Mese: ottobre 2023

Cani aggressivi: la serie infinita di proroghe dell’ordinanza del Ministero della Salute

 

Il Ministero della Salute ha prorogato l’ordinanza contingibile e urgente del 6 agosto 2013, n. 209 concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani. La variante, rispetto alle precedenti versioni, pare essere l’inserimento, di mera completezza compilativa delle norme.

Il fondamento della necessità di prorogare l’ordinanza è indicato nella volontà di adottare misure di precauzione a tutela dell’incolumità pubblica, vulnerata da «frequenti episodi di aggressione da parte di cani e di incidenti, soprattutto in ambito domestico, legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari».

Il primo comma dell’art. 1 si riferisce al rapporto uomo-animale e alla duplice posizione di garanzia del primo: nei confronti del cane, per il suo benessere, e nei confronti di terzi, per i danni provocati dagli animali. Anche il secondo comma rimanda alla responsabilità del detentore. Seguono, al terzo comma, indicazioni di buon senso sulla gestione dei cani: informazioni, affidi consapevoli, guinzaglio, museruola. Il quarto comma si dedica alle deiezioni canine: igiene e buon senso.

Il quinto comma, che prevede percorsi formativi attivati da Comune e ATS che culminano con il rilascio di un c.d. patentino, appare il più innovativo.

Incarichi informativi vengono attribuiti dal comma sesto ai medici veterinari che informano gli interessati della possibilità di fare percorsi formativi e dovrebbero segnalare all’autorità sanitaria pubblica i cani che richiedono una valutazione comportamentale. Infine, il settimo comma impone la frequenza di corsi formativi ai proprietari di cani che si siano resi responsabili di episodi di morsicatura, aggressione o, non meglio definiti, “altri criteri di rischio”.

Completamente dedicato ai divieti è l’art. 2, tra i quali spicca l’addestramento di cani che ne esalti l’aggressività, la sottoposizione di cani a doping, le operazioni di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l’aggressività.

All’art. 3 l’ordinanza stabilisce che, fermo quanto previsto in materia di prevenzione della rabbia, i servizi veterinari attivano un percorso per verificare le condizioni psico-fisiche del cane e della corretta gestione da parte del proprietario. I servizi, in caso di rilevazione di rischio elevato, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico.

Occorre, inoltre, la formazione di un registro aggiornato dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressività, a cura dei servizi veterinari: i proprietari di tali cani devono stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile e hanno l’obbligo – in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico – di guinzaglio congiunto a museruola.

Gli animali inseriti in tale registro non possono essere posseduti o detenuti da soggetti particolari: delinquenti abituali o per tendenza, sottoposti a misure di prevenzione personale o di sicurezza personale, chi abbia riportato una condanna per delitto contro la persona o il patrimonio, se punibile con la reclusione fino a due anni, chi sia stato condannato per reati contro gli animali.

Tuttavia, l’art. 5  prevede che le disposizioni non si applicano ai cani in dotazione alle forze armate, di polizia, di protezione civile e dei Vigili del fuoco, da un lato, né ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili e ai cani a guardia di greggi e a conduzione di greggi, dall’altro.

Fondo Patrimoniale. Il debito contratto per l’esercizio dell’impresa o dell’attività professionale può vanificare  la tutela rappresentata dal Fondo patrimoniale ?

 

 L’importante  sentenza che si annota (  Cass., Sez. III, 28 settembre 2023, n. 27562  ) contribuisce all’affermazione del più recente orientamento della Corte di Cassazione, teso a stemperare il più rigoroso e risalente indirizzo che tendeva a fare rientrare nel concetto di “debito contratto per i bisogni della famiglia” anche i debiti contratti dall’imprenditore commerciale o dal professionista per l’esercizio dell’attività in quanto indirettamente destinato a fare fronte ai bisogni della famiglia (Cfr. tra le altre  Cass. Sez. III, 7/2/2013, n. 2970)

Giova puntualizzare, infatti, che, secondo la norma dell’art 170 cc, l’ombrello protettivo rappresentato dal fondo patrimoniale al quale sono stati destinati i beni, è opponibile soltanto per i debiti che il creditore conosceva essere “estranei”  ai bisogni della famiglia.

Il risalente orientamento tendeva a privilegiare una interpretazione ampia di bisogni della famiglia, facendovi rientrare le più ampie e varie esigenze dirette al pieno mantenimento e all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento delle sue capacità lavorative, con esclusione delle sole esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi (Cfr. Cass. civ., sez. I, 18 settembre 2001, n. 11683).

