa, sicché in tali casi il giudice deve comunque verificare che sussista un inadempimento colpevole dell’agente integrante giusta causa di recesso.” ( Tribunale di Reggio Emilia, Sentenza 10 maggio 2017, n. 141)

Testo della sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

SETTORE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento n. 906/2015 R.G.L. promosso da:

X , (C.F. ***), rappresentata e difesa dall’avv. Giulio Cesare Bonazzi del Foro di Reggio Emilia

-ricorrente-

contro

ALFA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, signor Selmi Carlo, rappresentata e difesa dall’avv. Monica Rustichelli

-resistente-

 

in punto a: indennità cessazione rapporto, indennità di mancato preavviso, altri importi provvisionali

 

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in cancelleria il 17/9/2015 la sig. X conveniva in giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro di Reggio Emilia la società ALFA s.p.a. chiedendo dichiararsi la nullità/illegittimità della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto inter partes, l’assenza di giusta causa nel recesso operato dalla mandante in data 4/3/2015 dal contratto di agenzia, ed il conseguente pagamento della somma di Euro 41.325,10 a titolo di indennità di mancato preavviso, € 39.953,61 a titolo di indennità ex art.1751 c.c., oltre a provvigioni su specifici ordini; il tutto con accessori su tali somme dalla cessazione del rapporto al saldo.

La ricorrente esponeva di aver svolto dal 13/1/2010 attività di agente in favore della convenuta –che opera nel settore della produzione e commercializzazione di materiali ceramici- per una parte della Francia (cfr. doc. 1) con reciproca soddisfazione; finchè, del tutto inaspettatamente, con RAR del 4/3/2015 la mandante recedeva ad nutum dal contratto di agenzia per asserita giusta causa (cfr. doc.8), invocando sia gli effetti della clausola risolutiva espressa (art.6 contratto), sia comunque l’art.12, a causa del mancato raggiungimento del budget minimo per l’anno 2014.

La ricorrente afferma non solo di essersi sempre conformata alle direttive aziendali e di aver ottenuto ottimi risultati complessivi in corso di rapporto (a fronte, per altro, della sottrazione da parte dell’azienda, nell’ottobre 2013, dell’importante cliente TRAFFIC 89 s.a.s.); ma che la condotta di ALFA fosse solo strumentale ad omettere il pagamento delle provvigioni su un consistente ordine perfezionatosi successivamente al recesso ma dovuto all’attività dell’agente nei mesi precedenti.

Si costituiva nei termini la società convenuta contestando il contenuto del ricorso e le pretese a credito.

In particolare ALFA evidenziava la legittimità della clausola risolutiva espressa, ed in ogni caso il netto calo del fatturato nella sola zona di competenza della X, a fronte invece di un complessivo incremento delle vendite su tutto il resto della Francia; mentre, con riguardo al cliente TRAFFIC, affermava che sia stato lo stesso cliente a chiedere di essere seguito direttamente dall’azienda a causa dei cattivi rapporti interpersonali con l’agente.

Dopo alcuni rinvii tesi ad una conciliazione, è stata disposta CTU contabile affidata al dr. De Luca; ed all’udienza odierna del 09.05.2017 esaurita la discussione orale, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale letta in udienza all’esito della camera di consiglio.

Il ricorso è in parte fondato e va pertanto accolto.

Con riguardo alla clausola risolutiva espressa prevista dall’art.6.3 del contratto individuale[1], la scrivente aderisce (in buona compagnia: cfr. Corte d’Appello Milano 23/7/2013 n.218, Corte d’Appello di Bologna 27/8/2014; Tribunale Pescara sez. lav. 08 luglio 2016 n. 691) a quanto espresso sul punto da Corte Cass. 18/5/2011 n.10934, secondo cui in caso di ricorso da parte del preponente ad una clausola risolutiva espressa, tale clausola può ritenersi valida nei limiti in cui (oltre a non porsi in contrasto con eventuali previsioni in materia di accordi collettivi applicabili al rapporto) non venga a giustificare un recesso in tronco attuato in situazioni concrete e con modalità a norma di legge o di accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa, sicché in tali casi il giudice deve comunque verificare che sussista un inadempimento colpevole dell’agente integrante giusta causa di recesso.

Quanto poi a questo istituto, previsto dall’art. 2119 c. 1° c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, esso è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest’ultimo ambito il rapporto di fiducia in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell’attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali- assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato, sicché ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza (cfr. tra le più recenti Cass. Sez. L. n. 11728 del 26/05/2014 rv. 631050).

Va per concludere ricordato come la giusta causa di recesso sia qualificata dalla norma come il verificarsi di una causa che non consenta la prosecuzione, neanche provvisoria del rapporto di lavoro, e la giurisprudenza è a sua volta assestata nel riconoscere a questa ipotesi connotati di particolare, intensa gravità, legati soprattutto (e soprattutto in materia di agenzia) alla violazione del vincolo fiduciario tra le parti.

In punto di fatto va allora esaminata la causa di recesso contestata da COEN, e cioè sostanzialmente il mancato raggiungimento da parte della X del budget minimo di vendita fissato per l’anno 2014 in € 610.000 (RAR del 8/1/2014, doc.6 ric).

Se da un lato non è contestato che l’agente non abbia raggiunto quel budget (per altro progressivamente aumentato rispetto agli anni precedenti: nel 2010 era pari a € 480.000, nel 2011 € 550.000, nel 2012 590.000, nel 2013 580.000 –cfr. doc.16 ric.), è stato accertato dal CTU (pg.30 perizia; doc.12 conv., che lo stesso CTU dichiara più attendibile del doc.7) che le vendite effettuate dalla ricorrente nell’anno 2014 ammontano ad € 525.749,00, pertanto lo scollamento dal budget è di una percentuale di circa il 13% in meno, percentuale da considerarsi sostanzialmente modesta o comunque di non tale gravità (a fronte dei successi della X nei 4 anni precedenti) da determinare un recesso immediato dal rapporto; certamente lo scostamento dal budget non può definirsi “eclatante” come iperbolicamente esposto dalla società.

Va inoltre osservato come nell’ottobre 2013 alla stessa fosse stato tolto il cliente Traffic (doc.4 ric;) e tale circostanza ha senza dubbio influito sull’andamento del fatturato, poiché esso cliente (anche qualora non raggiunga il vertice di acquisti dell’anno 2013, ove ha comprato per € 252.474 -doc.5 ric.; dato non contestato da COEN) è comunque importante, dal momento che il fatturato medio annuale dello stesso è superiore ai 150mila euro (cfr. doc.12 conv.). Va poi notato che sommando il fatturato Traffic dell’anno 2014 (che è stato singolarmente basso rispetto alla media di cui s’è dato conto, attestandosi in € 120.257,01 –sempre doc.12) a quello prodotto dalla ricorrente, la stessa avrebbe superato il budget minimo concordatocon ALFA (€ 525.749,00 + € 120.257,01= € 646.006); sicchè a maggior ragione l’esclusione di questo cliente ha pesato sul mancato raggiungimento del budget e comunque ha avuto un ruolo determinante nell’andamento degli affari. Va osservato infatti che Traffic era un cliente consolidato e sul quale la X poteva fare affidamento per l’assolvimento degli obblighi contrattuali: venuto meno lo stesso, la stessa ha dovuto riorganizzare il suo ‘giro’ clienti con evidente maggiore difficoltà rispetto ad una gestione consolidata dei contatti e delle visite. Non pare strano che dunque l’anno 2014 ne abbia risentito in termini di un minor risultato economico, il che non corrisponde ad un minore impegno di tempo ed energie di lavoro (anzi, semmai proprio il contrario); avendo per altro dimostrato la ricorrente di avere comunque in quell’anno procacciato due nuovi clienti.

Per altro, è stato anche dimostrato (e comunque accertato dal CTU) che l’andamento dell’anno 2015 si prospettava molto positivo per la zona X, dal momento che nel 2015 si assiste ad una netta ripresa delle vendite ed è stato verificato un fatturato, relativo a 9 mesi, pari ad € 538.814 (pg.30 CTU): di questa ripresa positiva ha avuto merito certamente la stessa X, sia perché è stata in forza all’azienda a tutti gli effetti per i primi tre mesi dell’anno, sia perché già nel 2014 ha dato prova di aver gettato le basi per un futuro lucroso affare con il cliente Pedrazzini per € 144.011,52 (pg.11 CTU).

Una condotta contrattuale di buona fede doveva portare COEN a valutare l’andamento in flessione degli ordini X dell’anno 2014 come transitorio e connesso con la sottrazione del cliente Traffic o comunque con fluttuazioni dell’andamento del mercato possibili di ripresa; ciò avrebbe consentito di attendere gli esiti –anche parziali- del 2015 e di prendere le conseguenti decisioni.

Va infine notato che nessun precedente accenno, prima della lettera di recesso, è stato fatto alla lavoratrice (la cui anzianità senza macchie avrebbe meritato) in corso d’anno richiamandola ad una maggiore attenzione al proprio portafoglio.

Peraltro, non emerge in alcun modo che il contestato calo di fatturato sia significativo del sostanziale disinteresse dell’agente nella cura della zona affidata, o sia altrimenti imputabile, e per quali ragioni, alla ricorrente, ed anzi lo scostamento dei risultati raggiunti dalla ricorrente non appare significativo, se comparato alla media degli altri agenti di zone limitrofe e a quelli raggiunti nell’anno precedente dalla medesimo agente, come risultanti dalla documentazione prodotta, sicché la contestazione appare destituita di fondamento sotto l’aspetto della condotta tenuta dalla lavoratrice (cfr., in materia di qualificabilità dello scarso rendimento come giusta causa di recesso dal rapporto di agenzia, Cass. Sez. L. n. 16772 del 17/07/2009 rv. 610330 e Cass. Sez. 2 n. 6008 del 17/04/2012 rv. 622285).

Sul punto, come esattamente osserva la difesa della ricorrente nelle note finali, i dati di comparazione tra l’operato X e gli altri agenti operanti in Francia offerti da COEN non appaiono omogenei tra loro, sia perché ogni zona presidiata ha le proprie peculiarità produttive e occupazionali (oltre che diversa estensione territoriale), sia perché non è coerente paragonare il fatturato di un solo agente – peraltro organizzato in maniera individuale – con la sommatoria dei fatturati di tutti gli altri agenti francesi.

L’erroneità di un siffatto confronto è facilmente riscontrabile laddove invece di prendere in considerazione il fatturato globale di tutta la Francia si proceda a una disamina dei fatturati dei singoli agenti ALFA (doc. 5 primo foglio fascicolo ALFA) e si raffrontino con quello raggiunto dalla signora X, dal momento che così procedendo si verifica che:

– nel 2010 la signora X ha fatturato secondo le stime del CTU 490.568,00 euro (pag. 30). Tra gli altri 19 agente ALFA per la Francia posti come termine di paragone da ALFA, l’unico che ha avuto un fatturato superiore è stato Eurocem Agence Commerciale che ha fatturato 519.444,72 (cfr. sub doc. 5 fascicolo ALFA) quello che segue la X ha fatturato 222.209,68 euro (ovvero meno della metà del fatturato X);

– nel 2011 la signora X ha fatturato secondo le stime del CTU 555.857,00 euro (pag. 30). Tra gli altri 19 agente ALFA per la Francia posti come termine di paragone da ALFA, nessuno ha fatturato più della X, quello che la segue è Eurocem Agence Commerciale che ha fatturato 489.110,92 euro (cfr. sub doc. 5 fascicolo ALFA), gli altri hanno fatturato meno della metà di quest’ultimo;

– nel 2012 la signora X ha fatturato secondo le stime del CTU 495.506,00 euro (pag. 30). Tra gli altri 19 agente ALFA per la Francia posti come termine di paragone da ALFA, nessuno ha fatturato più della X, quello che la segue è Eurocem Agence Commerciale che ha fatturato 323.152,34 (cfr. sub doc. 5 fascicolo ALFA), gli altri agenti hanno fatturato al massimo 195.398,69 e così solo a diminuire sino a arrivare a euro 311,02.

– nel 2013 la signora X ha fatturato secondo le stime del CTU 602.151,00 euro (pag. 30). Tra gli altri 19 agente ALFA per la Francia posti come termine di paragone da ALFA, nessuno ha fatturato più della X, quello che la segue è NB Diffusion sarl che ha fatturato 510.191,00 (cfr. sub doc. 5 fascicolo ALFA), gli altri agenti hanno fatturato al massimo 165.242,00 euro e così solo a diminuire sino a arrivare a euro 600,60.

– nel 2014 la signora X ha fatturato secondo le stime del CTU 525.749,00 euro (pag. 30). Tra gli altri 19 agente ALFA per la Francia posti come termine di paragone da ALFA, l’unico che ha avuto un fatturato superiore è stata una società, la NB Diffusion sarl, che ha fatturato 679.999,24 (cfr. sub doc. 5 fascicolo ALFA) quello che segue la X ha fatturato 135.758,35 euro (ovvero poco più di 1/5 del fatturato X).

Pare conclusivamente da escludere –per tutto quanto sino ad ora osservato- che al momento del recesso in tronco esistessero elementi di tale gravità da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria del rapporto di lavoro; men che meno si riscontrano nei fatti esaminati elementi –anche semplicemente indiziari- che evidenzino da parte della X violazione del vincolo fiduciario tra le parti.

