Anno: 2024

Le novità approvate in materia di sicurezza stradale

 

Uso di apparecchi elettronici durante la guida

Un emendamento all’art. 3, comma 2, lett. b) d.d.l., che, nel modificare l’art. 173, comma 3-bis c.d.s., ha introdotto la sanzione accessoria della sospensione della patente fin dalla prima violazione, riduce la sanzione pecuniaria da 422 a 250 euro, e da 644 a 350 euro, in caso di ulteriore violazione nel biennio.

Limitazioni per i neopatentati

Un emendamento all’art. 5 d.d.l., che, nel modificare l’art. 117, comma 2-bis, c.d.s., ha esteso la qualifica di neopatentato, ai fini delle previste limitazioni, da 1 a 3 anni dal rilascio della patente B, amplia la possibilità di guida degli autoveicoli da quelli aventi potenza non superiore a 55 kW/t, a quelli aventi potenza fino a 75 kW/t.

Utenti vulnerabili della strada

Un emendamento all’art. 8 d.d.l, estende la definizione di utente vulnerabile – meritevole di particolare tutela dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade – recata dall’art. 3, comma 1, n. 53-bis, oltre che ai pedoni, alle persone con disabilità, e ai ciclisti, anche ai conducenti di ciclomotori e motocicli, nei confronti della sicurezza dei quali, grazie a un ulteriore emendamento, che modifica l’art. 208 C.d.S., è estesa anche la quota del 50% dei proventi degli enti locali relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie

Circolazione dei motocicli su autostrade e strade extraurbane principali

L’emendamento che introduce il nuovo art. 8-bis d.d.l., previo inserimento di un nuovo comma 2-bis all’art. 175 c.d.s., stabilisce che sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali – in deroga alla previsione che vieta la circolazione ai velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 cc. se a motore termico, ovvero di potenza inferiore a 11 kW se a motore elettrico – ai maggiorenni sia consentito condurre motocicli di cilindrata non inferiore a 120 cc. se a motore termico, ovvero di potenza non inferiore a 6 kW se a motore elettrico.

Misure per contrastare il rischio della circolazione contromano  

Un emendamento all’art. 12 d.d.l., introduce un periodo al comma 12 dell’art. 143 c.d.s. ai sensi del quale, laddove dalla circolazione contromano derivino omicidio o lesioni gravi o gravissime stradali – ipotesi contemplata come aggravante dal comma 5 n. 2 di entrambi gli artt. 589-bis e 590-bis c.p. – si applica anche la sanzione accessoria della confisca del veicolo.

Circolazione fuori dai centri abitati

L’emendamento che introduce il nuovo art. 14-bis d.d.l., previo inserimento di un nuovo comma 1-sexis all’art. 6 c.d.s., prevede che, per straordinarie esigenze di tutela di particolari luoghi, per non più di 5 mesi all’anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano – previo parere della prefettura – posano istituire delle zone a traffico limitato territoriali, opportunamente segnalate.

Modifiche alla legge di depenalizzazione

L’emendamento che introduce il nuovo art. 14-ter d.d.l., introduce un periodo al comma 6 dell’art. 27 l. n. 24/11/1981 n. 689, ai sensi del quale la maggiorazione di 1/10 a semestre dovuta in caso di ritardo nel pagamento, per le violazioni stradali non può superare i 3/5 dell’importo della sanzione (id est il 60%).

 

 

Può il creditore sociale agire contro i soci di una società in liquidazione mediante espropriazione forzata ?

Società. Il riparto di attivo con il bilancio di liquidazione

 

Massima:    L’unica sanzione prevista dall’ordinamento per il riparto effettuato dal liquidatore in violazione delle disposizioni contenute negli artt. 2491 e ss c.c. è la responsabilità del liquidatore per i danni cagionati ai creditori i sociali (art. 2491 c.c. comma 3 c.c.) laddove si ravvisi (almeno secondo una tesi) la colpa del liquidatore stesso in analogia a quanto previsto dall’art. 2495 comma 2. c.c.

IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Seconda sezione civile

In composizione monocratica, Giudice dr. Andrea Rat. ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 8535/2008 r.g., promossa da:

  1. M. S.R.L.. con il patrocinio dell’Avv……………. ed elettivamente domiciliata in via……., 2 Reggio Emilia presso il suo difensore;

attrice

contro

ALFA IMMOBILIARE S.R.L.;  A.S. ; P. C. ed altri  tutti con il patrocinio dell’Avv. Orlandi Giovanni ed elettivamente domiciliati in Correggio, Corso Mazzini n.15 presso il loro difensore;

CONCLUSIONI

I procuratori delle parti concludono conte da udienza del 17/11/2011.

