Categoria: Tutela del credito

Cessione di crediti in blocco – NPL – Banche

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA

Il Giudice di Pace di Reggio Emilia, nella persona della Dr. Rita Rosa ha pronunciato la seguente             sentenza

nella causa iscritta nel ruolo generale affari contenziosi con il n. 3718/20198 promossa da Caio rappresentato e difeso dall’Avv.. Giovanni Orlandi in forza di procura alle liti in calce all’atto di citazione in opposizione ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, a Correggio (Reggio Emilia), Corso Mazzini n. 15

  • parte attrice opponente

CONTRO

Istituto Finanziario S.R.L. tramite il procuratore della Tizio Srl    in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall’Avv. AO e dall’avv. RZ in forza di procura in calce all’opposto ricorso per ingiunzione ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in………

  • parte convenuta opposta
  • OGGETTO: Opposizione a D.l. n. 781/2019.

CONCLUSIONI

Per parte attrice opponente: “Voglia rill.mo Giudice, ogni contraria istanza respinta e disattesa: a) accertare e dichiarare la carenza della titolarità del diritto dedotto in giudizio in capo alla Istituto Finanziario Srl e per l’effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto (D.l. n. 781/19 del Gdp di Reggio Emilia) poiché emesso in difetto dei requisiti di legge; b) in subordine respingere le domande tutte avanzate dalla Istituto Finanziario Srl  in quanto prive di fondamento giuridico e conseguentemente revocare il decreto opposto (D.l. n. 781/19 del Gdp di Reggio Emilia). Con vittoria di spese e compensi professionali di causa. ”

Per parte convenuta opposta: “Voglia Nll.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: In via preliminare nel merito: concedere la provvisoria esecutorietà dell’opposto decreto ingiuntivo n. 781/2019 emesso in data 8/04/2019 dal Giudice di pace di Reggio Emilia, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 648 c.p.c.. In via principale nel merito rigettare l’opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi indicati in narrativa e per l’effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 781/2019 emesso in data 8/04/2019 dal Giudice di pace di Reggio Emilia. In via subordinata, nel merito, in ogni caso il sig. Ghirardini al pagamento in favore dell’Istituto Finanziario  s.r.l. della diversa, maggior o minore somma che risulterà all’esito dell’espletanda istruttoria. In ogni caso con vittoria spese e compensi oltre spese generali, iva e epa come per legge nonché successive occorrende. ”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il sig. Caio ha citato in giudizio la società Tizio s.r.l. quale procuratore di Istituto Finanziario  s.r.l. per l’udienza del giorno 14/11/2019 (differita d’ufficio all’udienza del 18/11/2019), presentando tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. 781/2019 con cui il Giudice di Pace di Reggio Emilia in data 8/04/2019 ingiungeva il pagamento della somma di euro 4.458,37 a titolo di somma capitale oltre interessi moratori legali dalle date di scadenza indicate in fattura al saldo.

Parte attrice opponente eccepiva la carenza di titolarità del diritto dedotto in giudizio in capo ad Istituto Finanziario s.r.l. mancando una analitica elencazione dei crediti oggetto della domanda, eccepiva l’inefficacia della cessione per invalidità della notifica/inefficacia dell’intervenuta cessione ex art. 1264 c.c. ed infine la prescrizione del diritto di credito e concludeva chiedendone la revoca o la dichiarazione di nullità e/o inefficacia.

In data 4/11/2019 si costituiva in giudizio la società  Istituto Finanziario s.r.l. sottolineando come il credito vantato fosse stato oggetto di cessione del credito in virtù di operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 I. n. 130 del 30/04/1999 ed art. 58 T.U.B. i cui obblighi pubblicitari erano stati assolti con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, producendo tale adempimento gli effetti indicati ex art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti e contestando il fondamento dell’eccezione di prescrizione, interrotta dalle lettere raccomandate in data 12/01/2017. Ribadiva la sussistenza del credito insistendo nelle conclusioni esposte.

Con ordinanza riservata del 22/11/2019 il G.d.p. revocava l’esecutività del D.l. opposto erroneamente dichiarata in data 16/07/2019 in pendenza di opposizione incardinata in data 8/07/2019.

All’udienza del 16/12/2019 il Gdp rigettava la richiesta di provvisoria esecutività del D.l. opposto e di concessione di termini ex art. 320 c.p.c. e ritenuta la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione fissava udienza di precisazione delle conclusioni.   All’udienza del giorno 17/02/2020, il Giudice tratteneva la causa per la decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.

***

Ai sensi dell’art. 4 della legge I. n. 130 del 30/04/1999 si applicano, infatti, alle cartolarizzazioni le disposizioni contenute nell’articolo 58, commi 2,3 e 4, del T.U.B. che recita: “La banca cessionaria dà notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d’Italia può stabilire forme integrative di pubblicità. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall’arì. 1264 del codice civile.”

Questa disposizione, dunque, prevede nei confronti dei debitori ceduti un’efficacia ex lege della cessione, in deroga all’art. 1264 c.c., dal momento della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, senza necessità della notifica e dell’accettazione della cessione da parte del debitore ceduto.

Il D.l. n. 781/2019, oggetto di opposizione, è stato emesso sulla base copia della G.U. parte seconda n. 145 del 10/12/2016 contenente l’avviso della comunicazione di acquisto da parte di Istituto Finanziario da  Gamma Srl ., società costituita ai sensi della legge della cartolarizzazione, di un generico portafoglio crediti pecuniari (per capitale, interessi maturati e maturandi, accessori, spese e quant’altro spettante ivi incluso il diritto al recupero di eventuali spese legali e giudiziali e delle altre spese sostenute in relazione al recupero, comunque dovuti per legge o in base al rapporto da cui originano, sue successive modifiche, integrazioni, con ogni pattuizione relativa e/o ai sensi dei successivi provvedimenti giudiziali) che  Gamma Srl aveva precedentemente acquistato in blocco ai sensi della legge sulla Cartolarizzazione da Unicredit Credit Management Bank s.p.a., costituito da tutti i crediti derivanti da contratti di finanziamento di varia tipologia ed altri contratti bancari risultanti nella titolarità di Arena che, alla data del 25/10/2016, non fossero stati integralmente soddisfatti o comunque estinti e non avessero formato oggetto di accordi stragiudiziali e della copia del rapporto a sofferenze della posizione di Ghirardini Graziano da parte di Unicredit dal 7/02/2008 al 31/10/2016.