 

A questo punto, per dirla con la Cassazione, “In tema di rapporto di agenzia, il recesso dell’agente per giusta causa si converte, ove si accerti l’insussistenza di quest’ultima e salvo che non emerga una diversa volontà dell’agente medesimo, in un recesso senza preavviso, che determina la riespansione del diritto della controparte a percepire le previste indennità ed all’eventuale risarcimento del danno” (Cass.Sez. 2, Sentenza n. 19579 del 30/09/2016).

Quindi alla ricorrente è dovuto il preavviso semestrale commutato in indennità, e le terminative di rapporto.

Per quantificare queste poste, è necessario risolvere la questione relativa all’ordine del cliente Pedrazzini, e cioè se per quest’ordine (giunto in azienda nel dicembre 2015) la ricorrente abbia diritto alle provvigioni (anche sotto l’aspetto del risarcimento del danno, come è richiesto in ricorso), e dunque se il calcolo del monte provvigionale complessivo –per poi effettuare il calcolo della misura dell’indennità sostitutiva- debba o meno ricomprendere anche questa somma.

La risposta appare negativa.

Se infatti è stato provato dalla X che la stessa lavorò a quell’affare già da novembre 2014, e comunque inviò proposta/preventivo a gennaio 2015, e pervenne in azienda sempre in costanza di rapporto con X (precisamente il 26/2/2015 –doc.7 bis ric.) lettera con richiesta di ‘protezione’ di esso cliente (il che significava una certa conclusione dell’ordine); è dirimente la circostanza che, per le più varie ragioni, l’ordine si è perfezionato solo in data 10/12/2015 (pg.11 CTU), sicché in periodo successivo ai 4 mesi di copertura successivi alla chiusura del contratto d’agenzia, a fronte di quanto previsto in maniera tassativa e inequivoca dall’u.c. dell’art.6 AEC 20/3/2002.

Pertanto, giusto il conteggio del CTU, l’indennità sostitutiva di preavviso della quale ha diritto la ricorrente è pari a € 19.632,74.

Quanto alle terminative, alla ricorrente spetta indennità per lo scioglimento del contratto di cui all’art.10 AEC 2002 nella fattispecie dell’indennità di risoluzione del rapporto e dell’indennità suppletiva di clientela di cui al capo II lett.A, calcolata della CTU in € 6.961,65.

Per chiarire il ragionamento del Giudice, è opportuno ricordare brevemente il regime delle indennità dovute all’agente a seguito della risoluzione del rapporto di agenzia.

Norma fondamentale è l’art. 1751 c.c., che dispone: “All’atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all’agente un’indennità se ricorrono le seguenti condizioni: l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.

L’indennità non è dovuta: quando il preponente risolve il contratto per un’inadempienza imputabile all’agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto; quando l’agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività; quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d’agenzia.

L’importo dell’indennità non può superare una cifra equivalente ad un’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione“.

Quindi, l’art. 10 dell’AEC del 20.2.2002 stabilisce:

” Con la presente normativa le parti intendono dare piena ed esaustiva applicazione all’art. 1751 cod. civ. anche in riferimento alle previsioni dell’art. 17 della Direttiva CEE n. 86/653, individuando con funzione suppletiva modalità e criteri applicativi, particolarmente per quanto attiene alla determinazione in concreto della misura dell’indennità in caso di cessazione del rapporto, e introducendo nel contempo condizioni di miglior favore per gli agenti e rappresentanti di commercio, sia per quanto riguarda i requisiti per il riconoscimento dell’indennità, sia per ciò che attiene al limite massimo dell’indennità, stabilito dal terzo comma del predetto art. 1751 cod. civ. 9 A tal fine si conviene che l’indennità in caso di scioglimento del contratto sarà composta da due emolumenti: l’uno, denominato indennità di risoluzione del rapporto, viene riconosciuto all’agente o rappresentante anche se non ci sia stato da parte sua alcun incremento della clientela e/o del fatturato, e risponde principalmente al criterio dell’equità; l’altro, denominato indennità suppletiva di clientela, è invece collegato all’incremento della clientela e/o del fatturato e intende premiare essenzialmente la professionalità dell’agente o rappresentante. L’indennità in caso di scioglimento del contratto, di cui ai successivi capi I e II, sarà computata su tutte le somme, comunque denominate, percepite dall’agente nel corso del rapporto, nonché sulle somme per le quali, al momento della cessazione del rapporto, sia sorto il diritto al pagamento in favore dell’agente o rappresentante, anche se le stesse non siano state in tutto o in parte ancora corrisposte…”.

L’indennità suppletiva di clientela, come si legge nel capo II dell’art. 10 cit., spetta ” A) all’atto dello scioglimento del contratto di agenzia e rappresentanza commerciale, sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente all’agente o rappresentante, in aggiunta all’indennità di risoluzione del rapporto, di cui al precedente capo I, una indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi sull’ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme corrisposte o comunque dovute all’agente o rappresentante fino alla data di cessazione del rapporto e relative comunque ad affari conclusi dopo il 1° luglio 1989, secondo le seguenti aliquote (omissis) e B) In aggiunta agli importi previsti al capo I ed alla precedente lett. A), sarà riconosciuto all’agente o rappresentante un ulteriore importo a titolo di indennità suppletiva di clientela, a condizione che, alla cessazione del contratto, egli abbia apportato nuovi clienti al preponente e/o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti, in modo da procurare al preponente anche dopo la cessazione del contratto sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti“.

L’indennità prevista dall’art. 1751 c.c. e quella delineata dagli accordi economici collettivi del 2002 alla lett.B sono tra loro alternative, e non cumulative.

Sul punto, è ben noto il percorso giurisprudenziale concernente l’attuazione della direttiva del consiglio Cee del 18 dicembre 1986, culminato nella pronuncia della Corte di Giustizia delle comunità europee del 23 marzo 2006 e nel successivo mutamento di indirizzo della S.C. in favore dell’interpretazione, fino ad allora minoritaria, incentrata sulla necessità di valutare ex post e in concreto il carattere di maggiore o minor favore della disciplina pattizia rispetto a quella legale (su cui, da ultimo, v. Casso civ., sez. lav., 14-01-2016, n. 486; 18413/2013; 15203/2010; 12724/2009; 23966/2008; 13363/2008; 405612008; 68712008; 16347/2007; 9538/2007).

Nel caso di specie. le parti, all’art. 11 del contratto di agenzia (doc. 1), hanno espressamente richiamato ai fini dell’integrazione del contenuto di esso le norme del vigente Accordo Economico Collettivo e alle norme del Codice civile; in questo giudizio, l’agente ha però prospettato il carattere di maggior favore dell’indennità legale rispetto a quella prevista in tali contratti, ritenendo equa la misura della media annua delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni, invocando la disciplina pattizia solo in via subordinata.

La X chiede l’applicazione del trattamento di miglior favore dell’indennità di cessato rapporto prevista dal richiamato art. 1751 c.c. deducendo di aver acquisito nuovi clienti alla mandante e sviluppato sensibilmente gli affari con quelli preesistenti, continuando la società a ricevere sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.

Occorre, quindi, preliminarmente verificare, in fatto, la sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma invocata per poi, eventualmente, comparare in concreto l’indennità erogata con quella determinabile in base alla legge.

Sul punto è dirimente quanto accertato dal CTU, che a pg.29 e ss. dell’elaborato precisa come: “Dall’esame di tale documento [il doc.15 COEN ndr] si evince che rispetto ad un totale di 49 clienti “serviti” nel tempo dalla signora X, 33 di essi erano stati serviti nei 3 anni precedenti all’inizio del rapporto (anni 2007, 2008 e 2009) e pertanto si possono considerare non “nuovi”. I 16 “nuovi” sono tutti stati serviti anche negli anni 2014 e/o 2015, con l’eccezione di 2 serviti fino al 2013, e pertanto si possono considerare sostanzialmente “acquisiti”. Tuttavia risulta che solo 24 clienti, tra vecchi e “nuovi” sono stati serviti nell’anno 2014 e nei primi 9 mesi del 2015, pertanto più che di un vero e proprio incremento di clienti, pare potersi parlare di una “sostituzione” di clienti vecchi con i nuovi. Se si include anche il 2013, tali clienti diventano 31, e pertanto ci si ricolloca vicino al numero di clienti di partenza (33). Sotto il profilo dei valori, e tenendo conto che per il 2015 sono riportati soltanto i dati di 9 mesi su 12, si assiste nel 2015 ad una netta ripresa delle vendite, a fronte di un calo piuttosto sensibile nel 2014.

Tra il 2009 (anno precedente all’inizio del rapporto) ed il 2014, vi è una certa confrontabilità di dati, mentre appare un marcato miglioramento conseguito nel 2015…”.

In sostanza, i due dati sostanziali che emergono dall’esame svolto dal CTU sono il pressoché identico numero di clienti facenti capo alla X dal 2009 fino alla cessazione del rapporto, dunque con nessun sostanziale incremento del numero degli acquirenti; nemmeno sotto il profilo dell’aumento del fatturato e/o degli affari si riscontra alcun incremento, dal momento che i dati di partenza -2009- e quelli di arrivo -2015- sono pressoché omogeni. Le differenze di introiti riscontrate negli anni 2014 (in calo) e 2015 (in aumento) sono già state più sopra esaminate: il calo 2014 è verosimilmente dovuto alla perdita del cliente Traffic (ovviamente in alcun modo imputabile all’agente), mentre l’aumento 2015 è spiegato dalla grossa commessa Pedrazzini, ma anche dall’intervento sul precedente territorio di un nuovo agente che –com’è prassi- ha investito nuove risorse ed energie sulla piazza di competenza. Tutti questi elementi non possono dunque essere presi in considerazione per valutare l’effettivo incremento di zona ai sensi dell’art.1751 c.c..

Ne emerge il quadro complessivo di un’agente che ha ben lavorato senza eccellere, mantenendo sostanzialmente il parco clienti e il volume di fatturato iniziale.

Il Tribunale, quindi, osserva che, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l’art. 1751 comma 1 c.c. ha introdotto una indennità avente funzione compensativa del particolare merito dimostrato dall’agente (Cass. civ., sez. lav., 23-06-2010, n. 15203), e dunque è necessario, per il suo riconoscimento, che ricorrano tutti i presupposti indicati dalla norma in disamina: l’aver procurato “nuovi clienti al preponente”, ovvero l’avere “sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti”, e il ricevere da parte del preponente “ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti”.

Non è quindi sufficiente la mera dimostrazione del procacciamento di nuova clientela, se non permangano “sostanziali vantaggi” dagli affari conclusi con costoro, dove i “vantaggi” di cui si fa menzione non possono che riflettersi sull’incremento di affari e quindi di fatturato; in altre parole, non è immaginabile il riconoscimento dell’indennità meritocratica per apporto di nuovi clienti se tale apporto non abbia incrementato di pari passo gli affari, quale conseguenza dell’ampliamento della clientela che deve, perciò, apportare un aumento di vendite e di incassi.

Nel presente giudizio, a prescindere dal dato numerico dei nuovi clienti procacciati, manca certamente la prova di questo requisito.

La domanda in parte qua non è dunque accoglibile.

E’ invece accoglibile la domanda relativa alle differenze provvigionali spettanti all’agente con riguardo agli ordini 840729 e 841370. Se da un lato è certo che entrambi questi ordini sono stati saldati da COEN, è da notare tuttavia che la provvigione calcolata dall’azienda su entrambi è pari al solo 5%, invece che l’8% previsto in contratto.

Tanto per altro si evince dalla @ inviata da ALFA alla X in data 24 febbraio 2015, ove si apprende che per “facilitare la logistica del cantiere” ALFA abbia unilateralmente deciso di non vendere direttamente al cliente “Sociètè Troyes Carrellages” ma alla società Traffic 89 / Point Vert con onere di quest’ultima di approvvigionare la prima (cfr. doc. 13 ric) e con conseguente riconoscimento all’Agente di una provvigione sull’affare pari al 5% anziché all’8% , che è quella applicata al cliente Traffic. Ma l’organizzazione logistica di COEN non può ovviamente ripercuotersi sulle provvigioni spettanti alla ricorrente, sicché la decisione di far transitare l’ordine su Traffic non influisce sulla percentuale applicabile all’ordine.

Pertanto, giusti i calcoli svolti dalla ricorrente a pg.44/45 delle note autorizzate, il complessivo credito provvigionale –basato sul ricalcolo all’8% delle provvigioni- è pari a euro 1.188,15, oltre oneri fiscali.

Quanto alle spese di lite, la solo parziale soccombenza di COEN sia riguardo all’an delle domande che al quantum delle stesse, fa sì che sia equa una parziale compensazione (nella misura di 1/3 del complessivo), mentre i rimanenti 2/3 vanno rifusi a parte ricorrente, anche tenuto conto che l’offerta effettuata da COEN di € 15.000 per transigere la causa si è dimostrata nei fatti del tutto inadeguata rispetto a quanto deciso in sentenza. Le spese sono da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Le spese di CTU vanno poste integralmente a carico dell’azienda, a fronte dei dati discordanti forniti dalla stessa (es: tra il doc. 10 “prospetto andamento fatturati clienti X” ove si leggono dati numerici differenti a quelli riportati nei docc. 5, 6, 7, 7bis e 12 e parzialmente differenti da quelli comunicati all’Agente cf. doc. 15 fascicolo ricorrente) che hanno richiesto una effettiva verifica contabile; ed a fronte comunque della soccombenza in causa della convenuta.