Secondo il più recente e maggiormente garantista  indirizzo della Cassazione, al quale aderisce l’ordinanza che si annota ( conforme tra le altre Cass. Civ. 2940/2021),  occorre  operare una valutazione caso per caso.

In sostanza, se è pur vero che nei bisogni familiari possono rientrare anche le obbligazioni assunte per il potenziamento della capacità lavorativa della famiglia, e, dunque, in un certo senso anche le obbligazioni contratte per finanziare l’attività professionale o imprenditoriale dei coniugi, è anche altrettanto vero che non vige, comunque, alcun automatismo, per cui ogni debito contratto per l’attività professionale o imprenditoriale può dirsi automaticamente contratto per far fronte al mantenimento del nucleo familiare.

Sarà compito, quindi, delle parti dare prova ( anche per via presuntiva), dal lato del debitore, che l’obbligazione contratta non è direttamente e immediatamente ricollegabile alle esigenze del nucleo familiare e, da parte del creditore, che il debito, invece, poteva portare  beneficio al bilancio della famiglia

la Corte afferma che, indipendentemente da ciò, occorre, comunque, un accertamento caso per caso, per ritenere l’estraneità dell’obbligazione professionale o d’impresa alle

necessità familiari.

Pertanto, se, ad esempio, uno dei coniugi abbia una propria attività professionale o artigianale esercitata in forma individuale e da questa tragga il reddito necessario a mantenere la propria famiglia potrebbe risultare più difficile sostenere che uno scoperto di conto corrente con la banca sia estraneo ai bisogni della famiglia.

Maggiori opportunità di sottrarre i beni conferiti al fondo alla garanzia del creditore, si presentano in caso di società di capitali.

In simili ipotesi, infatti,  l’obbligazione contratta ad esempio verso una banca non viene assunta dal coniuge per sè stesso, ma in favore di un soggetto giuridicamente terzo quale una società e sarà molto più difficile per il creditore dimostrare  la correlazione tra il debito contratto dalla società e i bisogni della famiglia.

Per leggere la sentenza accedere al seguente link

Impugnazione di testamento olografo e azione di riduzione nei confronti dei chiamati all’eredità

 

Con la sentenza che si annota il Tribunale ha affermato, tra gli altri il seguente principio di diritto: “Qualora la testatrice abbia previsto una preferenza nell’ambito della disposizione a favore di un figlio,  in applicazione del disposto dell’art. 558 secondo comma c.c. la disposizione testamentaria a suo favore si riduce solo nel caso in cui il valore delle altre non sia sufficiente ad integrare la quota riservata al legittimario pretermesso.”

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE PRIMA CI VILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Luciano Varotti                                                                                 Presidente

dott. Annamaria Casadonte                                                                     Giudice Relatore

dott. Giovanni Fanticini                                                                             Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. RG 1963/2011 promossa da:

TIZIO con il patrocinio dell’avv. ……

ATTORE

CONTRO

CAIO elettivamente domiciliato in CORSO MAZZINI N.15 a CORREGGIO presso il difensore Avv. GIOVANNI ORLANDI

MEVIO, con il patrocinio dell’avv. ….

SEMPRONIA   con  il patrocinio  dell’avv…….

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Per l’attore

contrariis reiectis voglia l’Onorevole Tribunale di Reggio Emilia, accertare e dichiarare l’inefficacia del testamento di De Cuius nei confronti dell’attore Tizio ridurre conseguentemente le disposizioni testamentarie della medesima affinché Tizio venga dichiarato erede di De Cuius nella misura di un terzo, in subordine determinarsi la diversa quota di eredità di De Cuius, spettante allo stesso Tizio.

In ogni caso dichiarare che a Tizio spetta la quota di un terzo di quanto dal De Cuius disposto in favore di Cicero,

Infine ricostruire l’asse ereditario di per De Cuius, ordinando a Caio e a chi emerga essere in possesso di beni ereditari, l’inventario e/o la ricostruzione dei medesimi.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di legge.

Si riporta alle istanze istruttorie già formulate insistendo per l’ammissione delle stesse.