Se il D.l. è stato concesso in conformità alle condizioni di legge prescritte dagli artt. 634 c.p.c. ss. tuttavia, con l’opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l’emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso.

In tema di onere della prova poi, ai sensi dell’art. 2697 c.c., grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre incombe sul convenuto l’onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.

Oggetto di controversia è innanzitutto la titolarità del rapporto contrattuale oggetto di cessione in capo a Istituto Finanziario s.r.l. ai sensi e per gli effetti della legge sulla Cartolarizzazione.

A parere del giudicante l’opposizione di Caio  è fondata e merita accoglimento.

La società opposta, come anticipato, ha prodotto con il fascicolo monitorio copia della G.U. parte seconda n. 145/2016 (doc. n. 1 fascicolo monitorio) e della procura speciale alla società Credit Base International s.r.l. con sigla C.B.I. S.R.L. a riscuotere i crediti (doc. n. 2 fascicolo monitorio) ma non ha ritenuto di produrre né l’atto di cessione dei crediti né altro documento a riprova che il credito azionato sia compreso tra quelli oggetto della cessione.

La sola copia del rapporto a sofferenze di  Caio nei confronti di Unicredit dal 7/02/2008 al 31/10/2016 non è idonea di per sé sola a dimostrare né quale tipologia di rapporto contrattuale fosse intercorso tra Unicredit e Caio né la congruità dell’importo preteso né, prima ancora, che la posizione dell’attore opponente sia stata effettivamente oggetto della cessione prò soluto e, conseguentemente, la titolarità del rapporto in capo ad Istituto Finanziario  s.r.l..

Per tali motivi, in mancanza di prova della sussistenza del credito ceduto in capo a Istituto Finanziario s.r.l. l’opposizione deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo deve essere revocato.

Resta assorbita ogni ulteriore eccezione.

Le spese del presente procedimento di opposizione seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Reggio Emilia, definitivamente pronunciato, nel procedimento di opposizione a D.l. n. 781/2019 proposta da Caio nei confronti di Istituto Finanziario S.R.L ogni contraria e diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:

accoglie l’opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 781/2019 emesso dal Giudice di Pace di Reggio Emilia.

Dichiara tenuta e condanna Istituto Finanziario s.r.l. in persona del l.r.p.t. alla rifusione delle spese processuali nei confronti di parte attrice opponente che liquida in euro XXXXXX, per compensi professionali oltre spese generali, Iva se dovuta e Cpa come per legge.

Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.

Reggio Emilia,   li 4 Marzo 2020

Tulela del credito. Il Nuovo Portale delle vendite pubbliche

D’ora in avanti sarà obbligatoria la pubblicazione delle vendite immobiliari sul Portale delle Vendite Pubbliche.

Questi gli indirizzi per collegarsi al sito: https://venditepubbliche.giustizia.it/pvp/

oppure :  https://pvp.giustizia.it/pvp/

Si tratta di un sito web  predisposto dal Ministero della Giustizia per la pubblicità delle vendite dei beni delle procedure esecutive e concorsuali in genere.
 Avrà la funzione, altresì, di consentire la prenotazione delle visite e per la successiva vendita mediante asta telematica.

Il Ministero dovrà ora attivare i flussi di trasmissione dati tra il Portale delle Vendite Pubbliche e i singoli portali privati dedicati alle pubblicità delle vendite e alla gestione delle vendite telematiche dei siti iscritti nell’elenco ministeriale, così da raggiungere un altro importante risultato nella digitalizzazione della giustizia e nella trasparenza dei dati, a tutela del mercato dei crediti.

 

 

Tutela de credito. Quale il rimedio se il debitore cede l’azienda a terzi ?

Sovente capita di imbattersi in casi di cessione d’azienda o di ramo d’azienda strumentali  posti in essere da società o imprese indebitate.

In questo caso ai creditori insoddisfatti non resta sovente altra alternativa che rivolgersi al cessionario per riscuotere i loro crediti.

E’ altrettanto frequente, tuttavia, soprattutto quando l’operazione è finalizzata ad eludere la garanzia del credito, che il cessionario tenda a sottrarsi .

Per inciso e brevemente riepilogando la disciplina civilistica,  occorre sottolineare che ai sensi dell’articolo 2560 c.c. – fermo restando che l’alienante non è liberato dai debiti, inerenti l’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che creditori vi abbiano consentito –  nel trasferimento dell’azienda commerciale, l’acquirente dell’azienda stessa risponde dei debiti suddetti a condizione che essi risultino dai libri contabili obbligatori.

Proprio questo è il punto. Infatti, spesso accade che il cessionario corresponsabile non collabori e resista, mentre l’onere della prova (che il debito risulti dei libri contabili) grava sul creditore.

Può accadere quindi che il dì cessionario affermi di non avere ricevuto la copia delle scritture contabili perché, ad esempio, le stesse sono andate smarrite (tra l’altro i piccoli imprenditori non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili).

Ora, la giurisprudenza interpreta la norma dell’articolo 2560 c.c. in maniera restrittiva, nel senso che non consente di ovviare altrimenti alla prova dell’annotazione del debito sulle scritture contabili (ad esempio per via testimoniale o anche semplicemente dimostrando che il cessionario sapeva). Lo stesso consolidato indirizzo tende a ritenere che “i libri contabili obbligatori” sono soltanto quelli previsti dall’articolo 2214 cpc vale a dire il libro giornale e il libro inventari e non altri tra i quali ad esempio registro Iva acquisti, e   persino che la inesistenza per qualunque ragione delle scritture contabili preclude il sorgere della responsabilità del cessionario.

Aggiungersi che i libri contabili non sono documenti pubblici e per questo i terzi non possono accedervi.

In questo quadro complesso si inserisce la sentenza che si annota, di indubbio interesse perché suggerisce una  soluzione per aggirare gli ostacoli che la  rigida normativa civilistica ( applicata in maniera, per lo più intransigente , dalla giurisprudenza)  detta per disciplinare il regime dei crediti nel contesto della cessione d’azienda.