Ex lege la provvisoria esecuzione.

PQM

Il Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza:

  1. In parziale accoglimento del ricorso, dichiarata l’illegittimità del recesso ad nutum della preponente per assenza di una giusta causa di recesso, condanna la società ALFA s.p.a a corrispondere a X la somma di € 19.632,74 a titolo di indennità di mancato preavviso e di € 6.961,65 a titolo di indennità suppletiva di clientela di cui all’art.10 punto II lett.A, oltre ad accessori come per legge su tali somme dalla data del recesso al saldo effettivo;
  2. condanna ALFA a corrispondere differenze provvigionali relative agli ordini per il cantiere ‘Galerie exterieure commerciale” pari a netti € 1.188,15, oltre ad accessori di legge dalla data dei pagamenti al saldo effettivo;
  3. rigetta le ulteriori domande svolte da parte ricorrente;
  4. Condanna ALFA s.p.a. a rifondere le spese di lite sostenute da parte ricorrente in misura di 2/3 dell’intero, intero che quantifica in complessivi € 6.500 di cui € 900 per spese oltre ad IVA e CPA., compensato tra le parti il restante terzo; pone definitivamente e per l’intero in carico della convenuta ALFA le spese di CTU già liquidate.
  5. Riserva la motivazione in giorni 60

Reggio Emilia, 09/10/2017

IL GL

Dott.Elena Vezzosi

 

Reati tributari. Sussiste il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti se

“Il reato di emissione di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti […] ricorra, da un lato, ove i beni o i servizi siano effettivamente entrati nella sfera giuridico-patrimoniale dell’impresa utilizzatrice delle fatture e, dall’altro lato, ove sussista l’elemento della simulazione soggettiva, ossia la rappresentazione documentale della provenienza della prestazione oggetto dell’imposizione, da un soggetto giuridico differente da quello indicato in fattura il quale, dunque, l’abbia effettivamente erogata”.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 24307/17; depositata il 17 maggio

Testo della sentenza

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 19 gennaio – 17 maggio 2017, n. 24037
Presidente Amoroso – Relatore Renoldi

