REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Damiano Dazzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1234/2021 promossa da:
ROSSI ANNA MARIA, con il patrocinio dell’Avv. Giovanni Orlandi, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, C.so Mazzini n. 15 Correggio;
ATTRICE
contro
VERDI GIULIA e VERDI LUISA, con il patrocinio dell’avv……………………, elettivamente domiciliate presso lo studio del predetto difensore in…………………………………;
CONVENUTE
BANCO ………. SPA (C.F…………..), con il patrocinio dell’avv. ……………, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Prati Sofia, sito in……………………;
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in data 04/06/2024.
Le convenute hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in data 04/06/2024.
Il terzo chiamato ha concluso come da note di trattazione scritta di udienza depositate in data 05/06/2024.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
La controversia ha ad oggetto la successione mortis causa di Verdi Carlo, deceduto a Legnago (VR) in data 05/11/2019, nonché lo scioglimento della comunione ereditaria tra l’attrice Rossi Anna Maria (moglie di Verdi Carlo) e le due convenute, figlie di primo letto del de cuius, Verdi Giulia e Verdi Luisa.
Per successione legittima di Verdi Carlo, l’eredità è stata quindi devoluta, per la quota di 1/3 ciascuna, alla moglie Rossi Anna Maria ed alle due figlie Verdi Giulia e Verdi Luisa.
Tutte le parti in causa hanno accettato l’eredità.
Parte attrice ha accettato espressamente l’eredità con beneficio di inventario, tramite atto notarile del 04/02/2020, trascritto in data 11/06/2020.
Di contro, deve ritenersi che anche le parti convenute abbiano accettato, seppur tacitamente, l’eredità in questione, avendo anch’esse chiesto in giudizio lo scioglimento della comunione ereditaria ed essendosi qualificate nel presente giudizio come eredi del padre Verdi Carlo.
Al fine di garantire la continuità delle trascrizioni, anche in vista della vendita all’incanto dell’immobile di cui le parti sono comproprietarie, dovrà essere ordinato alle convenute di provvedere, se non già trascritta, alla trascrizione presso i RR.II. della loro accettazione dell’eredità del padre.
- Requisizione dell’attivo ereditario
La posta attiva più rilevante dell’asse ereditario è di certo costituita dal fabbricato ad uso abitativo (e relativi garage e posto auto pertinenziali) sito in Legnago, via Manzoni n. 12, censito al Catasto Fabbricati del Comune di ……… al Foglio 45, particella 789, sub 2 (cat. A/2), sub 8 (cat. C/6) e sub 9 (cat. C/6).
Va accolta la domanda dell’attrice volta a vedersi riconosciuto il diritto di abitazione su detto immobile ex art. 540, comma 2, cod. civ., essendo documentalmente provato, e comunque non specificamente contestato, che l’immobile in questione costituisse la residenza familiare del de cuius e della moglie.
- Valutazione e divisione dei beni
Il valore dell’immobile, già al netto dei costi necessari alla sua regolarizzazione, è stato stimato dal consulente tecnico pari ad € 150.000,00.
L’immobile è inoltre gravato da ipoteca volontaria, iscritta in data 12/07/2006 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Reggio Emilia, in favore della banca che aveva stipulato con il de cuius un contratto di mutuo ipotecario.
Il fabbricato non è comodamente divisibile. Considerata la non comoda divisibilità in natura dello stesso, e preso atto che nessuna delle parti ha domandato l’assegnazione dell’intero, dovrà conseguentemente disporsi la vendita all’incanto.
- Beni mobili
Al momento dell’apertura della successione, l’attivo ereditario era così composto:
quota del 50% del saldo attivo del deposito di risparmio n. 123456 presso la banca Monte dei Paschi di Siena, Filiale di ….., cointestato al de cuius Verdi Carlo ed alla di lui madre Bianchi Marta, quota pari ad € 2.500,00; quota del 50% del saldo attivo del conto corrente ordinario n. 987654321 presso il Banco …….., Filiale di ……., cointestato al de cuius Verdi Carlo ed alla di lui madre Bianchi Marta, quota pari ad € 4.500,00.
Quota del 50% del saldo attivo del deposito titoli n. 987654322 presso Banco ….., Filiale di …., cointestato al de cuius Verdi Carlo ed alla di lui madre Bianchi Marta, quota pari ad € 80.000,00.
Autovettura targata ……..(valore stimato dal CTU pari ad € 4.000,00), motoveicolo targato …….(valore stimato dal CTU pari ad € 400,00) e mobili ed arredi, con valore complessivo pari ad € 2.500,00.