Secondo il Tribunale di Parma, infatti, il giudice può desumere argomenti di prova ai sensi dell’articolo 116 cpc in pregiudizio della parte ( in genere il cessionario)  che non abbia ottemperato ( e quindi si sia sottratto)  all’ordine  di esibizione  in giudizio delle scritture contabili dell’azienda ceduta), dovendosi ritenere ammessi i fatti che avrebbero dovuto essere dimostrati attraverso le scritture contabili non esibite.

A tale proposito la Corte territoriale richiama anche un precedente conforme della Corte di Cassazione (Cass. n. 188 del 1996) .

Altri rimedi esperiti, da creditori che hanno subito il depauperamento del patrimonio aziendale, per contrastare manovre elusive della garanzia del credito, nella casistica sono l’azione revocatoria del contratto di  cessione d’azienda e l’azione di responsabilità dei creditori verso gli amministratori che hanno ceduto l’azienda.

V’è da osservare, per inciso, che la soluzione suggerita da questa sentenza non può trovare applicazione laddove la cessione d’azienda riguarda la piccola impresa per la quale non vige l’obbligo della tenuta delle scritture contabili civilistiche.

Testo della sentenza

Tribunale Parma, 23 agosto 2016 – Giud. Cicriò – Euroaudiomedical Service 2008 seri (avv. Borri) – BT Enia Telecomunicazioni spa (avv. Cantelli).

Azienda – Cessione di ramo – Omessa esibizione dei libri contabili – Responsabilità per debiti

Omissis.Motivi della decisione.

L’appello non è fondato. Con ordinanza del 6 luglio 2010 il giudice di pace ordinò ad EuroAudioMedical srl in liqui­dazione c all’attuale appellante Euroaudiomedical Service 2008 seri {rispettivamente cedente e cessionario del ramo di azienda giusta atto del 15 gennaio 2009) l’esibizione in giudizio dei libri contabili obbligatori relativi agli esercizi 2003 – 2005 della società cedente. Risulta pacifico, per quanto rileva in questa sede, che l’appellante non ebbe ad ottemperare a tale richiesta (correttamente notificata presso la sua sede legale) e la sua asserzione di non esserne nella disponibilità della documentazione richiesta è del tut­to destituita di credibilità posto che in base a minimi criteri di avvedutezza nelle transazioni commerciali, è da ritenere che una società che acquisisca un ramo di azienda, rispon­dendo dei debiti sociali dell’alienante ove risultanti dai libri contabili obbligatori ex art. 2560 secondo comma cc, ne­cessariamente si premunirà di acquisire e compulsare gli stessi prima di determinarsi a procedere alla stipula per poi conservarli al fine di poterli opporre ad eventuali cre­ditori. Ciò secondo l’appellante non sarebbe avvenuto nel caso in esame e la deduzione di essersi accontentata delle dichiarazioni del legale rappresentante della cedente circa l’inesistenza di debiti a carico del ramo di azienda non è minimamente credibile, se non volendo ritenere, anche alla luce degli stretti rapporti di parentela tra gli amministratori delle due società, che la cessione sia stata architettata al fine di frodare i creditori della cedente. Si può quindi condividere la valutazione operata dal giudice di prime cure se­condo cui l’appellante volontariamente abbia omesso di procedere alla produzione in giudizio delle scritture conta­bili, con la conseguenza che tale condotta possa assurgere quale argomento di prova ai sensi dell’art. 116 secondo comma epe, dovendosi ritenere ammessi i fatti che avreb­bero dovuto essere dimostrati attraverso le scritture conta­bili non esibite.

La giurisprudenza intatti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 188 del 1996), dall’ingiustificata inottemperanza all’ordine di esibizione emesso ai sensi dell’art. 210 cod. proc. civ, ha ritenuto che il giudice possa desumere argomenti di prova, ai sensi dell’art. 116 c.p.c, in pregiudizio della parte che non vi abbia ottemperato, in base al principio della vici­nanza della prova (Sez. 2, Sentenza n. 20110 del 02/09/ 2013) ed alla leale collaborazione delle parti con il giudice.

L’appello deve pertanto essere respinto dovendosi ritenere sussistente la responsabilità dell’appellante per i debiti re­lativi all’azienda ceduta ai sensi dell’art. 2560 secondo com­ma ce, il che assorbe il secondo motivo di appello. – Omìssis

 

 

Tutela del credito. La data certa del credito nell’ammissione al passivo del fallimento. Cassazione Sez.Un. 20 febbraio 2013, n. 4213

Come si evince dalla massima riportata in apertura, con l’importante arresto giurisprudenziale in commento gli ermellini hanno affermato i seguenti principi:

  1. il curatore del fallimento è terzo in quanto svolge una funzione di gestione del patrimonio del fallito rappresentando anche e soprattutto gli interessi della massa creditoria nella sua veste di incaricato istituzionalmente alla formazione dello stato passivo (il che implica che nei suoi confronti non può essere invocata la norma dell’art 2710 cc secondo la quale i libri contabili fanno prova tra imprenditori ed i rapporti inerenti l’esercizio dell’impresa);
  2. il requisito della data certa di scritture è configurabile come elemento impeditivo (e non costitutivo) del riconoscimento del diritto perché altrimenti si renderebbe impossibile o estremamente difficoltoso l’esercizio del diritto stesso da parte del creditore istante tanti caratteri peculiari dei rapporti commerciali in relazione ai quali il legislatore ha previsto agevolazioni probatorie per agevolare gli scambi;
  3. le riconoscimento del carattere impeditivo delle riconoscimento del diritto di credito implica che sollevata l’eccezione (sull’ammissibilità del credito) da parte del curatore (o del Giudice delegato) occorrer instaurare il contraddittorio tra le parti sul punto.

Alla luce dei principi sopra riferiti, il problema dell’ammissione del credito commerciale al passivo del fallimento può presentare non poche difficoltà ove si consideri che se ben vero che le fatture fiscali i documenti di accompagnamento sono equiparate le scritture contabili, secondo la giurisprudenza detti documenti pur se regolarmente tenuti, “non hanno valore di prova legale a favore dell’imprenditore che le ha redatte, spettando sempre la loro valutazione al libero apprezzamento del giudice, ai sensi dell’art. 116, primo comma, cod. proc. civ. . Non solo. Sovente, dalla stessa giurisprudenza, è stata ritenuta irrilevante ai fini dell’art. 2704 c.c. l’autenticazione notarile apposta alle fatture prodotte dal creditore poiché successiva alla data di dichiarazione di fallimento.