Ritenuto in fatto

1. A seguito di una verifica fiscale effettuata dall’Agenzia Entrate – Direzione Regionale della Liguria nei confronti della società E.R.M. S.p.A. era emerso che in occasione della cessione, da parte della predetta società, del 49% delle quote della partecipata I. S.r.l. a favore di una società olandese del gruppo russo L., era stata indicato, quale onere accessorio, il versamento della somma di 3.368.750 euro di imponibile quale corrispettivo dell’attività di mediazione svolta da F.C., legale rappresentante della F. S.r.I., la quale svolgeva attività di commercio al dettaglio di articoli di cancelleria e che in data 3/12/2008 aveva emesso, in relazione a tale operazione, la fattura n. 111 (per un importo di 4.042.500 euro, pari alla somma di 3.368.750 euro di imponibile maggiorata del 20% a titolo di IVA da corrispondere).
Il successivo controllo, eseguito nei confronti della società F. S.r.l., aveva consentito di appurare che sul conto corrente bancario alla stessa intestato era stata effettivamente accreditata, in data 18/12/2008, la somma di 3.655.093,75 euro (divergente dalla somma indicata in fattura in quanto comprensiva anche di una ritenuta di acconto a favore della F.); e che i risultati dell’operazione non erano stati, però, riportati nella dichiarazione IVA, presentata dalla società di capitali di cui era legale rappresentante l’odierno imputato.
Inoltre, da ulteriori accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza era, altresì, emerso che le somme corrisposte per la ricordata provvigione erano successivamente affluite, nell’arco di circa un trimestre, sui conti personali di C., il quale aveva successivamente eseguito una serie di prelievi da tali conti. E tuttavia, lo stesso C. non aveva indicato, nella propria dichiarazione dei redditi, le somme percepite per la mediazione svolta, sicché la Guardia di finanza aveva calcolato in 1.732.661 euro l’imposta da costui evasa a titolo di IRPEF.
1.1. A seguito di tali accertamenti, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova aveva, quindi, chiesto il rinvio a giudizio di F.C., ipotizzando, nei suoi confronti, i delitti di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 4 del D.Igs. n. 74/2000 (capo 1), 8 comma 1 del D.Igs. n. 74/2000 (capo 2), 4 del D.Igs. n. 74/2000 (capo 3). Secondo l’ipotesi accusatoria, infatti, C., in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di legale rappresentante della F. S.r.l. ed al fine di evadere le imposte sui redditi e l’IVA, aveva per un verso omesso di indicare, nella dichiarazione annuale della società relativa all’anno 2008, le somme dalla stessa percepite ed attestate dalla fattura n. 111 del 3/12/2008 per 3.678.750,00 euro, con Iva non versata pari a 673.750,00 euro e IRES a 926.406,25 euro, e, dunque, elementi attivi per un ammontare superiore al 10% di quelli dichiarati, realizzando così un’evasione dell’imposta superiore a 103.291,38 euro (capo 1); e, per altro verso, egli aveva omesso di indicare, nella propria dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2008, al fine di evadere le imposte Irpef, le somme percepite a titolo di provvigione per la ricordata attività di mediazione (costituenti elementi attivi di ammontare superiore 103.91,38 euro ed al 10% di quelli dichiarati), realizzando così un’evasione Irpef pari a 1.732.661 euro (capo 3). Inoltre, secondo la tesi accusatoria, al fine di realizzare quest’ultima attività illecita a proprio personale vantaggio, C. aveva fittiziamente emesso, nella sua qualità di legale rappresentante della Fin cor S.r.I., la fattura n. 111 del 3/12/2008 per 3.678.750 euro in relazione ad un’operazione soggettivamente inesistente (capo 2).
1.2. Con sentenza in data 15/01/2015, emessa all’esito di giudizio abbreviato, il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Genova aveva, quindi, condannato F.C., con la diminuente del rito e con la recidiva reiterata infraquinquennale, alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione, riconoscendolo colpevole dei reati, unificati dal vincolo della continuazione, contestati ai capi 2) e 3) dell’imputazione; e disponendo, altresì, la confisca per equivalente degli immobili e delle somme di denaro in sequestro fino alla concorrenza del valore di € 1.732.661,00. Con lo stesso provvedimento C. era stato, invece, assolto, con la formula “perché il fatto non sussiste”, in relazione al delitto di cui all’art. 4 del D.Igs. n. 74/2000, contestato al capo 1);
ciò sul presupposto che l’attività di mediazione, dal lato della società, configurasse un’operazione inesistente e che, di conseguenza, la F. S.r.l. non avesse, in realtà, percepito alcun reddito da tale attività.
2. Con sentenza in data 10/12/2015 la Corte di appello di Genova riformò, solo in parte, la pronuncia di primo grado, ritenendo che la E.R.M. S.p.A. avesse versato una somma pari a 387.406,25 euro a titolo di ritenuta d’acconto e che, pertanto, la somma evasa a titolo di IRPEF fosse pari a soli 1.345.254,75 euro, per l’effetto riducendo la confisca all’importo corrispondente.
3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso C., a mezzo del proprio difensore, sollecitando il suo proscioglimento in relazione al reato di cui al n. 2) del capo di imputazione, nonché l’accoglimento delle doglianze relative al trattamento sanzionatorio e la limitazione dell’ammontare dell’imposta evasa a soli 1.055.542,30 euro.
A sostegno dell’impugnazione C. ha dedotto sei motivi di censura.
3.1. Con il primo di essi, il ricorrente denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza di motivazione in relazione al fatto che l’attività di mediazione svolta dalla E. dissimulasse, fin dall’inizio, un meccanismo volto a consentire a C. di non pagare le imposte sul reddito delle persone fisiche.
3.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per avere la sentenza affermato che l’intera operazione sarebbe stata realizzata da C. attraverso lo schermo costituito dalla società di capitali F. S.r.l. in modo da garantire il patrimonio personale dell’imputato ed in quanto la sanzione prevista per l’omessa dichiarazione era più lieve rispetto a quella per la frode fiscale. In realtà ove C. avesse agito, fin dal principio, con il proposito di evadere le imposte sui futuri emolumenti, avrebbe operato come persona fisica e non per il tramite della società, atteso che in caso di accertamento fiscale egli sarebbe incorso soltanto nella violazione dell’art. 4 D.Igs. n. 74/2000, laddove operando, invece, come amministratore della F. sarebbe incorso, come poi avvenuto, anche nella violazione dell’art. 8 del predetto decreto.
3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., l’erronea interpretazione dell’art. 530 cod. proc. pen. nonché l’illogicità della motivazione con riferimento al principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Dopo avere ribadito le ragioni per le quali la condotta di C., quale legale rappresentante della F., avrebbe configurato una violazione della normativa fiscale IVA ed IRES e non una evasione IRPEF dello stesso imputato, realizzata quale persona fisica, il ricorso argomenta in ordine al fatto che la fattura n. 111 non sarebbe riferibile ad una operazione soggettivamente inesistente; ciò sul presupposto che tale situazione ricorrerebbe quando “uno dei soggetti dell’operazione sia rimasto del tutto estraneo alla stessa”, laddove, nel caso di specie, la F. avrebbe realmente percepito le somme pattuite per l’attività di mediazione, la quale ovviamente non avrebbe potuto che essere svolta, concretamente, da una persona fisica, individuata proprio in F.C.. Il fatto che, poi, quest’ultimo avesse effettuato una serie di prelievi dai conti correnti della società, avrebbe potuto, al più, rilevare come inadempienza ai doveri impostigli dalla sua qualità di Amministratore Unico della F. S.r.l..
3.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l’inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 220 disp. att. cod. proc. pen., 191 cod. proc. pen., 234 cod. proc. pen. in relazione alla prova della sussistenza del reato di cui all’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 74/2000. Ciò in quanto l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Liguria, dopo che era emersa l’esistenza di indizi di reità aveva, comunque, proseguito nell’attività amministrativa di indagine ed accertamento, laddove il citato art. 220 dispone che, in tal caso, le operazioni debbano proseguire con l’osservanza delle disposizioni del codice di procedura penale. Per tale motivo, le risultanze contenute nella nota in data 6/07/2011, inviata dalla Agenzia delle Entrate, acquisite dopo la data del 16/05/2011 e fino a quella dell’inoltro della stessa, sarebbero state inutilizzabili ex art. 234, comma 2 cod. proc. pen..
3.5. Con il quinto motivo il ricorrente censura, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla eccesiva severità del trattamento sanzionatorio, fondata sul presupposto che l’imputato non avesse riparato l’illecito, senza però tenere conto sia del suo precedente stato detentivo, sia della sottoposizione dei suoi beni a sequestro preventivo, sia della brevità dei tempi processuali, che non gli avrebbero permesso, suo malgrado, di attivare alcuna iniziativa riparatoria.
3.6. Con il sesto motivo si lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la erronea applicazione dell’art. 4 d.lgs. n. 74/2000 e la contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione per avere la sentenza impugnata ritenuto che, quale base imponibile, sia stata correttamente indicata (ai fini delle imposte dirette), la somma di 4.042.500,00 euro comprensiva di IVA, avendo C. introitato tutto quanto aveva percepito. In realtà, dal momento che all’imputato era stata contestata la sola evasione IRPEF, non si sarebbe dovuto tenere conto dell’IVA, pari a 673.750,00 euro.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Occorre muovere, secondo l’ordine logico, dal quarto motivo di impugnazione, con il quale si censura la violazione dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen..
2.1. Sul punto, rileva preliminarmente il Collegio come la nota in data 6/07/2011 dell’Agenzia Entrate – Direzione Regionale della Liguria sia stata trasmessa, secondo quanto ammesso dalla stessa difesa dell’imputato, ex art. 331 cod. proc. pen., sicché è innanzitutto infondata la tesi secondo cui essa configuri un documento extraprocessuale ricognitivo di natura amministrativa, dovendo essa essere qualificata, ai sensi del comma 4 del citato art. 331, quale denuncia, presentata dall’autorità amministrativa, di un reato perseguibile di ufficio.
Nondimeno, è invece corretto il richiamo difensivo alla previsione dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen., secondo cui quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato e non meri sospetti, “gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale sono compiuti con l’osservanza delle disposizioni del codice”.
Pertanto, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, la parte di documento, compilata prima dell’insorgere degli indizi, ha sempre efficacia probatoria ed è come tale utilizzabile, mentre non può assumere una siffatta valenza quella redatta successivamente, qualora non siano state rispettate le disposizioni del codice di procedura penale (v. Sez. 3, n. 7930 del 30/01/2015, Marchetti e altro, Rv. 262518).
A tale proposito questa Corte ha pure osservato come, dalla semplice lettura della norma, emerga che la stessa presuppone, per la sua applicazione, la sussistenza della mera possibilità di attribuire rilevanza penale al fatto riscontrato nel corso dell’inchiesta amministrativa e, nel momento in cui esso viene rilevato, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata (Sez. 2, n. 2601 del 13/12/2005, Cacace, Rv. 233330;
Sez. U, n. 45477 del 28/11/2001, Raineri, Rv. 220291).
Ove le richiamate condizioni si verifichino, è dunque necessario che, a pena di inutilizzabilità, vengano osservate le disposizioni del codice di rito, ma soltanto per il compimento degli atti necessari all’assicurazione delle fonti di prova ed alla raccolta di quant’altro necessario per l’applicazione della legge penale (Sez. 3, n. 7930 del 30/01/2015, Marchetti e altro, Rv. 262518; Sez. 3, n. 27682 del 17/06/2014, Palmieri, Rv. 259948). Epperaltro, se le forme del codice di procedura penale devono essere osservate soltanto ove si faccia luogo al compimento degli atti necessari alla raccolta ed all’assicurazione delle fonti di prova, ciò significa che ogni qual volta non si debba fare luogo all’espletamento di atti garantiti, non è necessario osservare le norme del codice di rito.
Al fine di stabilire quando tale condizione sussista, l’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. prevede che “nel procedere al compimento degli atti indicati nell’art. 356 [cod. proc. pen.], la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia”.
Ciò posto, dal contenuto testuale della norma in esame emerge con chiarezza che le attività ispettive fiscali non rientrano tra quelle indicate dall’art. 356 cod. proc. pen., che l’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., espressamente richiama. In altre parole, la disposizione in esame impone l’avviso del diritto all’assistenza del difensore solo ed esclusivamente nel caso in cui si proceda al compimento di uno degli atti indicati dall’art. 356 cod. proc. pen., il quale, a sua volta, stabilisce che il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli artt. 352 (perquisizioni) e 354 (accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone e sequestro) oltre che all’immediata apertura del plico autorizzata dal pubblico ministero a norma dell’art. 353, comma 2, cod. proc. pen.. E’ questa una elencazione tassativa, come si desume dal puntuale richiamo ai singoli atti elencati.
Consegue alle considerazioni fin qui svolte che non avendo la Corte di legittimità la possibilità di un accesso indiscriminato agli atti del procedimento penale, al fine di verificare la utilizzabilità del risultato di singole attività di acquisizione di elementi indiziari è indispensabile che il ricorso specifichi quali risultati dell’attività investigativa debbano ritenersi, per le ragioni più sopra esposte, inutilizzabili.
2.2. Orbene, nel caso di specie, la difesa di C. si è limitata a censurare tutte le attività di accertamento e di acquisizione di documenti compiute successivamente alla data del 16/05/2011, allorché l’Agenzia delle entrate aveva instaurato il contraddittorio con la Società E.R.M. allo scopo di ottenere chiarimenti in merito alla natura ed al contenuto delle mediazioni oggetto di fatturazione, ritenendosi che da tale momento potesse ritenersi acclarata l’esistenza di reati tributari quali quelli previsti dagli artt. 4 e 8, comma 1 del D.Lgs. n. 74/2000. Sotto altro profilo, poi, il ricorso non contiene alcuna indicazione in ordine alla rilevanza della dedotta inutilizzabilità del materiale probatorio, non specificando quali conseguenze deriverebbero sotto il profilo della complessiva inidoneità del materiale probatorio residuo a dimostrare la responsabilità dell’imputato per i reati a lui ascritti.
Del resto, come osservato dalla sentenza impugnata, successivamente all’inoltro della notizia di reato, il Pubblico ministero aveva conferito una delega di indagini, ai sensi dell’art. 370 cod. proc. pen., alla Guardia di Finanza, sicché i riscontri rispetto all’originaria segnalazione era provenuti, soprattutto, dall’attività investigativa successivamente posta in essere; a nulla rilevando che detta delega, come osservato dalla difesa, fosse stata rilasciata in data 27/09/2011, non essendo tale circostanza indicativa, come invece opina il ricorrente, di un’affermazione di responsabilità basata su atti d’indagine inutilizza bili.
A fronte di doglianze formulate, in sede di ricorso, in maniera del tutto generica e non essendo, dunque, possibile, alla stregua di censure assolutamente aspecifiche verificare l’incidenza, sul materiale probatorio raccolto, dei lamentati vizi di inutilizzabilità di alcuni atti (cd. prova di resistenza), deve conclusivamente rilevarsi la manifesta infondatezza della questione dedotta con il quarto motivo di impugnazione.
3. Venendo, quindi, al terzo motivo di ricorso, giova in premessa ricordare che al giudice di legittimità non è consentito ipotizzare alternative opzioni ricostruttive della vicenda fattuale, sovrapponendo la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, saggiando la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; in termini v. Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Ne consegue che, quando i giudici di merito abbiano motivato, alla stregua di un percorso argornentativo scevro da profili di illogicità, le ragioni di fatto poste a fondamento della propria decisione, al giudice di legittimità non è consentito censurarne, sul piano della ricostruzione dei fatti, le scelte compiute accedendo ad ipotesi alternative, ove anche dotate di un maggiore grado di persuasività.
3.1. Tanto premesso, osserva il Collegio che, nel caso di specie, i giudici di merito hanno offerto una spiegazione perfettamente logica e plausibile del complesso delle ragioni per cui si è ritenuto che C. avesse svolto l’attività di intermediazione tra la ERG e la L. non come legale rappresentante della F. S.r.I., sottolineando, in primo luogo, come le due società non avrebbero potuto certo rivolgersi, per lo svolgimento di un’attività così peculiare, che certamente richiedeva competenze anche specialistiche, ad una società costituita per commerciare, al dettaglio, articoli di cancelleria; come le somme percepite da F. fossero successivamente confluite su conti riconducibili a C. o, comunque, fatte oggetto di prelievi in contanti da parte dell’imputato; come un altro degli intermediari coinvolti nell’operazione avesse avviato una causa civile nei confronti della persona fisica di C. in relazione ad una quota della provvigione pagata da E. S.p.A. e come lo stesso C. avesse avviato, personalmente e non nella qualità di amministratore unico della F. S.r.l., un’analoga iniziativa giudiziaria nei confronti della società L.. Elementi dai quali i giudici di merito hanno tratto, in maniera del tutto logica, il convincimento, criticato genericamente con il primo motivo di ricorso, secondo cui “il meccanismo ideato nascondeva ab initio un interesse di C. a non pagare le imposte come persona fisica”, sicché la F. S.r.l. fosse servita a realizzare un’operazione fraudolenta per il fisco venendo, non a caso, subito posta in liquidazione, il 31/12/2009, una volta esaurito l’affare.
3.2. A fronte di tale ricostruzione dei fatti, attraverso cui la sentenza impugnata ha adeguatamente esplicato, con percorso motivazionale coerente ed immune da censure logiche, le ragioni per le quali ha ritenuto che C. avesse agito in proprio e non nella qualità di legale rappresentante della società formalmente investita dell’attività di mediazione, il ricorso per un verso articola delle mere censure in fatto e, per altro verso, si limita a prospettare una ipotesi alternativa e, dunque, una differente lettura del materiale probatorio, sottolineando come fosse lecito che la società avesse compiuto atti giuridici esulanti dal suo oggetto sociale (circostanza mai messa in dubbio dai giudici di merito, i quali avevano, invece, rilevato come fosse del tutto inverosimile che una società che commerciava in articoli di cancelleria fosse stata incaricata di gestire una delicata operazione di mediazione, per svariati milioni di euro, tra società operanti nel settore petrolifero) o come potessero darsi altre possibili spiegazioni della condotta tenuta da C., il quale aveva effettuato ripetuti prelievi dai conti della società.
Ne consegue, dunque, sotto il profilo illustrato, la declaratoria di manifesta infondatezza della censura, atteso che il ricorso finisce per sollecitare un controllo da parte del giudice di legittimità che pacificamente esorbita, per le ragioni già illustrate, dagli stretti confini assegnati alla sua cognizione.
3.3. Sotto altro e concorrente profilo, è manifestamente infondata l’ulteriore questione, dedotta dal ricorrente, in relazione alla non configurabilità, nel caso di specie, di operazioni soggettivamente inesistenti.
In proposito, infatti, la difesa di C., dopo avere premesso che l’operazione di mediazione nella compravendita Erg-L. era stata prevista contrattualmente, atteso che F. S.r.l. era stata incaricata con il Mediation and Service Agreement del 21/06/2008, ha sottolineato altresì come fosse destituita di fondamento l’affermazione secondo cui la stessa F. non avesse percepito alcun effettivo reddito dall’operazione, avendo la E. effettivamente versato, in data 19/12/2008, l’importo dovuto sul c/c 437380 intestato a F. S.r.I., acceso presso la Banca C.. E per tale motivo, dal momento che nessuno dei soggetti dell’operazione era rimasto del tutto estraneo alla stessa, avrebbe fatto difetto il presupposto indispensabile per configurare una operazione soggettivamente inesistente, così come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.
3.3.1. Tale ricostruzione è, però, giuridicamente infondata.
Ritiene, infatti, il Collegio che il reato di emissione di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’art. 8 del D.Lgs. n. 74 del 2000, pacificamente configurabile anche in caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, ricorra, da un lato, ove i beni o i servizi siano effettivamente entrati nella sfera giuridico-patrimoniale dell’impresa utilizzatrice delle fatture (in questo caso la Erg) e, dall’altro lato, ove sussista l’elemento della simulazione soggettiva, ossia la rappresentazione documentale della provenienza della prestazione oggetto dell’imposizione, da un soggetto giuridico differente da quello indicato in fattura, il quale, dunque, l’abbia effettivamente erogata.
Tale interpretazione, infatti, è consentita, innanzitutto, sia dall’argomento testuale, fondato sull’ampiezza della previsione normativa, la quale si riferisce genericamente ad “operazioni inesistenti”; sia dall’argomento teleologico, fondato sulla considerazione per cui, anche in tali casi, è possibile conseguire il fine illecito indicato dalla norma in esame, ovvero consentire ai terzi l’evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto (cfr. Sez. 3, n. 20353 del 17/03/2010, dep. 28/05/2010, Bizzozzero e altro, Rv. 247110; Sez. 3, n. 14707 del 14/11/2007, dep. 09/04/2008, Rossi e altri, Rv. 239658). Inoltre, lo stesso art. 1, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 74 del 2000 stabilisce che “per “fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi”.
Ne consegue che le operazioni soggettivamente inesistenti devono ritenersi configurabili anche quando, come nel caso di specie, la fattura rechi l’indicazione di un soggetto erogatore della prestazione imponibile (nel caso di specie la F.) diverso da quello effettivo (individuato nello stesso C.). Anche in una siffatta ipotesi, del resto, il documento esprime una chiara capacità decettiva, idonea a impedire la identificazione degli attori effettivi delle operazioni commerciali, precludendo o comunque ostacolando la possibilità dell’accertamento tributario e palesando, in questo modo, un nucleo di disvalore che ne giustifica pienamente la riconducibilità all’area del penalmente rilevante.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il terzo motivo deve ritenersi manifestamente infondato, così come i primi due motivi di ricorso, i quali attengono a profili di ricostruzione della complessiva vicenda, con particolare riguardo al carattere fraudolento dell’intera operazione, secondo il ricorrente rimasto indimostrato; sicché gli stessi debbono ritenersi confutati alla stregua delle considerazioni svolte nell’analisi del terzo motivo.
3.4. Quanto, poi, al sesto motivo di ricorso, con il quale C. lamenta l’indebito computo, ai fini della evasione Irpef contestata al capo 3) dell’imputazione, delle somme dovute a titolo di IVA, ritiene il Collegio che le censure difensive siano totalmente inconferenti.
Infatti, nel caso di specie all’imputato non è stato contestato, al predetto capo di imputazione, il mancato versamento dell’IVA, quanto piuttosto, come ben evidenziato dai giudici di merito, il fatto che l’intera somma, comprensiva anche dell’IVA al 20%, fosse stata interamente introitata dall’imputato, sicché correttamente il calcolo dell’evasione dell’imposta sui redditi delle persone fisiche ha tenuto conto anche dell’ulteriore somma percepita e non dichiarata.
Ne consegue la manifesta infondatezza del relativo motivo di censura.
3.5. Venendo, infine, al quinto motivo di impugnazione, relativo alle questioni poste con riferimento al trattamento sanzionatorio, con l’atto di appello il ricorrente ne aveva chiesto il sensibile contenimento, sollecitando una rideterminazione della pena base a partire dal minimo edittale nonché il riconoscimento delle attenuanti generiche, da considerare equivalenti alla recidiva contestata. Ed a tal fine aveva sottolineato l’illogicità della decisione del giudice di prime cure, il quale aveva attribuito rilevanza al fatto che C. non avesse attivato alcuna iniziativa riparatoria, ciò che, tuttavia, l’imputato non sarebbe stato nelle condizioni di fare, dal momento che egli era stato dapprima detenuto in Svizzera, quindi aveva patito il sequestro preventivo dei beni e, infine, si era trovato, a seguito della rapida chiusura delle indagini preliminari ed alla immediata instaurazione del giudizio abbreviato, di fronte a cadenze processuali contratte e, comunque, assai ravvicinate.
Nel rispondere a tali doglianze, la sentenza impugnata aveva affermato che C. aveva chiesto di essere giustificato dalla predetta condizione, laddove “dalle proprie colpe non si può trarre un beneficio”; ciò che, si duole oggi il ricorrente, non sarebbe stato in realtà mai sostenuto in sede di impugnazione.
Similmente, il ricorso opina che il primo gravame non abbia mai affermato, diversamente da quanto riportato nella sentenza di secondo grado, che la condizione di contumacia dell’imputato non potesse giustificare l’asserito atteggiamento “di disinteresse del C. alle conseguenze del reato”.
3.5.1. In proposito, rileva nondimeno il Collegio che la Corte territoriale ha sviluppato, a partire dalla prima censura dell’imputato, una più articolata valutazione, fondata sul fatto che, da un lato, non possa invocarsi una situazione di asserita inesigibilità di condotte riparatorie da parte di chi vi abbia dato causa e che, dall’altro lato, C. non si fosse comunque attivato, sul piano riparatorio, successivamente alla sua liberazione. Tale apprezzamento deve ritenersi del tutto immune da vizi di natura logica e, come tale, non censurabile in questa sede, essendo la valutazione compiuta dai giudici genovesi sostanzialmente incentrata sull’assenza di qualunque manifestazione di disponibilità a farsi carico, anche parzialmente, delle conseguenze delle proprie condotte illecite, con ciò essendosi fatta corretta applicazione degli indici dettati dall’art. 133 cod. pen., con particolare riguardo al n. 3 del comma 2, relativo alla rilevanza da attribuire, sul piano dosimetrico, alla condotta susseguente al reato.
3.5.2. Analogamente, il ricorso censura il passaggio motivazionale con cui la Corte aveva rigettato la parte del motivo di appello sul trattamento sanzionatorio con cui si chiedeva la determinazione di una pena base inferiore, sul presupposto che le precedenti condotte di rilevanza penale dell’imputato venissero valutate due volte: in primis al momento della determinazione della pena base e, in un momento successivo, in sede di aumento per la recidiva.
Anche in relazione a tale profilo va, nondimeno, rilevato che le censure mosse al provvedimento si fondano sulla estrapolazione di una parte della più articolata motivazione resa dalla Corte d’appello, la quale ha, invece, sottolineato come l’entità della pena base, determinata in misura pari a tre anni di reclusione, trovasse giustificazione “più ancora che nella personalità negativa del C., nell’elevato importo dell’evasione fiscale, molto superiore al milione di euro”, con ciò palesandosi la sostanziale inconferenza delle deduzioni difensive espresse sul punto nel ricorso, avendo i giudici di merito fatto buon governo dei criteri enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. che orientano l’esercizio della discrezionalità nella commisurazione del trattamento sanzionatorio; esercizio non censurabile in questa sede attraverso doglianze dirette a determinare una nuova valutazione della congruità della pena, la cui commisurazione non sia frutto, come in questo caso, di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 4/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
Pertanto, anche le doglianze sviluppate con il quinto motivo di impugnazione sono manifestamente infondate.
4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile.
Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 2.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000 (duemila) in favore della Cassa delle Ammende.