- Donazioni e collazione
È contestata la composizione della massa attiva ereditaria, la quale, ad avviso di parte attrice, dovrebbe essere reintegrata dalle donazioni fatte in vita dal de cuius, pari rispettivamente ad € 10.000,00 e ad € 9.000,00 in favore della figlia Verdi Giulia, ed alla somma di € 3.000,00 in favore dell’altra figlia Verdi Luisa.
Quanto alla somma di € 3.000,00 erogata dal de cuius in favore della figlia Verdi Luisa, parte convenuta ha fornito prova documentale che detta somma non fosse stata donata dal padre in favore della figlia, avendo quest’ultima provveduto a restituirla.
Quanto invece alla somma complessiva di € 19.000,00, erogata tramite due bonifici bancari in favore della figlia Verdi Giulia, non risulta dimostrato che tali somme siano state erogate a titolo di prestito, né che siano state restituite.
Trattandosi di donazione di non modico valore, i predetti atti di liberalità devono essere dichiarati nulli per carenza della forma prescritta dall’art. 782 c.c.
- Passività ereditarie
La passività più consistente è costituita dal mutuo ipotecario gravante sull’immobile sito in …, Via……. Il debito residuo a tale titolo, alla data di apertura della successione, era pari ad € 90.000,00.
Dovranno poi essere riconosciuti come debiti della massa ereditaria:
le spese funerarie anticipate dall’attrice (€ 3.800,00 + € 500,00);
il bollo dell’autovettura targata ……. pari ad € 350,00;
il bollo del motociclo targato ………pari ad € 50,00;
Imu e Tari anno 2019, pari ad € 130,00;
le imposte e le tasse dovute sulla base della denuncia di successione (€ 3.200,00);
le anticipazioni per il rilascio del certificato sostitutivo notarile ventennale (€ 100,00);
il saldo sostenuto dall’attrice per il rilascio del certificato sostitutivo notarile ventennale (€ 200,00);
le spese notarili relative alla redazione dell’inventario (€ 2.600,00);
le spese sostenute per la regolarizzazione edilizia dell’immobile (€ 210,00).
Nessun’altra spesa, tra quelle documentate, può essere riconosciuta come facente parte delle passività ereditarie.
- Rimborso delle anticipazioni
Le somme anticipate dalla parte attrice, pari ad un totale di € 11.000,00, costituiscono debiti della massa ereditaria, che pertanto dovranno essere restituite dalle altre due coeredi convenute in ragione delle rispettive quote ereditarie.
- Risarcimento del danno
La domanda attorea di risarcimento del danno risulta indeterminata in ordine al quantum, senza che possa trovare spazio una liquidazione equitativa da parte del Giudice.
- Progetto di divisione
Si riserva il progetto di divisione ed il piano finale di riparto all’esito della vendita dell’immobile all’incanto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando, così provvede:
accerta e dichiara che eredi legittimi di Verdi Carlo, deceduto a Legnago (VR) in data 05/11/2019, sono Rossi Anna Maria, Verdi Giulia e Verdi Luisa, ciascuna per la quota di 1/3;
dichiara nulle le donazioni effettuate da Verdi Carlo alla figlia Verdi Giulia tramite bonifici bancari in data 08/04/2016 pari ad € 10.000,00, ed in data 15/06/2016 pari ad € 9.000,00, e per l’effetto, dichiara tenuta Verdi Giulia a restituire alla massa attiva ereditaria tali somme, con gli interessi legali decorrenti dalle predette due date sino ad oggi;
accerta e dichiara che Rossi Anna Maria è titolare, ex art. 540, comma 2, cod. civ., del diritto di abitazione sull’immobile sito in………..;
accerta e dichiara che l’asse ereditario è composto dai beni indicati in motivazione, ed accerta il valore dell’attivo e del passivo ereditario così come indicato in parte motiva;
accerta e dichiara che l’attrice Rossi Anna Maria ha provveduto al pagamento di debiti in dipendenza dei rapporti di comunione ereditaria per complessivi € 11.000,00, e per l’effetto dichiara tenute e condanna le due convenute a rifondere a parte attrice, ciascuna, la quota pari ad un terzo, quindi ciascuna pari ad € 3.666,67, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria di Verdi Carlo, in essere tra Rossi Anna Maria, Verdi Giulia e Verdi Luisa;
dispone la vendita all’incanto della nuda proprietà dell’immobile indicato al capo 3), sito in……….;
ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
ordina alle convenute di provvedere, se non già trascritta, alla trascrizione della loro accettazione dell’eredità del padre entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
respinge la domanda di risarcimento dei danni formulata da parte attrice;
spese di lite e di CTU al definitivo.