Per il convenuto Caio:

Piaccia al Tribunale di Reggio Emilia, contrpriis reiectis:

  • in via principale respingere, in quanto in fondate in fatto e in diritto, le domande tutte articolate dall’attore con atto di citazione notificato in data 21 marzo2011;
  • in subordine accertare che la quota disponibile del relictum, per volontà testamentaria della defunta è devoluta a favore di Caio, stante l’azione di riduzione delle volontà testamentarie svolta da Tizio ;
  • accertare e dichiarare, operate le dovute detrazioni e la riunione fittizia delle donazioni e quant’altro, quale sia la quota del relictum spettante all’attore alla luce dette disposizioni testamentarie;
  • in via riconvenzionale, accertare che l’attore occupa senza titolo l’immobile posto in Novellara via G G , facente parte del relictum e condannare lo stesso al rilascio dell’immobile vuoto e libero di persone e cose;
  • in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che l’autore occupa abusivamente e comunque fa uso esclusivo dell’mmobi1e caduto in successione e per l’effetto condannarlo al pagamento di un equo indennizzo a favore di Caio;
  • in via riconvenzionale accertare e dichiarare che l’immobile caduto in successione, per lo stato di abbandono e di incuria in cui versa, ha subito un degrado e per l’effetto condannare l’attore a risarcimento dei danni patiti dal fratello convenuto;
  • condannare altresì l’attore al risarcimento di ogni ulteriore danno il pregiudizio arrecato alle ragioni del convenuto.

Con vittoria di spese competenze d’onorari di causa oltre le spese di CTU e CTP nessuna esclusa. ln via subordinata istruttoria, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato all’udienza del 6 febbraio 2014:

Per i convenuti Sempronia e Mevio:

Piaccia al Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, contrariis reiectis:

in via principale:

  • rigettare, in quanto infondata in fatto di diritto, le domande tutte svolte dall’autore Tizio, con atto di citazione notificato in data 18 marzo 2011:
  • in via subordinata, accertare e dichiarare, operate le dovute detrazioni e la riunione fittizia delle donazioni e quant’altro, quale sia la quota del relitto spettante all’attore alla luce delle disposizioni

In vie riconvenzionale :

  • condannare l’attore a lasciare l’immobile sito in Novellara via G G libero da persone e cose e alla riconsegna ai legittimi proprietari ;

In via riconvenzionale subordinato:

  • condannare l’attore a risarcire ai signori Sempronia e Mevio il danno, secondo l’importo che verrà determinata in corso di causa, anche eventualmente in via equitativa, dovuto all’omesso compimento delle ordinarie opere di conservazione dell’edificio caduto in successione e per il degrado che lo stesso dovesse subire;

In via riconvenzionale ulteriormente subordinata:

  • condannare l’attore a versare ai signori Sempronia e Mevio l’importo che verrà determinato in corso di causa ed anche eventualmente in via equitativa, a titolo indennizzo per l’occupazione abusiva dell’immobile e per il suo uso esclusivo.

Con vittoria di spese competenze d’onorari di causa oltre a spese di c.t.u. e CTP nessuna esclusa.

In via subordinata istruttoria, come da figlio di precisazione delle conclusioni depositato all’udienza del 6 febbraio 2014.