Segreto industriale, misure di segregazione, concorrenza sleale: sottrazione e utilizzazione di informazioni aziendali riservate (file e disegni tecnici). Tribunale di Bologna 27 luglio 2015

Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ALFA s.r.l.,  ha convenuto  in giudizio XX e le società Beta s.r.l e Nuovi Gamma s.a.s., chiedendo che l’adìto Tribunale, previo accertamento del compimento da parte dei convenuti di attività di concorrenza sleale, boicottaggio e sottrazione/utilizzazione di informazioni aziendali riservate a norma degli artt. 2598 n. 3 c.c. e 98-99 CPI, inibisse ai convenuti, secondo le rispettive vesti e qualità, la prosecuzione degli illeciti sopra indicati con particolare riferimento ai file e/o disegni tecnici relativi all’attacco da scialpinismo denominato “NX” progettato e prodotto dall’attrice ed illecitamente attribuiti all’attacco Haereo GO progettato, prodotto, commercializzato e pubblicizzato dai convenuti, ordinando il ritiro dal commercio di tale ultimo prodotto, con conseguente condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, al pagamento di una penale pecuniaria per ogni violazione delle disposte inibitorie e pubblicazione della emananda sentenza.

Il Tribunale di Bologna ha ritenuto insufficiente la misura adottata dalla società attrice, consistente nella conservazione dei disegni tecnici contestati in un computer privato, ad uso esclusivo dell’ex socio-amministratore e progettista, dotato di password.

Infatti, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (v. ad es. Trib. Bologna, Sez. Spec. Propr. Industr. ed Intell. 9/2/2010), il codice della proprietà industriale (D.lvo n. 30/05, all’art. 98), considera meritorie di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni siano segrete.

Si tratta, quindi, di informazioni che, singolarmente o nella loro combinazione, siano tali da non poter essere assunte dall’operatore del settore, in tempi e a costi ragionevoli e la cui acquisizione da parte del concorrente richieda, per ciò, sforzi o investimenti.

Ebbene il Tribunale felsineo ha giudicato la misura di protezione non sufficiente in quanto la società si è avvalsa di uno strumento privato, in dotazione esclusiva del soggetto che aveva partecipato alla realizzazione dei disegni, e non, invece, di un strumento informatico aziendale, che, in quanto avrebbe potuto essere “direttamente gestibile e controllabile dalla società”.

Il giudice di prime cure, tuttavia, nella fattispecie ha ravvisato la configurabilità della concorrenza sleale, in quanto le informazioni oggetto di rivelazione al concorrente avevano comunque natura riservata, stante la relativa non facile accessibilità, ed il loro utilizzo che aveva attribuito al concorrente un indebito vantaggio. Ha quindi ribadito, secondo un l principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che costituisce atto di concorrenza sleale per violazione dei principî della correttezza professionale la condotta, potenzialmente dannosa, volta a carpire notizie riservate, anche non costituenti segreto industriale, relative ai processi produttivi e alle sostanze utilizzate per realizzare un dato prodotto da parte di un’impresa concorrente, senza necessità di accertare la presenza di prodotti simili sul mercato (Cass. Civ. Sez. I, 20/01/2014, n. 1100).

V’è da riferire, infine, che lo stesso giudice non ha accolto domanda risarcitoria formulata da parte della società attrice, a causa della mancanza di sufficienti allegazioni e prove atte a dimostrare i danni sofferti.

 

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

QUARTA SEZIONE CIVILE

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giovanni Salina – Presidente Relatore

dott.ssa Anna Maria Rossi – Giudice

dott.ssa Daria Sbariscia – Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1658/2012 promossa da:

ALFA RACE S.R.L. (C.F. ***), con il patrocinio dell’avv. MACCAGNANI MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIALE CARDUCCI N. 24 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. MACCAGNANI MASSIMO.

ATTORE

contro

BETA S.R.L. UNIPERSONALE (C.F. ***), con il patrocinio dell’avv. NICOLINI GIOVANNI, dell’avv. BELLAN FEDERICO (BLLFRC73M23L219L), dell’avv. MASETTI ZANNINI DE CONCINA ALESSANDRO e dell’avv. CARTELLA ROBERTO (CRTRRT68R31H501E), elettivamente domiciliato in VIA DELL’INDIPENDENZA 27 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. NICOLINI GIOVANNI.

CONVENUTO

XX (C.F.).

NUOVI GAMMA S.A.S. DI R.R. & C. (C.F. ***).

CONVENUTI/CONTUMACI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ALFA Race s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, conveniva in giudizio, innanzi all’intestato Tribunale, XX e le società Beta s.r.l. Unipersonale e Nuovi Gamma s.a.s. di R. R. & C., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, chiedendo che l’adìto Tribunale, previo accertamento del compimento da parte dei convenuti di attività di concorrenza sleale, boicottaggio e sottrazione/utilizzazione di informazioni aziendali riservate a norma degli artt. 2598 n. 3 c.c. e 98-99 CPI, inibisse ai convenuti, secondo le rispettive vesti e qualità, la prosecuzione degli illeciti sopra indicati con particolare riferimento ai file e/o disegni tecnici relativi all’attacco da scialpinismo denominato “NX” progettato e prodotto dall’attrice ed illecitamente attribuiti all’attacco Haereo GO progettato, prodotto, commercializzato e pubblicizzato dai convenuti, ordinando il ritiro dal commercio di tale ultimo prodotto, con conseguente condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, al pagamento di una penale pecuniaria per ogni violazione delle disposte inibitorie e pubblicazione della emananda sentenza.

L’attrice, in particolare, esponeva che, come accertato all’esito del procedimento cautelare promosso ante causam, la società Beta s.r.l., avvalendosi dell’opera dell’ing. XX, ex amministratore e socio della società ALFA Race s.r.l., nonché coprogettista dell’attacco denominato “NX”, aveva sottratto ed utilizzato informazioni tecnico-aziendali riservate inerenti a quest’ultimo prodotto al fine di impiegarli nella realizzazione e commercializzazione, in tempi estremamente brevi, di un attacco da scialpinismo tecnicamente sovrapponibile al primo in quanto riproduttivo delle medesime caratteristiche funzionali, tecniche e di design di quest’ultimo.

Lamentava, quindi, l’attrice che le condotte poste in essere dai convenuti le avevano provocato un ingente pregiudizio patrimoniale, conseguente soprattutto alla illegittima sottrazione di quote di mercato inaspettatamente attuata dalla società Beta s.r.l. in pochi mesi in un settore di mercato per questa del tutto nuovo, sfruttando la pluriennale attività di studio, progettazione e produzione in precedenza svolta da ALFA Race s.r.l., nonché un rilevante danno di natura non patrimoniale derivante dalla lesione della sua immagine commerciale consolidatasi in virtù della notorietà e rinomanza raggiunta dai suoi prodotti nei circuiti agonistici nazionali ed internazionali.

Si costituiva in giudizio la convenuta Beta s.r.l., la quale, contestando la fondatezza delle argomentazioni svolte dall’attrice, concludeva chiedendo l’integrale reiezione delle domande ex adverso formulate.

Nel corso del giudizio, celebrato nella contumacia dei convenuti Nuovi Gamma s.a.s. e XX, il G.I., espletati gli incombenti di cui all’art. 183 c.p.c., ammetteva le prove per interrogatorio formale e per testi dedotte dall’attrice, disponendo altresì c.t.u.

Infine, all’udienza del 5/3/2015, sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Giova preliminarmente dare atto che la società attrice, anche alla luce dei provvedimenti resi dall’intestato Tribunale in sede cautelare ante causam, non ha reiterato nel presente giudizio di merito le argomentazioni in precedenza svolte a sostegno delle dedotte responsabilità degli allora resistenti ed odierni convenuti a titolo di contraffazione di brevetto e di modello comunitario non registrato, di violazione del divieto legale di concorrenza e di concorrenza sleale per imitazione servile, limitandosi a riproporre unicamente quelle volte all’accertamento e alla declaratoria della responsabilità dei convenuti a titolo di concorrenza sleale per utilizzazione parassitaria di informazioni aziendali riservate e boicottaggio ex art. 2598 n. 3 c.c., nonché, nonostante le contrarie statuizioni assunte dal Giudice della cautela, quella a titolo di sottrazione ed uso di dati ed informazioni aziendali segrete di cui agli artt. 98-99 CPI.

Precisato nei termini suddetti il thema decidendum, appare evidente come le deduzioni e le domande qui (ri)proposte dall’attrice, soprattutto quelle in punto di appropriazione e sfruttamento di informazioni aziendali ex artt. 2598 n. 3 c.c. e 98-99 CPI, presuppongano, tra l’altro, il positivo accertamento del carattere riservato e/o segreto dei dati tecnico-aziendali di proprietà dell’attrice ed asseritamente sottratti e trasferiti, in modo illegittimo e scorretto, all’interno del ciclo produttivo della convenuta Beta s.r.l. a seguito e per l’effetto del passaggio alle dipendenze di quest’ultima dell’ex amministratore e socio di ALFA Race s.r.l., ing. XX.

A fronte di siffatte deduzioni, la società convenuta Beta s.r.l. ha, a sua volta, asserito che i particolari tecnici che, secondo lo stesso Giudice della cautela, sarebbero confluiti nell’attacco Haereo Go da essa progettato e prodotto, in realtà, erano noti e, quindi, facevano parte del c.d. stato della tecnica, già in epoca antecedente la data di realizzazione, presentazione e commercializzazione di tale ultimo prodotto, evidenziando, peraltro, come lo stesso Tribunale adìto in sede cautelare avesse escluso ogni ipotesi di contraffazione e, quindi, di interferenza tecnico-giuridica dell’attacco c.d. “Beta” rispetto all’ambito di tutela rivendicato dal brevetto nella titolarità dell’attrice, sia pure con motivazione ritenuta dalla stesa convenuta contraddittoria rispetto alla affermata concorrenza sleale per sottrazione ed utilizzazione di notizie aziendali riservate.

Infatti, secondo la tesi prospettata dalla convenuta, i particolari tecnici dell’attacco NX di ALFA Race s.r.l., asseritamente presenti nell’attacco Hareo Go, prototipato e presentato nel periodo ottobre-dicembre 2009, erano pubblici e da tempo diffusi nel settore di riferimento, e, quindi, avrebbero già fatto parte dell’arte nota o stato della tecnica, quantomeno a far data dalla pubblicazione della domanda di brevetto N. MO 2007 A 000365 del 28.11.2007 relativa al predetto attacco NX, avvenuta nel mese di maggio 2009.