La sentenza in commento, pertanto, richiamando un principio già espresso in precedenza da altra pronuncia delle Sezioni Unite conclude affermando che il creditore, interessato all’insinuazione del proprio credito sulla base di documenti relativi a un rapporto commerciale sorto prima della dichiarazione di fallimento, deve agire rispettando la cd. “regola della certezza e computabilità” della data ex art. 2704 c.c.

Per mitigare il rigore di tale considerazione giova tuttavia sottolineare che la norma in oggetto non contiene una elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di un atto tra privati non autenticato ( come una scrittura privata, un contratto o un credito) debba ritenersi certa rispetto a terzi, e molteplicii pronunce hanno ritenuto che debba essere demandata al giudice del merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto diverso dalla registrazione, idoneo, secondo l’allegazione della parte, a dimostrare la certezza della data (ex multis Cassazione Civile, Sezione I, 22 Ottobre 2009 n. 22430) .

Così si è ritenuto che in assenza delle situazioni tipiche di certezza previste dall’articolo 2704 del Codice Civile, il fatto idoneo a stabilire in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento in sede di contenzioso, potesse essere oggetto di prova per testi o anche per presunzioni, purchè, ha affermato la Suprema Corte in un recente arresto ( Cass. n. 19656 del 1 Ottobre 2015 ), il fatto dedotto in giudizio per integrare la prova sia munito di una certa attitudine probatoria, il che non succede quando le prove allegate siano rivolte, in via indiziaria e induttiva, a provocare un giudizio di mera verosimiglianza della data apposta sul documento.

 

Tutela del credito. Un SMS può rappresentare prova del credito ?

Decreto ingiuntivo n. 4330/2016 del 24/11/2016 del Tribunale di Genova

Il Giudice “Rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo liquido ed esigibile considerato che sussistono le condizioni di ammissibilità previste dall’art. 633, 634, 641 c.p.c. ma non quelle di cui all’art. 642 risultando gli sms prodotti di ignota provenienza…ingiunge a …..”

Il Tribunale, nella fattispecie, ha concesso il decreto ingiuntivo in forma  non provvisoriamente  esecutiva ravvisando in un  messaggio SMS un principio di riconoscimento del debito, ma non una prova certa.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza ligure perché il documento informatico, e dunque anche un SMS, possa fare piena prova, occorre poter riconoscere la provenienza e nella fattispecie la provenienza dei messaggi era possibile ma non accertata.

Fornire prova certa dell’effettiva provenienza di un messaggio da una determinata persona non è cosa semplice specie nell’ambito di un procedimento d’ingiunzione caratterizzato da istruzione sommaria e da assenza di contraddittorio.

Testo del provvedimento

Il Tribunale di Genova Sezione seconda In composizione monocratica

Numero 14885/2016 del Ruolo D.I.

Letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da

rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile; considerato che sussistono le condizioni di ammissibilità previste dall’art. 633, 634, 04ic.p.c., ma non di quelle di cui all’an. 642 risultando gli sms prodotti di ignota provenienza;

Ingiunge a

« Caio    di pagare alla parte ricorrente, entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del presente decreto:

la somma di Furo 875,00 oltre interessi legali dalla dómanda al saldo; le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in Furo 400,00 per competenze, in Euro 21,50 per esborsi, oltre spese forfetizzate al 15%, I.v.a. e C.p.a., oltre le successive decorrende;

Avverte

l.a parie debitrice:

  • che può proporre opposizione contro il presente decreto nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica;
  • che in mancanza di opposizione la parte ricorrente ha diritto di procedere ad esecuzione forzata.*                                                                                          Il Giudice
  • Cosi deciso in data 22/11/2016

Tutela del credito. L’assegno dato in garanzia e postdatato è  nullo

 

Corte di Cassazione sent.  24 maggio 2016, n. 10710

L’emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia – nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute nella R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, artt. 1 e 2 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume enunciato dall’art. 1343 cod. civ..

Pertanto, non viola il principio dell’autonomia contrattuale sancito dall’art. 1322 cod. civ. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all’art. 1988 cod. civ.

 Il Giudice di Legittimità, richiamando precedenti pronunce (Cass. Civ, Sez. n. 3, n.26232 del 22 novembre 2013 e Cass. Civ., Sez. n. 2, n.4368 del 19 aprile 1995), ha formulato il principio di diritto riportato in massima e, ritenendo meritevole di accoglimento il motivo proposto, ha accolto il ricorso rinviando a diversa composizione della Corte di Appello affinché, applicato detto principio di diritto, valutasse nuovamente il merito della controversia .

Dunque il giudice di legittimità ha ritenuto nullo il decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore  sulla base di un assegno postdatato rilasciatogli dal debitore: e questo perché l’assegno è pagabile a vista e ogni accordo diverso da tale regola è nullo. Dunque, il patto tra creditore e debitore con cui quest’ultimo conferisce al primo un assegno postdatato a garanzia di un futuro pagamento è nullo.

E’ una decisione che merita attenzione,  tenuto conto del fatto che, nel recente passato, l’assegno postdatato è stato ritenuto un titolo valido.   Infatti l giurisprudenza di legittimità  con  sentenza n. 26161/2014  aveva statuito  che l’assegno bancario postdatato non è nullo, risultando nullo solamente il patto di postdatazione;  in altri e più chiari termini, l’assegno bancario postdatato deve considerarsi venuto ad esistenza come titolo di credito e mezzo di pagamento al momento della sua emissione, ovverosia con il distacco dalla sfera giuridica del traente ed il passaggio nella disponibilità del prenditore (il creditore, cioè, che ha materialmente in mano l’assegno).