Concisa esposizione delle regioni di fatto e di diritto della decisione

  1. Il presente giudizio trae origine dall’atto di citazione notificato il 18 marzo 2011 da Tizio al fratello Caio nonché al figlio  Mevio in proprio e unitamente alla ex moglie Sempronia, anche in qualità di erede del figlio Cicero.
  2. Esponeva di essere figlio del De Cuius, deceduta in data 17 marzo 2010; che in data 8 giugno 2010 veniva pubblicato avanti al notaio X il testamento olografo vergato dalla defunta ed avente il seguente contenuto: “Io De Cuius, nomino quale erede per 1/2 il figlio Caio per la restante metà i nipoti Cicero e Mevio, la disposizione a favore di Caio ha preferenza in caso di riduzione. Correggio 7 marzo 2000 De Cuius.”
  3. Allegava che in applicazione delle disposizioni civilistiche alla defunta succedevano quali eredi legittimati i figli legittimi e che in virtù dell’articolo 537 del codice civile, gli spettava quantomeno un terzo dell’asse ereditario lamentava pertanto che le disposizioni testamentarie suddette fossero lesive della riserva di legittima a suo favore e pertanto conveniva i beneficiari delle disposizioni testamentarie al fine di conseguire la dichiarazione di inefficacia delle medesime nella parte lesiva della sua
  4. Aggiungeva, inoltre, che a seguito dell’intervenuto prematuro decesso del figlio Cicero, in data 16 giugno 2010, egli aveva altresì titolo per ottenere l’assegnazione della quota di un terzo dell’eredità che la testatrice De Cuius aveva devoluta in favore del figlio
  5. Infine, l’attore dopo aver richiamato le tre azioni distinte ed autonome riconosciute al legittimario pretermesso dalle disposizioni di cui all’articolo 553 – 564 c., formulata la domanda di ricostruzione giudiziale dell’asse ereditario di De Cuius tramite l’ordine a Caio e a chi emerga essere in possesso di beni ereditari, di redigere l’inventario e /o la ricostruzione dei medesimi.
  6. A seguito della notifica dell’atto di citazione si sono costituiti i convenuti Sempronia e Mevio che hanno contestato la fondatezza delle domande attoree rappresentando come l’attore fosse stato destinatario di ingenti aiuti ed elargizioni economiche da parte sia dell’ex moglie Sempronia che da parte della madre, aiuti economici stimabili in oltre € 000. Tali donazioni andavano imputate ai sensi dell’articolo 556 c.c. e 564 secondo comma c. c.
  7. Inoltre i convenuti formulavano in via riconvenzionale domanda di condanna dell’attore al rilascio dell’immobile sito in Novellara, oggetto di abusiva occupazione oltre che domanda riconvenzionale per il riconoscimento di un equo indennizzo per l’occupazione abusiva dello stesso esercitata dall’attore.
  8. Si è pure costituito il convenuto Caio che ha contestato la fondatezza della domanda attorea eccependo come l’attore avesse già in vita della madre defunta ottenuto più di quanto gli competerebbe in virtù della quota riservata.
  9. Eccepiva, altresì, che la testatrice aveva disposto che ”la disposizione a favore di Caio ha preferenza in caso di riduzione” con la conseguenza che doveva ritenersi assegnata al medesimo la porzione disponibile dell’eredità .
  10. Inoltre allegava come ai fini della determinazione detta porzione disponibile dovesse preventivamente operarsi la detrazione dei debiti ed in particolare delle spese funerarie per euro 5747,08 dallo stesso anticipate.
  11. In via riconvenzionale il medesimo convenuto Caio allegava – come già sostenuto dagli altri convenuti – che il fratello Tizio occupava senza titolo l’immobile sito in Novellara, facente parte del relictum e oltre a chiedere l’accertamento di tale abusiva occupazione, chiedeva la condanna dell’attore al pagamento di un equo indennizzo a proprio favore.
  12. Da ultimo e sempre in via riconvenzionale chiedeva l’accertamento dello stato di abbandono e di incuria in cui l’immobile versava a causa della condotta inadempiente alla cura del medesimo imputabile all’attore, il quale, conseguentemente doveva essere condannato al risarcimento di ogni ulteriore danno e pregiudizio arrecato alle sue ragioni proprietarie.
  13. La causa così articolata è stata istruita a mezzo dell’interrogatorio formale delle parti dopodiché è stata posta in decisione previa precisazione delle conclusioni come in epigrafe trascritta e rimessa al collegio per la decisione.
  14. Vanno preliminarmente richiamati i rimedi previsti dall’ordinamento a favore dell’erede legittimario pretermesso. Tali rimedi sono costituiti, in particolare, dall’azione di riduzione in senso stretto, avente lo scopo di far dichiarare l’inefficacia delle disposizioni testamentarie e delle donazioni lesive della legittima; dall’azione di restituzione contro i beneficiari delle disposizioni lesive ridotte e dall’azione di restituzione contro i terzi acquirenti da questi ultimi, aventi entrambe lo scopo di recuperare, previo vittorioso esperimento dell’azione di riduzione, i beni costituenti l’oggetto delle disposizioni lesive riportandoli nel patrimonio del legittimario; e ció in conformità al principio del diritto alla reintegrazione della quota di legittima in natura desumibile  dalla  lettura  sistematica  delle  norme  contenute  nella  sezione  recante  “la reintegrazione della quota riservata ai legittimari” con particolare riguardo alle disposizioni degli 560, 561 e 563 c.c.

15.            In tale prospettiva la domanda svolta dall’attore va ricondotta al primo dei suddetti rimedi, volto cioè a far accertare il suo diritto personale a  partecipare alla successione necessaria in qualità di figlio della defunta al quale spetta la riserva di un terzo.