 

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA

DECISIONE

 

  1. Per sostenere le proprie ragioni, l’attrice M.M Srl, partendo da incontestate circostanze di procede alla seguente costruzione giuridica:

”a) la società Alfa immobiliare srl è in liquidazione sin dal 30 ottobre 1998;

  1. b) la società Alfa immobiliare srl è attualmente priva di qualsiasi cespite patrimoniale attivo, giusta dichiarazione resa all’ufficiale giudiziario ai sensi dell’articolo 492 comma quattro CPC in data 17 luglio 2006;
  2. c) nel bilancio finale di liquidazione al 31 dicembre 2003 della società Alfa immobiliare srl, approvato con verbale dell’assemblea dei soci in pari data, è stato ripartito fra tutti i soci, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, un attivo residuo di complessivi euro 70.088,00;
  3. d) dopo l’approvazione del bilancio finale di liquidazione, il liquidatore della società Alfa immobiliare non ha richiesto la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Questi sono i fatti.

Ai sensi dell’articolo 2493 CC il liquidatore di una società di capitali non puoi effettuare riparti a favore dei soci se non ha provveduto a pagare i creditori o ad accantonare le somme necessarie a soddisfarli.

Il riparto eseguito in violazione di tale disposizione integra un illecito sanzionato anche penalmente ai sensi dell’art. 2633 CC, che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni i liquidatori che ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

È evidente, su tali premesse, che è il reparto effettuato in data 31 dicembre 2003 è affetto da nullità assoluta per violazione di norme imperative punto

Dalla declaratoria di nullità del reparto deriva, come conseguenza immediata e diretta, l’emersione di un credito della società nei confronti dei singoli soci per la restituzione di quanto ne ha formato oggetto “ ( cfr. Comparsa conclusionale di parte attrice).

 

In altri termini oggetto dell’accertamento sarebbe, in tesi, il credito restitutorio vantato dalla società nei confronti dei soci derivante da nullità del riparto per violazione di norme imperative.

 

  1. La tesi attorea, per quanto suggestiva, non è

Le disposizioni civilistiche e penalistiche richiamate dalla difesa di parte attrice sono poste a presidio dell’interesse particolare dei creditori sociali e non proteggono, invece, un interesse pubblico e generale la cui violazione avrebbe forse consentito di ragionare in termini di patologia della fattispecie dedotta in giudizio.

L’unica sanzione prevista dall’ordinamento per il riparto effettuato dal liquidatore in violazione delle disposizioni contenute negli artt. 2491 e ss c.c. è la responsabilità del liquidatore per i danni cagionati ai creditori i sociali (art. 2491 c.c. comma 3 c.c.) laddove si ravvisi (almeno secondo una tesi) la colpa del liquidatore stesso. in analogia a quanto previsto dall’art. 2495 comma 2. c.c.

In altri termini, per tutelate l’interesse protetto dalla norma l‘ordinamento sanziona, anche penalmente, il comportamento illecito del liquidatore che pregiudichi le ragioni dei creditori sociali addossandogli la responsabilità personale per i danni cagionati a questi ultimi, ma non colpisce il bilancio ed il successivo riparto che, in assenza di una specifica ed espressa comminatoria di nullità, restano pienamente validi ed efficaci.

D’altro lato la nullità potrebbe colpire unicamente la delibera che approva il bilancio ma non il bilancio in sé considerato né, tantomeno, il successivo riparto.

Da ciò discende l’inesistenza di un obbligo restitutorio da parte dei soci e. per l‘effetto il rigetto della domanda attorea, inserita in un giudizio volto esclusivamente ad accertare 1’esistenza del credito vantato dal debitore nei confronti del terzo pignorato e nell’ambito del quale non può trovare spazio il giudizio relativo all’accertamento della responsabilità del liquidatore né un’ipotetica azione surrogatoria  della società odierna creditrice per fare valere nei confronti di terzi eventuali diritti spettanti al proprio debitore

4. Ogni altra questione assorbita

  1. Le spese, di lite liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. non essendovi motivi per derogare ai principi di cui al l’art. 91 p.c.

In proposito occorre rilevare che la magmatica normativa in materia sembra escludere l’applicazione delle tariffe professionali,  quali risultanti dal decreto ministeriale 8 Aprile 2004 numero 127 , in attesa dell’emanazione di parametri diversi, allo stato non noti. Ne discende che questo giudice deve ricorrere a parametri generali e ai criteri di cui all’articolo 2225 CC.   Anche a non ritenere che le precedenti tariffe fossero un uso normativo, esse sicuramente rimangono un criterio residuale, corrispondendo al” risultato ottenuto e al lavoro necessario” (2225 cc); si tratta infatti di un criterio che, fino ad ora, ha operato, offrendo un parametro di corrispettivi, apparentemente in linea con i costi dei servizi legali di analoghe realtà normative ( paesi di affine civiltà giuridica). Naturalmente, la divisione in diritti/onorari/spese generali è da intendersi in senso puramente convenzionale, come relatio alle precedenti tariffe, essendo la liquidazione da intendersi come liquidazione di un unico compenso;

P.Q.M.

Il Giudice de1 Tribunale di Reggio Emilia In composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al  n. 8535/2008 ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinte:

– rigetta la domanda attorea

-dichiara tenuta e condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite che liquida in complessivi € 7.43 8.00 oltre spese generali al 12, 50% su tale somma : essa è da intendersi come compenso equo ai sensi dell’articolo 2225 c.c.; spettano infine, IVA e Cassa nelle misure di legge.

Cosi deciso in Reggio Emilia 7/2/2012.

Il Giudice

Dr. Andrea Rat