A quest’ultimo riguardo, la convenuta ha precisato come la realizzazione del suddetto trovato fosse stata il frutto dell’attività inventiva svolta (anche) dall’ing. XX nel dicembre 2008 e maggio 2009, il quale, per ciò, sciogliendo ogni vincolo con ALFA Race (luglio 2009) e transitando subito dopo alle dipendenze di Beta s.r.l. nel corso della seconda metà dell’anno 2009, altro non avrebbe fatto che impiegare legittimamente nel suo nuovo rapporto di collaborazione professionale, il patrimonio di conoscenze ed esperienze professionali precedentemente maturato anche durante il legame socio-lavorativo con ALFA Race s.r.l.

Fatte queste premesse, per quel che concerne il primo profilo di responsabilità dedotto dall’attrice, come noto, l’illecito delineato dai citati artt. 98 e 99 CPI postula, in primo luogo, l’esistenza di dati, notizie ed informazioni aziendali, di natura tecnica e/o commerciale, dotate dei requisiti della segretezza intesa come loro non facile accessibilità da parte degli esperti ed operatori del settore di riferimento, della loro rilevanza economica e, infine, della loro sottoposizione a misure idonee a mantenerle segrete.

Infatti, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (v. ad es. Trib. Bologna, Sez. Spec. Propr. Industr. ed Intell. 9/2/2010), il codice della proprietà industriale (D.lvo n. 30/05, all’art. 98, considera meritorie di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; abbiano valore economico in quanto segrete e siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Si tratta, quindi, di informazioni che, singolarmente o nella loro combinazione, siano tali da non poter essere assunte dall’operatore del settore, in tempi e a costi ragionevoli e la cui acquisizione da parte del concorrente richieda, per ciò, sforzi o investimenti.

In secondo luogo, occorre che le informazioni segrete presentino un valore economico, non nel senso che possiedano un valore di mercato, ma nel senso che il loro utilizzo comporti, da parte di chi lo attua, un vantaggio concorrenziale che consenta di mantenere o aumentare la quota di mercato.

In terzo luogo, occorre che le informazioni siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Sotto quest’ultimo profilo, si ritiene comunemente necessario che il titolare delle informazioni renda edotti i propri dipendenti e i propri collaboratori della natura delle informazioni e della necessità di mantenere il segreto sia come condizione contrattuale, sia come informazione comunque diretta a collaboratori e dipendenti (v. ad es. Ordinanza Trib. BO Sez. Spec. Propr. Industr. 28/9/2010).

Orbene, alla luce dei principi sopra richiamati e tenuto conto dei presupposti, oggettivi e soggettivi, richiesti ai fini della sussistenza del denunciato illecito, si ritiene che, nella fattispecie in esame, così come peraltro statuito dal Giudice della cautela con motivazioni ampie, esaustive e pienamente condivisibili da intendersi in questa sede di merito integralmente richiamate, non sia concretamente configurabile la dedotta responsabilità dei convenuti a norma dei citati artt. 98 e 99 CPI.

Al riguardo, appare quantomeno opportuno rilevare che tra le parti non vi è controversia in ordine alla appartenenza giuridica delle informazioni tecnico-aziendali in questione e, segnatamente, dei particolari costruttivi contenuti nei disegni tecnici prodotti in causa dalla società ALFA Race s.r.l..

Infatti, è pacifico ed incontestato che si tratti di elaborati progettuali, costruttivi e meccanici, la cui materiale (co)predisposizione da parte dell’ing. XX, all’epoca socio-amministratore ed anche progettista di ALFA Race s.r.l., è stata pur sempre e comunque effettuata per conto e nell’interesse della predetta società che, in tal modo, ne ha acquisito e mantenuto la proprietà.

Detto questo, in relazione ai requisiti sopra evidenziati e, segnatamente, in ordine alla notorietà e/o agevole acquisibilità da parte di esperto del ramo dei particolari tecnico-costruttivi (c.d. quid inventum) cristallizzati nei disegni elaborati a fini di deposito della domanda di brevetto ALFA e per la progettazione e produzione dell’attacco NX già all’epoca di divulgazione dell’attacco Hareo GO, è stata disposta ed espletata apposita c.t.u. diretta a verificare, sulla scorta dei disegni tecnici versati in atti dalla parte attrice sub all. nn. 33-44, 46 e 94 bis, quali fossero gli elementi tecnici in essi contenuti già pubblici a seguito della domanda di brevetto MO 2007 A 000365 del 28.11.2007 e quali fossero facilmente accessibili atteso lo stato della tecnica, specificando, in caso positivo, quali di tali aspetti ed elementi fossero presenti nei prodotti Haeréo dell’ottobre 2009 e dicembre 2010. Dalla relazione di c.t.u. in atti, le cui conclusioni appaiono ampiamente argomentate ed immuni da contraddizioni di natura tecnica e logica, risulta che i disegni ALFA, relativi all’attacco da scialpinismo NX, realizzati dal XX, prevalentemente, nell’anno 2008 e, in parte, negli anni 2009 e 2007, contengono tutte le informazioni, tecnico-costruttive, necessarie per la realizzazione dell’attacco (puntale e talloniera) da scialpinismo NX, in quanto recano le indicazioni relative alle quote, ai materiali e alle lavorazioni.

Tali informazioni, invece, non risultano suscettibili di acquisizione né attraverso la domanda di brevetto, né dallo stato della tecnica nota all’epoca di divulgazione dell’attacco Haereo Go prodotto da Beta s.r.l.

Infatti, come puntualmente evidenziato dal CTU, la domanda di brevetto in questione descrive il puntale del predetto attacco NX sia dal punto di vista strutturale, che dal punto di vista funzionale, ma non contiene alcuna informazione sulla talloniera, né contiene gli insegnamenti tecnici derivabili dal disegno meccanico (quote, lavorazioni, trattamenti ecc.), sicchè l’operatore privo della tavola dei disegni tecnici ALFA non è in grado di realizzare la leva o forcella così come prevista in progetto e le relative informazioni non sono, quindi, ricavabili neppure dalle figure allegate alla predetta domanda di brevetto, la cui presentazione non ha perciò reso pubblici gli elementi tecnici, invece, rinvenibili nei disegni ALFA.

Quanto allo stato della tecnica costituito dalle anteriorità indicate dalla convenuta ed asseritamente anticipatorie degli elementi tecnici propri dell’attacco NX (brevetti europei EP 0 199 098 B1 e EP 1 559 457 B1; documenti Dynafit TLT 1993-2007; serie di attacchi in commercio come meglio indicati in atti), il CTU ha chiaramente affermato che tali anteriorità, pur presentando alcune analogie costruttive, strutturali, funzionali ed estetiche a quelle dell’attacco dell’attrice, non contengono, però, gli insegnamenti tecnici derivabili, invece, dai disegni meccanici ALFA (quote, lavorazioni, trattamenti), che, per tale ragione, non possono definirsi agevolmente accessibili neppure in base allo stato della tecnica.

I particolari meccanici, tecnici e costruttivi contenuti nei disegni ALFA, in quanto frutto dell’attività progettuale svolta dalla società attrice, costituiscono indubbiamente informazioni aziendali, di tipo tecnico, atte a governare il relativo processo produttivo e, per ciò, appartengono al patrimonio di conoscenze ed esperienze tecnico-costruttive della società medesima, il cui contenuto, ancorchè eventualmente non sottoposto a speciali misure atte a mantenerlo segreto, in quanto non facilmente acquisibile da terzi e non destinato ad essere conosciuto e divulgato all’esterno, deve essere comunque considerato riservato.

Accertata positivamente la sussistenza del requisito della riservatezza delle informazioni tecnico-aziendali in questione, deve ritenersi pure sussistente il requisito della loro rilevanza economica in ragione, da un lato, del significativo grado di penetrazione del mercato raggiunto dall’attrice attraverso la commercializzazione degli attacchi cui si riferiscono i predetti dati tecnico-costruttivi, e, dall’altro, dell’indubbio ed evidente vantaggio concorrenziale acquisito dalla società Beta s.r.l. che, in pochissimi mesi (da luglio a ottobre-novembre 2009) è riuscita ad inserirsi in modo rilevante e con prodotti di sua diretta produzione, in un segmento di mercato ad essa del tutto inedito ovvero nel quale essa, fino ad allora, aveva operato non in modo diretto ma solo quale distributrice di beni prodotti da altre aziende, mantenendo così e, anzi, ampliando sensibilmente la propria originaria quota di mercato.

Tuttavia, come peraltro statuito dal Giudice della cautela, con provvedimento alle cui condivisibili motivazioni deve farsi integrale rinvio, nel caso di specie, non è ravvisabile o, comunque, non è sufficientemente dimostrata, la sussistenza dell’ulteriore requisito richiesto dalla lett. c) del citato art. 98 CPI.

In particolare, non vi è prova che la società attrice avesse predisposto dispositivi o presidii volti ad impedire l’accesso e la conoscenza dei dati tecnici riportati nei suddetti disegni, né che avesse quantomeno impartito specifiche direttive in tal senso.

Infatti, pur trattandosi di patrimonio conoscitivo e tecnico di proprietà dell’attrice non agevolmente accessibile ab esterno e, quindi, riservato, non vi è prova che lo stesso fosse stato anche reso e mantenuto segreto nel senso in cui quest’ultimo termine è stato impiegato dal legislatore ed interpretato dalla giurisprudenza.

Secondo la prospettazione difensiva dell’attrice, invece, il requisito in esame, di cui alla lettera c) del citato art. 98 CPI, dovrebbe ritenersi sussistente in ragione del fatto che le suddette informazioni tecniche e, segnatamente, i predetti disegni tecnici erano custoditi in un personal computer privato, dotato di password ed in uso esclusivo al socio- amministratore e coprogettista XX.

La circostanza allegata dall’attrice appare, tuttavia, insufficiente a conferire ai dati aziendali in esame il carattere della segretezza nell’accezione di cui alla lett. c) dell’art. 98 CPI.

Si tratta, infatti, di misura non adeguatamente protettiva, in quanto, in primo luogo, le informazioni de quibus erano state immesse in un computer privato ed in dotazione esclusiva al XX anziché in un sistema informatico aziendale direttamente gestibile e controllabile dalla società.

In secondo luogo, la sua operatività ed efficacia erano state interamente affidate allo stesso soggetto sul cui operato e, segnatamente sull’utilizzo dei dati e delle informazioni in questione non risulta che la società abbia esercitato alcun controllo, dato specifiche direttive o posto limiti atti a prevenirne un uso abusivo.

L’inadeguatezza della misura in commento, poi, appare in tutta la sua evidenza ove si consideri che la verifica e la vigilanza sull’uso legittimo di tali informazioni aziendali avrebbero potuto essere attuate dalla società soltanto per il tramite dello stesso utilizzatore che, così, avrebbe assunto, contemporaneamente, le vesti, tra di loro incompatibili, di controllato- controllore.

Misura, questa, peraltro, suscettibile di elusione da parte di esperto informatico, e, comunque, di per sé non impeditiva del trasferimento a terzi dei dati in questione a seguito e per effetto del passaggio da parte del detentore del predetto personal computer alle dipendenze di altra azienda concorrente.

Conseguentemente, alla luce delle considerazioni che precedono, nel caso di specie, non è configurabile a carico dei convenuti la dedotta responsabilità per l’illecito di cui agli artt. 98-99 CPI.

Tuttavia, l’espressa riserva contenuta nell’art. 99 CPI, che fa salva, in ogni caso, la normativa in materia di concorrenza sleale, consente di ritenere sempre configurabili le fattispecie di concorrenza sleale costituite dall’utilizzazione di notizie riservate o, in genere, dall’utilizzazione di know-how aziendale, a condizione che l’utilizzo avvenga secondo modalità scorrette e che sia potenzialmente foriero di danno concorrenziale, potenziale o attuale.

E ciò, deve ancora ritenersi, sia nei casi in cui siano presenti tutti i requisiti delle informazioni segrete postulati dall’art. 98 CPI, sia nel caso in cui tali requisiti non sussistano o non ricorrano tutti, sicchè la condotta illecita, in tali casi, può ricevere soltanto tutela obbligatoria e non reale (v. a d es. Trib. Bologna, Sent. N. 516/2010 del 9/2/2010; 1/3/2010; 6/7/2010).

Ciò, indubbiamente, rappresenta un’apertura ad una tutela delle notizie riservate più ampia di quella prospettata dal citato art. 98 CPI, così come nell’elaborazione giurisprudenziale risulta acquisito, tanto da ricomprendervi le semplici conoscenze richieste per produrre un bene, per attuare un processo produttivo o per il corretto impiego di una tecnologia (know-how in senso stretto; cfr. Cass. N. 85/1873; Cass. N. 92/659).

La configurabilità della concorrenza sleale richiede, quindi, in primo luogo, che le notizie rivelate a terzi o da questi acquisite o utilizzate fossero destinate a non essere divulgate al di fuori dell’azienda (v. Cass. civ. Sez. I, 13/10/2014, n. 21588), dovendosi, per ciò, trattare di informazioni riservate, nel senso, sopra delineato, di non facile accessibilità al loro contenuto. Costituisce, dunque, condotta di concorrenza sleale per violazione dei principî della correttezza professionale la condotta, potenzialmente dannosa, volta a carpire notizie riservate, anche non costituenti segreto industriale, relative ai processi produttivi e alle sostanze utilizzate per realizzare un dato prodotto da parte di un’impresa concorrente, senza necessità di accertare la presenza di prodotti simili sul mercato (Cass. Civ. Sez. I, 20/01/2014, n. 1100).