  1. Poichè con la disposizione testamentaria la madre ha disposto del  suo patrimonio assegnandolo per metà al figlio Caio e per la restante metà ai nipoti Mevio e Cicero, è evidente la lesione patita dalla quota di legittima che per legge spetta all’altro figlio, odierno attore, al quale non residua alcunché.
  2. (Omissis)…..
  3. Va peraltro osservato come la testatrice abbia previsto una preferenza nell’ambito della disposizione a favore del figlio Caio, con la conseguenza che in applicazione del disposto dell’art. 558 secondo comma c.c. la disposizione testamentaria a suo favore si riduce solo nel caso in cui il valore delle altre non sia sufficiente ad integrare la quota riservata al  legittimario .    In altre parole, la testatrice ha ritenuto che la parte di riserva ed una parte della disponibile siano devolute al figlio Caio e che solo quanto devoluto ai nipoti potesse, in caso di riduzione, essere inciso.
  4. Ebbene, poiché la quota assegnata ai nipoti Cicero e Mevio è pari alla metà dell’eredità della defunta, ed è quindi superiore al terzo, deve ritenersi che la riduzione di tale disposizione sia sufficiente ad assicurare la legittima spettante all’attore.
  5. Pertanto le disposizioni testamentarie vanno dichiarate inefficaci per la sola parte relativa ai nipoti Cicero e Mevio, disponendo che esse siano inefficaci nei confronti dell’attore per la parte in cui prevedono la devoluzione ad essi della quota di un terzo dell’eredità della defunta De Cuius.
  6. Ne deriva che l’attore va considerato chiamato all’eredità del De Cuius nella misura di un terzo, unitamente al fratello Caio, che è, peró, erede per la metà ed ai figli Mevio e Cicero che restano eredi per la residua parte di un sesto.
  7. Per quanto riguarda poi l’accertamento della quota di eredità spettante all’attore sulla quota ereditata dal figlio Cicero, deceduto dopo l’apertura dell’eredità, deve rilevarsi che in mancanza di discendenti, da un canto, non opera l’istituto della rappresentazione di cui all’art. 468 c.c. mentre , dall’altro, ed attesa la mancanza di testamento opera la successione legittima.
  8. Né può fondatamente invocarsi l’accrescimento tra coeredi posto che esso presuppone l’istituzione di più eredi nell’universalità dei beni senza determinazione di parti o in parti uguali, presupposto di fatto che nel caso di specie non ricorre.
  9. Pertanto, in applicazione delle disposizioni sulla successione legittima e, in particolare, dell’art. 571 c.c. che regola la fattispecie del concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle, la quota di Cicero, pari ad un dodicesimo, deve essere ripartita per capi fra i tre eredi legittimi in modo che ai genitori spettino i 2/36 (superiore alla metà come richiesto dalla norma applicata) ed al fratello Mevio 1/36. All’autore in questo caso spetterà la quota di 1/36 sulla parte di eredità del De Cuius devoluta a Cicero.
  10. In definitiva e ricapitolando, deve concludersi che l’eredità di De Cuius deve essere ripartita fra Caio nella misura di l8/36, Tizio nella misure di 13/36 ( 12/36 quale coerede in proprio e 1/36 quale erede legittimo di Cicero), Mevio per 4/36 ( 3/36 quale coerede in proprio e I/36 quale erede legittimo del fratello Cicero) e fra Sempronia nella misura di 1/36 quale erede legittimo del figlio Cicero.

( Omissis)

P.Q.M

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

  1. dichiara l’inefficacia delle disposizioni testamentarie del testamento di De Cuius nella parte in cui devolvono a favore dei nipoti Mevio e Cicero la quota di eredità pari ad un mezzo;
  2. accerta che l’eredità di De Cuius deve essere ripartita fra Caio nella misura di 18/36, Tizio nella misura di 13/36 ( 12/36 quale coerede in proprio e 1/36 quale erede legittimo di Cicero), Mevio per 4/36 ( 3/36 quale coerede in proprio e 1/36 quale erede legittimo del fratello Cicero) e Sempronia nella misura di 1/36 quale erede legittimo del figlio Cicero;
  3. dichiara inammissibili tutte le altre domande proposte dalle parti;
  4. compensa integralmente fra le parti le spese di

REGGIO EMILIA, 21 agosto 2014

Il Giudice Relatore

dott. Annamaria Casadonte

 

Carta di credito clonata: quale diligenza è richiesta all’esercente nel rapporto con il cliente che si avvale di una carta di credito per il pagamento del prezzo di un bene o servizio?