Testo della sentenza

Suprema Corte di Cassazione

sezione I civile

sentenza 24 maggio 2016, n. 10710

Rilevato che

I. S.B. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Sciacca il 18/19 marzo 2002 con il quale veniva ingiunto all’opponente e a O.U. di pagare, in favore di G.T., la somma di 41.500.000 oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio. Il decreto ingiuntivo era fondato su un atto di transazione stipulato il 19 luglio 1993 tra i sigg.ri U. e T. e su un assegno di conto corrente rilasciato in pari data dallo stesso opponente in favore dell’opposta, a garanzia dell’obbligazione assunta dall’U., da riscuotersi il 31 dicembre 1993 in caso di mancato adempimento da parte del debitore principale. L’opponente ha rilevato che l’emissione di un assegno postdatato in garanzia è contraria alle norme imperative di cui agli artt. 1 e 2 del R.D. n. 1763/1933, con conseguente nullità del patto di garanzia stipulato tra le parti e ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
2. Si è costituita G.T. e ha rivendicato la validità del titolo di credito emesso in funzione del contratto autonomo di garanzia intercorso con il B..
3. Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 25 agosto – 23 dicembre 2003, ha respinto l’opposizione.
4. Ha proposto appello S.B. ribadendo che la emissione di un assegno postdatato comporta la nullità del patto di garanzia sottostante, qualificabile, nella specie, come fideiussione e ha rilevato altresì che la T. era decaduta dal suo diritto, ai sensi dell’art. 1957 c.c., non avendo proceduto nei confronti del debitore principale nei sei mesi successivi la scadenza del credito, e che egli era liberato, ex art. 1955 c.c., per fatto del creditore che con il suo comportamento aveva causato un grave pregiudizio consistito nell’impedimento del suo diritto di surroga nei confronti del debitore principale.
5. La Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 803/09, ha respinto l’appello ritenendo che la postdatazione non renda il titolo nullo in sé, ma rende nulla solo la postdatazione con la conseguenza che il prenditore può esigerne l’immediato pagamento e che pertanto resta valido il sottostante patto di garanzia.
6. Propone ricorso per cassazione S.B. affidandosi a due motivi di impugnazione.
7. Si difende con controricorso G.T..

Rilevato che

8. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione della legge assegni e formula il seguente quesito di diritto: se l’emissione di un assegno bancario postdatato a garanzia di un altrui futuro adempimento comporta, stante la violazione degli articoli 1 e 2 della legge assegni e dell’articolo 1343 del codice civile, la nullità del sottostante patto di garanzia, stante la natura imperativa delle norme citate.
9. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento all’articolo 112 del codice di procedura civile nonché 1957 e 1955 del codice civile e sottopone alla Corte il seguente quesito: se la mancata pronuncia del giudice d’appello in ordine a domande spiegate in atto di appello comporti violazione dell’articolo 112 cpc e delle norme di diritto sostanziale poste a fondamento delle stesse.
Ritenuto che
10. I1 primo motivo di ricorso è fondato alla luce della giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. civ. sez. III, n. 26232 del 22 novembre 2013) secondo cui l’emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia – nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume enunciato dall’art. 1343 cod. civ.. Pertanto, non viola il principio dell’autonomia contrattuale sancito dall’art. 1322 cod. civ. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all’art. 1988 cod. civ. (cfr. Cass. civ. sezione II, n. 4368 del 19 aprile 1995).
11. Va pertanto accolto il primo motivo, restando assorbito il secondo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Palermo che, in diversa composizione, applicato il principio di cui sopra, valuterà nuovamente il merito della controversia e deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

 

 

Fondo patrimoniale. Il debito tributario sorto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale può gravare sul fondo patrimoniale solo se contratto per soddisfare i bisogni della famiglia.

Cassazione Civ. n. 3600 del 24.02.16

La norma: Art.170 c.c.: l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Con la sentenza che si annota la Corte di Cassazione non ha  escluso la possibilità di procedere a esecuzione forzata  per i debiti che il creditore non conosceva essere stati contratti per gli stessi scopi.

Infatti, in tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell’obbligazione, contrattuale o extracontrattuale, ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicché anche un debito di natura tributaria sorto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale potrebbe ritenersi contratto per soddisfare tale finalità.

In sostanza per la Cassazione, i beni vincolati al fondo patrimoniale ben possono essere soggetti all’azione esattoriale per un credito del fisco. Dunque anche un debito tributario sorto per l’esercizio dell’impresa può ritenersi contratto per soddisfare i bisogni della famiglia.

L’onere di fornire la prova – possibile anche mediante presunzioni semplici o ricorrendo a criteri logici e di comune esperienza – che il debito per cui l’ente di riscossione intende procedere è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e che il creditore ne era consapevole, grava sul debitore, ovvero sulla parte che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale.

Il caso di specie

L’ente di riscossione iscriveva ipoteca legale sull’immobile di Tizio per un debito che lo stesso aveva contratto nel corso della sua attività d’impresa. Tizio, avendo conferito tale immobile in fondo patrimoniale, proponeva opposizione all’esecuzione deducendo l’impignorabilità del bene. Il Giudice accoglieva l’opposizione di Tizio perché, in considerazione delle prove fornite, della sua attività lavorativa e dell’elevato importo del debito maturato, ha ritenuto provata la estraneità dei debiti ai bisogni familiari e la consapevolezza del creditore.

La Corte di cassazione, trattandosi di valutazione che atteneva al merito della controversia, ha affermato di non poter interferire sul pronunciamento del primo giudice.

Occorre osservare, tuttavia, che in precedenti pronunce la Cassazione aveva affermato che, anche un debito di natura tributaria, sorto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale, può ritenersi contratto per soddisfare i bisogni della famiglia, fermo restando che l’obbligazione sia effettivamente sorta per il soddisfacimento di tali esigenze, non potendosi dirsi sussistente il collegamento per il solo fatto che il debito derivi dall’attività professionale o d’impresa del coniuge (cfr. Cassazione civile sez. VI  24 febbraio 2015 n. 3738).