Conseguentemente, deve ritenersi violato il regime di leale concorrenza, a norma dell’art. 2598 n. 3 c.c., anche da parte di chi risparmia, con la sottrazione di dati riservati, quei tempi e quei costi di una autonoma ricostruzione delle informazioni industrialmente utili: con il conseguente compimento di atti concorrenzialmente sleali in relazione ad ogni acquisizione avvenuta per sottrazione e non per autonoma capacità di elaborazione.

Sulla sussistenza, nel caso di specie, del requisito della riservatezza o, comunque, della non agevole accessibilità delle notizie tecnico-costruttive in questione, è sufficiente fare integrale rinvio alle esaurienti conclusioni rassegnate sul punto dal CTU ed in precedenza esaminate in tema di sottrazione di informazioni segrete ex artt. 98-99 CPI.

Inoltre, che vi sia stato un effettivo travaso di informazioni aziendali di proprietà dell’attrice nel ciclo produttivo della convenuta società Beta s.r.l. lo si desume agevolmente da una pluralità di circostanze di fatto che, per la loro gravità, precisione e concordanza, costituiscono elementi di valutazione di tipo presuntivo, comunque idonei, singolarmente e nel loro insieme, a fondare il libero convincimento del Giudice, anche in ragione della mancata allegazione e dimostrazione da parte della convenuta di elementi di segno contrario in grado di scardinare il predetto complesso indiziario.

In particolare, come correttamente enunciato dal Collegio in sede di reclamo, risultano significativi in tal senso l’individuazione nella stessa persona del progettista dell’uno e dell’altro modello; l’inesistenza di una soluzione di continuità tra l’uscita del XX dalla società attrice, la sua entrata in Beta s.r.l. e la presentazione del modello Haereo GO; la palese contiguità dei prodotti; la mancanza di una esperienza specifica e diretta nel settore da parte della convenuta, la quale, al di là di generiche affermazioni e produzioni di documenti relativi a prodotti del tutto diversi, non ha affatto dimostrato di avere una struttura che le consentisse di elaborare quel progetto e in tempi così rapidi; la capacità manifestata da Beta s.r.l. di entrare nel mercato esattamente dopo l’arrivo del XX.

Al riguardo, va soprattutto evidenziato come il CTU abbia riscontrato che gran parte dei particolari costruttivi, tecnici e meccanici dell’attacco NX di ALFA Race s.r.l., riportati nei disegni contenenti, come detto, informazioni tecnico-aziendali riservate di proprietà di quest’ultima, sono presenti nell’attacco Haereo Go prodotto dalla società convenuta.

Tale circostanza, unitamente alla non facile acquisibilità delle predette informazioni tecniche custodite nel personal computer in uso al XX, socio-amministratore e coprogettista ALFA, a sua volta trasmigrato alle dipendenze di Beta s.r.l. pochi mesi prima della concreta realizzazione e divulgazione dell’attacco Hareo Go dal medesimo incontestatamente progettato, costituiscono, nel loro complesso, plurimi elementi di fatto, gravi, precisi e concordanti, sulla base dei quali è più che ragionevole ritenere che la realizzazione dell’attacco di Beta s.r.l. e, quindi, il suo ingresso nel settore di mercato degli attacchi da scialpinismo, fino ad allora frequentato solo in via indiretta e non per prodotti di sua fabbricazione, siano stati resi possibili, con tempistiche così rapide (tre-quattro mesi) rispetto a quelle impiegate dall’attrice (due-tre anni), soltanto attraverso lo sfruttamento abusivo e parassitario dei predetti dati tecnici riservati di proprietà dell’attrice e trasferiti alla società convenuta dal menzionato comune ideatore-progettista, con evidente parassitario risparmio, di risorse, costi, tempi ed oneri, da parte dell’abusiva utilizzatrice.

I convenuti Beta s.r.l. e XX, quindi, in concorso tra loro ex art. 2055 c.c., si sono resi responsabili di atti di concorrenza sleale per contrarietà alla correttezza professionale, in violazione del disposto di cui all’art. 2598, n. 3, c.c.

Tale statuizione impone, poi, l’inibitoria invocata dall’attrice al fine di impedire ai suddetti convenuti l’ulteriore prosecuzione dell’illecito sopra accertato mediante il compimento di attività di progettazione, produzione, commercializzazione e pubblicizzazione di attacchi da scialpinismo contenenti i particolari costruttivi di cui ai suddetti disegni tecnici di proprietà dell’attrice e specificamente sottoposti a verifica peritale, con conseguente ordine di ritiro dal commercio degli attacchi già prodotti. Quanto alla convenuta società Nuovi Gamma s.a.s., rimasta contumace, dalle acquisite risultanze istruttorie risulta che la stessa si sia limitata a svolgere il ruolo di mero rivenditore dell’attacco Hareo Go senza però alcun coinvolgimento, diretto o indiretto, nella pregressa attività illecita di sottrazione ed impiego, a fini progettuali e produttivi, delle predette informazioni riservate, sicchè a suo carico non può fondatamente affermarsi alcuna responsabilità in ordine all’illecito denunciato dall’attrice.

A questo punto non resta che valutare la sussistenza degli estremi dell’ulteriore illecito prospettato dalla società attrice ex art. 2598 n. 3 c.c., di concorrenza sleale tramite boicottaggio c.d. “secondario”, asseritamente consistito nelle pressioni indebitamente operate dalla società Beta s.r.l. al fine di costringere, in particolare, la ditta Helium di Stefano Tschager e quella di tale Albert Heicher a recedere dai rispettivi contratti di procacciamento d’affari e di agenzia stipulati con l’attrice.

Orbene, come noto, l’illecito de quo ricorre allorquando esista tra le parti un rapporto di concorrenza anche nella forma del rapporto tra imprese operanti a diversi livelli”, il boicottante versi in condizioni di obiettiva forza contrattuale pur se non equiparabili alla situazione che sta alla base dell’abuso di “posizione dominante”, le condotte imputate a titolo di boicottaggio siano caratterizzate da un “quid pluris” rispetto alle normali prassi commerciali essendo rivolte “allo scopo esclusivo di escludere il concorrente dal mercato” e, infine, sussista un “accordo discriminatorio”, nel senso “che un soggetto abbia esercitato pressioni su altri soggetti, imprenditori, perché si astengano da rapporti commerciali con il boicottato, a sua volta imprenditore”.

Ed invero, anche a voler prescindere da ogni considerazione circa la effettiva sussistenza in capo alla società convenuta di una condizione di oggettiva forza contrattuale prossima anche se non necessariamente coincidente con una posizione di vero e proprio dominio, nella fattispecie in esame, pare comunque carente la prova dell’accordo discriminatorio volto a impedire o ad ostacolare le relazioni commerciali tra l’imprenditore concorrente boicottato e i terzi.

Infatti, dall’espletata istruttoria orale e segnatamente dalle deposizioni testimoniali rese dai titolari delle ditte asseritamente costrette o indotte a recedere dai rapporti contrattuali con l’attrice, risulta che la decisione di liberarsi da tale vincolo negoziale, sorto con l’attrice in modo peraltro del tutto autonomo ed in epoca oltretutto successiva rispetto a quelli precedentemente instaurati tra i medesimi terzi e l’odierna convenuta, sia stata, in realtà, il frutto di una loro, sia pur sofferta, ma comunque libera ed incondizionata determinazione imprenditoriale, scevra da pressioni da parte della società Beta s.r.l. e motivata, sul piano della convenienza economico- commerciale, dall’interesse di mantenere in vita il pregresso e più conveniente rapporto negoziale, rispetto al quale la più recente relazione contrattuale con l’attrice si sarebbe posta in termini di incompatibilità a causa delle condizioni di esclusiva previste dai nuovi accordi. Incompatibilità negoziale, questa, che la convenuta ha verosimilmente fatto presente ai propri agenti, in termini probabilmente forti, ma commercialmente comprensibili e non anomali rispetto alle prassi consolidate, richiamandoli al rispetto delle pregresse relazioni contrattuali anche al fine di conservare l’integrità della propria rete-vendita.

Ne consegue che anche la domanda in esame deve essere rigettata.

Quanto alla domanda risarcitoria formulata dalla società attrice, la relativa richiesta va, in gran parte, rigettata.

Con riferimento al lamentato danno da lucro cessante, va evidenziato come l’attrice non abbia adeguatamente e specificamente contestato e confutato le documentate allegazioni di parte convenuta circa il reale andamento del fatturato di ALFA Race nel periodo di compresenza nel mercato degli attacchi NX e Haereo GO, e, in particolare, quelle attestanti, da un lato, la sostanziale irrilevanza del calo di fatturato registrato dall’attrice per poche migliaia di euro nell’anno 2009-2010, non necessariamente imputabile, in assenza di prove in tal senso, alla peraltro recentissima presentazione e commercializzazione del prodotto Beta, e, dall’altro, il suo considerevole incremento nell’esercizio successivo, sintomatico, quest’ultimo, di una progressiva e positiva penetrazione del mercato da parte dell’attacco NX, rivelatosi, di fatto, insensibile alla coeva presenza di prodotti concorrenti simili.

Quanto all’allegato minor incremento dei predetti fatturati rispetto alle previsioni tendenziali di periodo, si tratta di mere supposizioni non supportate da dati concreti e riscontrabili.

In ogni caso, non è dimostrato che il mancato raggiungimento dei livelli di fatturato attesi dall’impresa attrice sia dipeso, sul piano eziologico, dalla produzione e commercializzazione degli attacchi Beta, tenuto soprattutto conto della duplice circostanza che l’attacco ALFA Race era anch’esso un prodotto di recente produzione e quello concorrente è stato compresente sul mercato per pochissimi mesi, e, precisamente, dalla fine dell’anno 2009 (epoca di presentazione e produzione dell’attacco Haereo GO) alla metà dell’anno 2010, epoca di adozione della misura cautelare di inibitoria.

Un arco temporale così ristretto, in assenza di elementi probatori di segno contrario, induce, quindi, a ritenere insussistente o, comunque, non direttamente imputabile alla convenuta il pregiudizio come sopra allegato dall’attrice.

Quanto alla richiesta di condanna della convenuta Beta s.r.l. al risarcimento del danno in termini di reversione degli utili che quest’ultima ha conseguito attraverso l’illegittimo impiego delle informazioni aziendali riservate abusivamente sottratte, al riguardo va rilevata la mancanza di sufficienti allegazioni e prove circa il fatto che gli utili che, per stessa ammissione di parte, sono stati effettivamente realizzati da Beta s.r.l. sarebbero stati, in tutto o in parte, conseguiti dall’attrice in assenza di condotte anticoncorrenziali della convenuta, atteso che anche il prodotto NX di ALFA Race era stato immesso sul mercato appena pochi mesi prima della produzione e commercializzazione dell’attacco Haereo Go, e che, inoltre, esso non rappresentava l’unico prodotto idoneo a soddisfare le esigenze ed i gusti dei consumatori di riferimento, esistendo, per allegazione della stessa attrice, altre aziende operanti nel medesimo settore, detentrici di ampie quote di mercato i cui prodotti erano anch’essi oggetto di forte domanda.

In relazione, poi, al danno asseritamente sofferto in conseguenza del passaggio del XX alle dipendenze delle convenuta, sul punto, è sufficiente evidenziare come non costituisca oggetto della presente causa alcuna ipotesi di responsabilità da storno di dipendenti.

Per quel che concerne, infine, il danno non patrimoniale lamentato dall’attrice in termini di pregiudizio all’immagine commerciale dell’impresa, va, al riguardo, rilevato un insanabile deficit assertivo e, soprattutto, probatorio dal quale discende inevitabilmente la reiezione della relativa richiesta, basata, appunto, su allegazioni del tuto generiche ed indeterminate, prive di concreto riscontro istruttorio.

Va, invece, accolta la domanda di risarcimento del danno c.d. emergente costituito, nel caso di specie, dagli oneri e costi sostenuti dall’attrice per il conseguimento della prova dell’illecito anticoncorrenziale sopra accertato.

In particolare, all’attrice va riconosciuto il ristoro del danno equivalente all’importo di € 429,00, speso dall’attrice per l’acquisto dell’attacco Haerèo G0 presso Nuovi Gamma s.a.s. (cfr. doc. 77 fascicolo cautelare).

Pertanto, i convenuti Beta s.r.l. e XX vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell’attrice, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 429,00.

Trattandosi di importo dovuto a titolo di risarcimento del danno, costituente debito di valore, non liquidato all’attualità, la suddetta somma deve essere rivalutata secondo gli indici ISTAT dalla data del suo esborso da parte dell’attrice fino alla data della presente sentenza.

Inoltre, all’attrice spetta il risarcimento del danno da ritardato conseguimento della somma dovuta, da liquidarsi, in via equitativa, mediante attribuzione degli interessi di legge maturati sulla somma come sopra progressivamente rivalutata dalla data del fatto a quella della presente decisione.

Sull’importo come sopra complessivamente determinato, sono pure dovuti all’attrice gli ulteriori interessi legali dalla sentenza al saldo.

In ragione del tempo trascorso dall’epoca dei fatti, della loro ridotta estensione temporale e della loro indimostrata incidenza negativa sul patrimonio dell’attrice, si ritiene, invece, che le ulteriori misure invocate da quest’ultima, di pubblicazione della sentenza e di imposizione di penale pecuniaria, siano ipertrofiche e non consone alla reale entità della presente vicenda.