La Cassazione ( con sentenza  10 luglio 2023, n. 19400  ) è intervenuta “sui rapporti contrattuali tra l’emittente di una carta di credito e l’esercente stabilendo che quest’ultimo, nell’accettare i pagamenti da parte dell’apparente titolare della carta, è tenuto all’adempimento del contratto secondo il criterio di cui all’art. 1176 c.c., usando la diligenza del buon padre di famiglia.”

IL CASO. Il caso sottoposto all’attenzione della Corte nasce da un ricorso presentato da un gioielliere, soccombente in appello, che chiedeva ad American Express il pagamento della somma di € 24.607,50. Tale era l’importo oggetto di transazioni commerciali tra il ricorrente ed un presunto cliente, avvenuto a mezzo carta di credito (che successivamente risultava clonata) gestita da American Express.

Impugnava la sentenza l’emittente della carta di credito, rilevando come il gioielliere avrebbe ripetutamente violato il dovere di diligenza sancito dall’art. 1176 c.c.: in primis, non avrebbe annotato sullo scontrino fiscale gli estremi del documento del (presunto) titolare della carta, come invece prescritto dal contratto POS. Secondariamente, evidenziava American Express, il cliente, con lo stesso esercente, aveva eseguito cinque diverse transazioni in due giorni differenti, pertanto (con operazioni verosimilmente sospette per via del numero e della reiterazione in breve arco di tempo) sarebbe stato violato più di una volta il divieto di frazionamento delle spese prescritto dalla clausola contrattuale prodotta in giudizio. Infine, il ricorrente avrebbe omesso di annotare gli estremi del documento di identificazione sullo scontrino.

La Corte condivide l’analisi logico- giuridica illustrata nella sentenza impugnata, riprendendo i principi di diritto in materia di buona fede nell’esecuzione del contratto (Cass. civ. sentenza n. 16102/2006; Cass. civ., sentenza n. 694/2010). In presenza di operazioni sospette, il gioielliere avrebbe dovuto adottare misure più adeguate ed incisive per il rispetto delle cautele imposte dalle condizioni contrattuali.

Alla luce delle suddette evidenze, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

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L’obbligo di vigilanza del direttore dei lavori deve essere esplicato in corso d’opera oppure può bastare l’intervento ad opera ultimata?

 

La sentenza ( Cass. Civ. sez. III, 24 maggio 2023, n. 14456  ) che si segnala consente di fare luce anche sulla modalità di svolgimento dell’opera del Direttore lavori, laddove la Corte era chiamata decidere se sia sufficiente un suo intervento alla fine dei lavori per la verifica dell’opera oppure se la contestazione all’appaltatore di eventuali vizi o difetti dell’opera debba avvenire nel corso dei lavori.

Il principio di diritto che si estrapola dalla pronuncia può essere sintetizzato come segue:

In tema di appalto, l’obbligo del direttore dei lavori di controllare che la realizzazione delle opere avvenga secondo le regole dell’arte – dovendo attuarsi in relazione a ciascuna delle fasi di realizzazione delle stesse opere e al fine di garantire che queste ultime siano realizzate senza difetti costruttivi – sussiste in corso d’opera e non ex post, ad opere ultimate.”

IL CASO. I committenti di un appalto convennero in giudizio l’impresa appaltatrice per sentirla condannare al risarcimento dei danni per vizi dei lavori di costruzione di un immobile di loro proprietà, nonché al pagamento dei danni per ritardata ultimazione degli stessi lavori.

L’impresa convenuta si costituì, chiedendo la chiamata in causa del direttore dei lavori per essere dallo stesso manlevata, risultando i ritardati tempi di consegna conseguenti a carenze nella progettazione.

Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente la domanda attorea, ritenendo responsabile anche il direttore dei lavori per non aver mosso contestazioni all’appaltatore con riferimento ai vizi di costruzione accertati.

La Corte di Appello riformava la sentenza di primo grado, relativamente alla posizione del direttore dei lavori, sul rilievo che “a distanza di circa un mese dalla consegna dei lavori, aveva contestato tali difetti all’appaltatrice in tre distinti verbali di contestazioni”.

Proposto ricorso in Cassazione da parte dei committenti, i giudici di legittimità osservano che il dovere di vigilanza del direttore dei lavori deve manifestarsi in corso d’opera, ritenendo quindi irrilevanti le contestazioni postume.

Per la lettura della sentenza segue qui