(Dr.ssa Eleonora Panini) 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI   Stefano                            –  Presidente   –

Dott. CIRILLO Ettore                             –  Consigliere  –

Dott. OLIVIERI Stefano                          –  Consigliere  –

Dott. TRICOMI Laura                         –  rel. Consigliere  –

Dott. VELLA   Paola                              –  Consigliere  –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16715/2009 proposto da:

EQUITALIA POLIS SPA in persona del Direttore Operativo pro  tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA EUDO GIULIOLI 47/B/18,  presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MAZZITELLI, rappresentato e  difeso

dall’avvocato BARBARO CIRO GENNARO, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

I.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALESSANDRO

MANZONI 81, presso lo studio dell’avvocato DONATO SENA, rappresentato

e difeso dall’avvocato ORLANDELLA LIBERO, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la  sentenza n. 346/2008 del TRIBUNALE  di  SANT’ANGELO  DEI

LOMBARDI, depositata l’08/07/2008;

udita la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del

24/03/2015 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito per  il  controricorrente l’Avvocato RANIERI  delega  Avvocato

ORLANDELLA che ha chiesto il rigetto;

udito il  P.M.  in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso e

in subordine rigetto.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

  1. I.A. a seguito della comunicazione dell’avviso di iscrizione di ipoteca legale sul bene di sua proprietà iscritto nel N.C.T. del Comune di Bisaccia, fol. 47, p.lla 218, proponeva opposizione all’esecuzione con ricorso depositato il 03.07.2006 dinanzi al Tribunale ordinario di Sant’Angelo dei Lombardi deducendo l’impignorabilità del bene esecutato ai sensi dell’art. 170 c.c., in quanto costituito in fondo patrimoniale, e chiedendo dichiararsi nullo l’atto di pignoramento.

L’opposta G.E.I. SPA si costituiva chiedendo il rigetto dell’avversa domanda per non aver operato alcun atto di pignoramento, sostenendo altresì la inoperatività dell’art. 170 c.c., per i crediti tributari.

  1. Con la sentenza n. 346/2008 del 03.07.08, depositata il 08.07.08 e non notificata, il G.M. del Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi preliminarmente qualificava l’opposizione avverso l’iscrizione ipotecaria operata dal Concessionario alla riscossione quale “opposizione alla esecuzione” ex art. 615 c.p.c., comma 2, e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, lett. a; quindi riteneva la propria competenza quale giudice dell’esecuzione, trattandosi di opposizione proposta anteriormente alle modifiche apportate dalla L. n. 248 del 2006. Ne affermava quindi l’ammissibilità perchè spiegata nei limiti del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, lett. a), trattandosi di questione attinente alla pignorabilità del bene esecutato.

Di seguito affermava che l’esecutato poteva opporsi alla procedura esecutiva esattoriale anche prima della notifica dell’atto di pignoramento, che nel caso non era ancora avvenuta, e sulla scorta di tale considerazione qualificava diversamente la domanda.

Concludeva il G.O. affermando che il bene era stato sottoposto illegittimamente ad una procedura esecutiva in violazione dell’art. 170 c.c., non risultando il credito riconducibile ai bisogni familiari, e che in questi termini la domanda doveva essere accolta:

dichiarava pertanto l’illegittimità della iscrizione ipotecaria eseguita in data 07.03.06 ai danni di I.A. su istanza della GEI SPA di Avellino al n. di rep. 215/2006 e ne ordinava la cancellazione.

  1. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Equitalia Polis SPA (di seguito Equitalia) affidato a quattro motivi. Il contribuente resiste con controricorso e deposita memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Preliminarmente va respinta la eccezione di improponiblità, inammissibilità ed improcedibilità della domanda sollevata dall’intimato nel controricorso, assumendo che la ricorrente avrebbe illegittimamente adito la Suprema Corte per saltum, senza interporre appello.

1.2. Al riguardo la Corte ha già avuto modo di chiarire che le sentenze che abbiano deciso opposizioni all’esecuzione, pubblicate successivamente al 1 marzo 2006 e fino al 4 luglio 2009, non sono appellabili, in forza dell’art. 616 c.p.c., ultimo periodo, come modificato dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 14, (“ratione temporis” applicabile), ma solo ricorribili per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, qualunque sia il contenuto della decisione o il motivo d’impugnazione (cfr. Cass. n. 19160/2014, n.18261/2014): questa è la disciplina applicabile alla sentenza di primo grado in esame, depositata l’08.07.2008 e l’eccezione va respinta.

2.1. Con il primo motivo l’Equitalia lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostiene che il G.O. non aveva qualificato diversamente la domanda, ma impropriamente aveva modificato il petitum e formula il seguente quesito “Dica la Suprema Corte di cassazione se nell’ipotesi in cui venga spiegata domanda giudiziale volta alla declaratoria di nullità di un pignoramento, il Giudice di merito, assumendo di qualificare diversamente la domanda, possa dichiarare la nullità dell’iscrizione ipotecaria, ovvero, se trattandosi di modifica del petitum, in applicazione dell’art. 112 c.p.c., non possa pronunciarsi su una domanda diversa da quella introdotta dal ricorrente”.

2.1. Il motivo è infondato e va respinto.

2.2. Innanzi tutto va ricordato che, come questa Corte ha già affermato, qualora sia controversa la qualificazione dell’azione in sede di procedimento esecutivo, assume rilievo decisivo quella data, in modo implicito od esplicito, dal giudice del merito al rapporto controverso, con la conseguenza che è esperibile l’impugnazione conseguente a tale qualificazione, indipendentemente dalla esattezza dell’inquadramento effettuato (Cass. n. 21683/2009, n. 8103/2007). Ne consegue che legittimamente il giudice dell’esecuzione esercita il potere di qualificazione dell’azione, in presenza di una prospettazione della parte che presenti aspetti di contraddittorietà o di incertezza tra il contenuto della domanda e l’azione esercitata.

2.3. Ciò premesso, va altresì considerato che, a tali fini, occorre tenere presente che l’opposizione all’esecuzione investe il diritto della parte istante di agire in executivis, mentre l’opposizione agli atti esecutivi consiste nella contestazione della regolarità formale dei singoli atti del procedimento esecutivo (cfr. Cass. n. 21683/2009). Poichè nella specie, come risulta dalla sentenza impugnata senza che sul punto sia stata sollevata censura, l’opposizione è stata proposta deducendo la impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, quale unica ragione impeditiva della iscrizione ipotecaria, correttamente il giudice dell’esecuzione ha qualificato l’opposizione come “opposizione all’esecuzione” ( cfr.