Infine, per quel che concerne le spese di lite, si ritiene che, in considerazione del parziale rigetto delle domande attrici e, comunque, dell’accertata responsabilità dei convenuti Beta e XX in ordine al l’illecito di cui all’art. 2598 n. 3 c.c., nel caso di specie, ricorrano le condizioni per disporre la loro parziale compensazione in misura del 50%, liquidando, come da dispositivo, il restante 50% a carico dei suddetti convenuti, in solido tra loro.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

DICHIARA

i convenuti XX e Beta s.r.l. responsabili, in concorso tra loro ex art. 2055 c.c., di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c., per sottrazione ed utilizzo di informazioni aziendali riservate di proprietà della società attrice.

INIBISCE

ai predetti convenuti il compimento di attività di progettazione, produzione, commercializzazione e pubblicizzazione di attacchi da scialpinismo, comunque denominati, contenenti i particolari costruttivi di cui ai disegni tecnici di proprietà dell’attrice relativi all’attacco da scialpinismo denominato “NX e versati in causa sub all. nn. 33-44, 46 e 94 bis., ordinando il ritiro dal commercio degli attacchi da scialpinismo già prodotti da Beta s.r.l. e recanti i particolari costruttivi di cui ai suddetti disegni tecnici.

CONDANNA

i suddetti convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell’attrice, a titolo di risarcimento del danno emergente, della complessiva somma di € 490,00, rivalutata e maggiorata di interessi legali nei termini precisati in motivazione.

RIGETTA

tutte le domande formulate dall’attrice nei confronti della convenuta Nuovi Gamma s.a.s., nonché le restanti domande proposte nei confronti di XX e Beta s.r.l.

DISPONE

tra la società attrice ed i convenuti XX e Beta s.r.l., la parziale compensazione delle spese processuali in misura del 50% e, per l’effetto, condanna i convenuti XX e Beta s.r.l., in solido tra loro, al rimborso in favore dell’attrice del restante 50% liquidato in € 2.000,00 per spese e € 13.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della IV Sezione Civile – Sezione Specializzata in Materia di Impresa, del Tribunale, il 22/07/2015.

Il Presidente est.

dott. Giovanni Salina

Pubblicata il 27/07/2015

 

 

 

 

Fideiussione, in taluni casi è possibile concedere nuovo credito al terzo senza l’autorizzazione del garante

Cassazione civile, sez. I, 02/03/2016,  n. 4112

Nella fattispecie la ricorrente, fideiussore del marito,  proponendo opposizione a decreto ingiuntivo, ha invocato l’art. 1956 cod. civ. per sottrarsi alle pretese della banca creditrice, ma la Corte d’Appello ha stabilito che la richiesta di autorizzazione ivi prevista doveva ritenersi nella specie irrilevante, tenuto conto che la moglie, stante il vincolo coniugale e di convivenza, era da considerare al corrente dell’aggravamento delle condizioni economiche del marito al punto da avere sostanzialmente assentito all’ulteriore credito.

La Corte di Cassazione ha confermato la correttezza di detta pronuncia. Diversamente da quanto eccepito nel ricorso, l’assenso del fideiussore, nel caso previsto dall’art. 1956 cod. civ., non impone la forma scritta, non potendosene affermare la configurazione in termini di accordo a latere del contratto bancario cui la fideiussione accede.

L’ipotesi contemplata dalla norma, che cioè il creditore, senza autorizzazione del fideiussore, abbia “fatto credito” al terzo pur sapendo che le condizioni patrimoniali di costui sono frattanto significativamente peggiorate, non è necessariamente equiparabile alla instaurazione di nuovi rapporti obbligatori tra il creditore e il terzo cui debba poi estendersi la garanzia per debiti futuri in precedenza prestata dal fideiussore.

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FORTE       Fabrizio                        –  Presidente   –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria                     –  Consigliere  –

Dott. ACIERNO     Maria                           –  Consigliere  –

Dott. TERRUSI     Francesco                  –  rel. Consigliere  –

Dott. NAZZICONE   Loredana                        –  Consigliere  –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4646-2011 proposto da:

D.R.G.  (C.F.  (OMISSIS)),   elettivamente

domiciliata in  ROMA, VIALE GORIZIA 14, presso  l’avvocato  SABATINI

FRANCO, rappresentata  e difesa dall’avvocato MARCHIONNE  LANFRANCO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

U.C.M.B. – UNICREDIT MANAGEMENT CREDIT BANK, nuova denominazione  di

U.G.C. BANCA S.P.A., e per essa UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK,

Fatto

 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.R.G. proponeva, in qualità di fideiussore e assieme al marito P.F., debitore principale, opposizione a un decreto ingiuntivo emesso dal presidente del tribunale di Pescara, su ricorso del Credito italiano s.p.a. (oggi Unicredit s.p.a.), per uno scoperto di conto corrente.

Eccepiva, per quanto in effetti ancora rileva, la propria liberazione dal vincolo, avendo la banca effettuato credito al garantito, senza autorizzazione di essa garante, per somme superiore all’affidamento, nonostante il mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore.

L’opposizione veniva rigettata dall’adito tribunale, salvo il riconoscimento del diritto degli opponenti alla detrazione di una piccola somma.

L’appello della D.R. è stato a sua volta respinto dalla corte d’appello de L’Aquila, la quale, con sentenza in data 26-11-2010, ha ritenuto inammissibile per novità la deduzione relativa all’illegittimità della pretesa di pagamento di una somma superiore al limite massimo garantito e infondata la doglianza con la quale era stata invocata la liberazione del fideiussore per obbligazioni future ai sensi dell’art. 1956 cod. civ..

A tal proposito la corte ha in modo assorbente considerato che la mancata richiesta di autorizzazione da parte della banca non poteva configurare una violazione contrattuale liberatoria, in quanto la conoscenza delle condizioni economiche doveva ritenersi “comune” a creditore (rectius, debitore) e a garante, ovvero presunta in ragione del vincolo coniugale e dello stato di convivenza. Questi fatti – invero pacifici in causa costituivano, a dire della corte d’appello, elementi presuntivi di rilevante gravità, non superati da altri di segno contrario, in ordine “alla conoscenza da parte del fideiussore dell’aggravamento delle condizioni economiche del debitore e del suo sostanziale consenso all’ulteriore credito”.

Contro la sentenza citata la D.R. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Unicredit s.p.a. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

  1. – Col primo mezzo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.per avere la corte d’appello erroneamente affermato la novità e di conseguenza l’inammissibilità di un profilo di censura, circa la pretesa di somme superiori al limite della garanzia, in verità mai prospettato.

Col secondo mezzo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 1956 cod. civ., della L. n. 385 del 1993, art. 117 e dell’art. 2697 cod. civ. per avere la corte d’appello errato quanto al profilo afferente l’estinzione della fideiussione.

La tesi esposta nel secondo motivo è che, diversamente da quanto sostenuto in sentenza, la speciale autorizzazione di cui all’art. 1956 cod. civ. imponeva la forma scritta, tenendo conto del sistema garantista e documentale attualmente in vigore per i contratti bancari e del fatto che detta autorizzazione riveste la qualifica di vero e proprio contratto in appendice alla fideiussione.

La ricorrente censura inoltre la decisione di merito nella parte in cui ha ritenuto che la conoscenza del garante circa l’aggravamento delle condizioni economiche del debitore avesse di per sè integrato l’autorizzazione citata, mentre la norma richiede che debba essere provata appunto la concessione dell’autorizzazione e non la conoscenza dello stato di aggravamento delle condizioni economiche dell’obbligato principale. In sostanza, ove anche fosse stata provata, nella fideiubente, la conoscenza dell’aggravamento, ella avrebbe potuto pur sempre negare l’autorizzazione per le future obbligazioni, e dunque in tal senso avrebbe dovuto essere comunque sollecitata a esprimersi dal creditore secondo il disposto di legge.

Sul piano logico-giuridico, poi, non poteva secondo la ricorrente giustificarsi la duplice affermazione della corte d’appello circa la presunzione di conoscenza della moglie in ordine alle condizioni economiche del marito e al conseguente consenso tacito alla concessione di ulteriore credito: dal primo punto di vista, si sarebbe stati dinanzi a una presunzione tutt’altro che grave precisa e concordante; dal secondo, a una illazione non poggiante su alcuna presunzione, stante che questa avrebbe dovuto riguardare un fatto positivo (l’autorizzazione) di cui nessuna dimostrazione era stata data.

  1. – Il ricorso è infondato in relazione al secondo motivo, il cui esame si palesa assorbente di ogni questione.
  2. – La ricorrente, fideiussore del marito, ha invocato l’art. 1956 cod. civ.per sottrarsi alle pretese della banca creditrice, ma la corte d’appello ha stabilito che la richiesta di autorizzazione ivi prevista doveva ritenersi nella specie irrilevante, tenuto conto che la moglie, stante il vincolo coniugale e di convivenza, era da considerare al corrente dell’aggravamento delle condizioni economiche del marito al punto da avere sostanzialmente assentito all’ulteriore credito.

Diversamente da quanto eccepito nel ricorso, l’assenso del fideiussore, nel caso previsto dall’art. 1956 cod. civ., non impone la forma scritta, non potendosene affermare la configurazione in termini di accordo a latere del contratto bancario cui la fideiussione accede. L’ipotesi contemplata dalla norma, che cioè il creditore, senza autorizzazione del fideiussore, abbia “fatto credito” al terzo pur sapendo che le condizioni patrimoniali di costui sono frattanto significativamente peggiorate, non è necessariamente equiparabile alla instaurazione di nuovi rapporti obbligatori tra il creditore e il terzo cui debba poi estendersi la garanzia per debiti futuri in precedenza prestata dal fideiussore.

Essa comprende anche la semplice modalità di gestione di un rapporto obbligatorio già instaurato col terzo, coperto dalla garanzia fideiussoria, e dunque non implica affatto un nuovo contratto nè tra la banca e il debitore, nè tra la banca e il terzo fideiussore.

La norma costituisce molto più semplicemente un’applicazione del principio di buona fede nell’esecuzione dei contratti (v. per tutte Sez. 1, n. 394-06) e perciò onera il creditore di un comportamento coerente col rispetto di tale principio nella gestione del rapporto debitorio, tale da non ledere ingiustificatamente l’interesse del fideiussore.

  1. – Questa corte ha peraltro da tempo chiarito che vi possono essere casi in cui la richiesta di speciale autorizzazione di cui all’art. 1956 cod. civ.non è necessaria perchè l’autorizzazione può essere ritenuta implicitamente o tacitamente concessa dal fideiussore. Il che è esattamente coerente col fatto che per l’autorizzazione, appunto, non è richiesta la forma scritta ad substantiam.

In guisa di simile principio è stato così affermato che i presupposti applicativi dell’art. 1956 cod. civ. non ricorrono quando, per esempio, in una stessa persona coesistono le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice, visto che la richiesta di credito, in tali casi, proviene sostanzialmente dalla persona fisica che somma la posizione di garante (v. Sez. 3, n. 7587-01, Sez. 1 n. 3761-06), donde la conoscenza della difficoltà economica del debitore devesi ritenere quanto meno comune.

Al di là di questa formula, sulla quale insiste la corte d’appello e che, invece, la ricorrente contesta in rapporto al distinto caso in cui il fideiussore sia il coniuge dell’obbligato, vi è che la ratio dell’insegnamento sta in ciò: che non è necessaria la richiesta di autorizzazione laddove possa ritenersi che vi sia già perfetta conoscenza, in capo al fideiussore, della situazione patrimoniale del debitore garantito.

Questo perchè tale perfetta conoscenza può essere considerata valida base di una presunzione di connessa autorizzazione tacita alla concessione del credito, desunta dalla possibilità di attivarsi mediante l’anticipata revoca della fideiussione per non aggravare i rischi assunti.

  1. – La corte d’appello non ha infranto i principi evocati, avendo appunto affermato, con apprezzamento di fatto non censurato sotto il profilo del vizio di motivazione, e dunque insindacabile in questa sede, che il consenso (id est, l’autorizzazione) del fideiussore, essendo questi coniuge convivente del debitore, al corrente della di lui aggravata condizione economica, dovevasi considerare in effetti sostanzialmente acquisito.

Se è vero che, in ipotesi di concessione del credito nonostante il deterioramento delle condizioni patrimoniali del debitore, la mancata richiesta di autorizzazione non può configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale può essere presunta comune al fideiussore, non è implausibile sostenere che tale sia anche, in relazione alle circostanze concrete, la condizione caratterizzante il coniuge dell’obbligato, ove sia desunta – come nella specie – dal legame tra debitore e fideiussore sorretto da vincoli stabili di comunione di vita e di interessi, tali da indurre a ritenere probabile – in mancanza di risultanze di segno contrario – sia la conoscenza sia il consenso del secondo.

Non si è in presenza, infatti, di una presunzione di secondo grado, notoriamente vietata, in quanto il fatto noto è costituito dalla stabile comunione di vita e di interessi tra fideiussore e debitore principale, cui segue la conoscenza del mutamento delle condizioni patrimoniali quale sintomo dell’autorizzazione tacita alla concessione del credito.

  1. – Tanto determina il rigetto del ricorso, assorbita rimanendo la questione prospettata nel primo motivo.

Le spese processuali seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 20 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2016