Cass. sent. n. 11534/2014, n. 23891/2012) e la ha ritenuta ammissibile ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, lett. a), senza che sia ravvisabile alcuna modifica del petitum, contrariamente a quanto sostenuto, in modo peraltro assertivo, dalla ricorrente che ha valorizzato con la sua censura l’utilizzo improprio del termine “atto di pignoramento” della parte privata, trascurando di considerare il contenuto dell’opposizione sul quale, correttamente, il giudice di primo grado ha fondato la riqualificazione dell’azione.

3.1. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 170 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che tale disposizione normativa introduce una limitazione al diritto del creditore di procedere in via esecutiva, ma non ha ricadute in tema di iscrizione ipotecaria. Formula a corredo il seguente quesito “Dica la Suprema Corte di cassazione se nella ipotesi di beni costituiti in fondo patrimoniale sia preclusa al creditore, in applicazione dell’art. 170 c.c., la possibilità di procedere ad iscrizione ipotecaria, ovvero, se l’art. 170 c.c., precluda, in presenza di determinati presupposti, al creditore solo l’espropriazione e non anche la facoltà di iscrivere ipoteca.”.

3.2. Il motivo è inammissibile.

Va rilevato che lo stringato motivo e la formulazione del quesito, astratto, generico e indeterminato nel suo contenuto, impongono la declaratoria di inammissibilità.

3.3. Pur ricordando che questa Corte ha avuto modo di chiarire che “L’art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell’esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui al D.P.R. 3 marzo 1973, n. 602, art. 77” (Cass. n. 5385/2013; cfr anche n. 3738/2015, n. 13622/2010), va tuttavia osservato che la ricorrente nel formulare il quesito richiama, quale elemento – a suo parere – condizionante la risposta, la “presenza di determinati presupposti” che tuttavia rimangono vaghi e privi di individuazione con riferimento alla fattispecie in esame, di guisa che alla indeterminatezza del quesito consegue l’inammissibilità.

4.1. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 170 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in quanto sostiene che la disciplina, che preclude al creditore l’aggressione dei beni destinati al fondo patrimoniale, troverebbe applicazione solo per le obbligazioni di natura contrattuale. Formula il seguente quesito “Dica la Suprema Corte di cassazione se nella ipotesi di credito di natura tributaria possa trovare applicazione l’art. 170 c.c., che richiede la prova della consapevolezza del creditore in ordine alla contrazione del debito per scopi estranei ai bisogni familiari, ovvero, se l’art. 170 c.c., non sia applicabile nei casi in cui l’obbligazione abbia natura extracontrattuale”.

4.2. Il motivo è infondato e va respinto.

4.3. E’ opportuno ricordare il dettato dell’art. 170 c.c., che così recita “L’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per i debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.

La norma si occupa della possibilità dell’esecuzione, e nei termini prima ricordati sub 3.3. anche dell’iscrizione di ipoteca, su beni e sui frutti del fondo e sotto tale profilo evoca chiaramente l’iniziativa di un terzo estraneo al fondo. Essa esclude non in modo assoluto l’esecuzione, ma solo nel caso in cui la situazione per cui si procede sia insorta “per scopi estranei ai bisogni della famiglia” e conosciuta dal creditore come tale.

4.4. Come questa Corte ha di recente chiarito l’evocazione nella sostanza 11 di tre distinte situazioni, quella dei “debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia” e, a contrario, quella dei “debiti che il creditore non conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”, nonchè quella dei “debiti contratti per scopi non estranei ai bisogni della famiglia” e, quindi, assunti per soddisfare tali bisogni evidentemente dal soggetto che ha costituito il fondo conferendovi un bene e che normalmente dovrebbe rispondere, secondo la regola generale dell’art. 2740 c.c., con il suo patrimonio e, quindi, anche con esso, evidenzia che in realtà il legislatore ha voluto dettare una regola che non riguarda tanto l’inizio dell’esecuzione, bensì la forza stessa del titolo che potrebbe astrattamente svolgere la funzione di titolo per l’esecuzione sul bene facente parte del fondo patrimoniale, perchè, evidentemente, formatosi contro il coniuge o contro il terzo che costituì il fondo (Cass. n. 5385/2013).

4.5. Sulla scorta di tali considerazioni va quindi ribadito che, in tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell’obbligazione, contrattuale o extracontrattuale, ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicchè anche un debito di natura tributaria sorto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale potrebbe ritenersi contratto per soddisfare tale finalità (cfr.

Cass. n. 11230/2003, n. 12998/2006, n. 3738/2015).

Il motivo va pertanto respinto.

5.1. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta ancora la violazione dell’art. 170 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e sostiene che il giudice di primo grado aveva superato la questione della conoscibilità della contrazione del debito per scopi estranei alle esigenze familiari, escludendo ogni relazione tra l’obbligazione tributaria ed i bisogni familiari, pur in assenza di prova, assumendo che il creditore avrebbe dovuto trarre consapevolezza della estraneità del debito alle esigenze familiari dalla natura tributaria dell’obbligazione riconducibile alla attività lavorativa autonoma del debitore.

Formula il seguente quesito “Dica la Suprema Corte di cassazione se nella ipotesi in cui l’obbligazione abbia natura tributaria e sia inerente all’attività lavorativa autonoma del debitore, debbano presumersi sussistenti i requisiti, richiesti, dall’art. 170 c.c., della estraneità dell’obbligazione ai bisogni familiari e della consapevolezza da parte del creditore di tale estraneità, ovvero, se in applicazione dell’art. 170 c.c., debba essere fornita la prova positiva della rottura della relazione che intercorre fra la produzione di reddito da parte del capofamiglia e la sua destinazione al sostentamento e allo sviluppo della famiglia nonchè della consapevolezza del creditore”.

5.2. Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata e non risulta pertinente al decisum.

Il giudice di primo grado, contrariamente a quanto assume la ricorrente, non ha deciso in assenza di prova ed anzi si è attenuto al principio (cfr. Cass. n. 5385/2013) secondo il quale l’onere della prova dei presupposti di applicabilità dell’art. 170 c.c., grava sulla parte che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, e quindi, nel caso, sul debitore opponente, che deve provare che il debito per cui si procede venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e che il creditore ne era consapevole, ed ha precisato che la, prova può consistere anche in “presunzioni semplici o nel ricorso a criteri logici e di comune esperienza” (fol. 4 della sent.).

Il giudice di merito ha quindi sviluppato il suo ragionamento giuridico su più elementi, puntualmente indicati, e cioè la fonte dell’obbligazione, costituita dall’attività lavorativa del contribuente, e l’elevato importo del debito tributario, ed ha ritenuto provata la estraneità dei debiti ai bisogni familiari e la consapevolezza del creditore. Sul punto, giova ricordare peraltro che questa Corte ha già affermato che la prova di applicabilità dell’art. 170 c.c., alla stregua dei principi generali, ben può essere fornita anche avvalendosi di presunzioni ai sensi dell’art. 2729 c.c., gravando comunque sull’opponente l’onere di allegare e dimostrare i fatti noti, da cui desumere, in via presuntiva, i fatti oggetto di prova (cfr. Cass. n. 4011/2013).

5.3. La censura pertanto appare non pertinente alla decisione.

La statuizione è basata su un accertamento in fatto. Questo, in quanto relativo alla riconducibilità o meno dei debiti alle esigenze della famiglia, è istituzionalmente riservato al giudice del merito e non è censurabile in cassazione, se congruamente motivato (cfr., da ultimo, Cass. n. 12730/07, n. 933/12): la statuizione avrebbe, eventualmente, potuto essere censurata sotto il profilo del vizio motivazionale.

6.1. In conclusione, il ricorso va rigettato, infondati i motivi primo e terzo ed inammissibili i motivi secondo e quarto.

6.2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico della Equitalia nella misura stabilita in dispositivo.

PQM

P.Q.M.

La Corte di Cassazione:

– rigetta il ricorso, infondati i motivi primo e terzo ed inammissibili i motivi secondo e quarto;

– condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida nel compenso di Euro.7.000,00, oltre spese borsuali per Euro.150,00, IVA e CASSA. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 marzo 2015.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2016

 

 

 

 

 

 

 

Efficacia di prova della fattura fiscale

Cassazione Civile, sez. II, 10 ottobre 2011, n. 20802.

Con la sentenza in oggetto la Suprema Corte di Cassazione affronta il tema della natura della fattura commerciale e degli effetti che ad essa si associano. In particolare, la Corte ricorda come la fattura commerciale, per la sua formazione unilaterale e la sua inerenza ad un rapporto già formato tra le parti, ha natura di atto partecipativo e non di prova documentale, o di indizio circa l’esistenza del credito in essa riportato. Ne Consegue che incombe sull’emittente l’onere di provare l’esatto ammontare del proprio credito . Tale regola non varia allorchè il debitore, oltre a contestare la cifra fatturata, deduca e provi, sia pur genericamente, di aver già pagato la diversa e inferiore somma dovuta. Secondo la Corte, infatti, poichè le dichiarazioni ammissive complesse o qualificate, in virtù dell’aggiunta di fatti favorevoli alla parte che le ha rese, sono inscindibili (come si desume dall’art.2734 c.c. in materia di confessione), e inidonee a invertire l’onere della prova secondo le rispettive aree di pertinenza che l’art. 2697 c.c. assegna ai soggetti del rapporto, resta pur sempre a carico del creditore dimostrare che una frazione del proprio credito sia rimasta comunque insoddisfatta.

Tutela del credito – fondo patrimoniale – ipoteca

Cass. S.U. 5385 del 2012 (dep. Il 5.3.13)

 De profundis per l’istituto del fondo patrimoniale? Verrebbe da rispondere in senso affermativo leggendo questa sentenza delle Sezioni Unite, che affronta un caso invero peculiare, laddove il ricorrente contesta la legittimità dell’iscrizione ipotecaria dell’esattore su un bene conferito in fondo patrimoniale.

Sebbene l’attenzione degli ermellini, nella fattispecie, si incentri sul problema dell’onere della prova, appare sempre più evidente l’intento della giurisprudenza di circoscrivere l’efficacia “protettiva”  del Fondo patrimoniale, per scoraggiare o vanificare il tentativo frequente di utilizzare l’istituto al fine di sottrarre i beni così vincolati all’aggressione dei creditori (i quali ricorrono sovente  all’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. per di annullare l’atto di conferimento).

Gioverà ricordare che ai creditori è consentito procedere in via esecutiva (e quindi anche a iscrivere ipoteca) su beni costituiti in fondo patrimoniale soltanto nel caso in cui il credito sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari e, quando – ancorché sia stato contratto per uno scopo estraneo a tali bisogni – il titolare del credito per cui si procede non conosceva tale estraneità.

Nella circostanza il disfavore della giurisprudenza nei confronti di questo Istituto, ormai evidente, si manifesta attraverso la formulazione del principio per cui l’onere della prova dell’esistenza dei presupposti per sottrarre i beni alle azioni esecutive dei creditori grava  su colui che intende opporre l’impignorabilità dei beni per effetto del vincolo rappresentato dal conferimento nel fondo patrimoniale. In particolare, l’interessato dovrà dare prova della finalità per cui è stata contratta l’obbligazione e della relazione esistente tra il fatto generatore della obbligazione stessa e i bisogni della famiglia, nonché della consapevolezza da parte del creditore di tale relazione.

Può essere utile osservare, a conferma della crescente avversione della magistratura per questo istituto, che con sentenza 8991/03 la Corte di Cassazione ha ritenuto di applicare la regola della piena responsabilità del fondo anche nei riguardi di obbligazioni risarcitorie da illecito. Non è superfluo osservare che, in tale ottica, è irrilevante che l’obbligazione sia stata contratta prima o dopo la costituzione del fondo.

 

Tutela del Credito. Riforma del processo civile in tema di esecuzione presso terzi

Merita di essere segnalata una novità introdotta con il recente D.L. 12 settembre 2014, n. 132 in tema di misure urgenti per snellire il processo e risolvere il problema dell’arretrato  civile.

Un’ importante innovazione riguarda, come si diceva più sopra, specificamente l’individuazione del foro di competenza per l’espropriazione forzata dei crediti. Continue reading “Tutela del Credito. Riforma del processo civile in tema di esecuzione presso terzi”