Concordato preventivo: anche i creditori non dissenzienti possono fare opposizione nel giudizio di omologazione.

Cassazione civile sent.   n. 20040 del 24 settembre 2014

 Recentemente, la Corte di Cassazione ha dovuto affrontare un’interessante questione legata al giudizio di omologazione del concordato preventivo. Prima di questa importante decisione c’era grande incertezza su chi fosse o meno legittimato ad opporsi al giudizio di omologazione del concordato. La sentenza della Corte Suprema  può essere di grande importanza per chiunque eserciti un’attività imprenditoriale o di libero professionista e debba fare i conti con un partner d’affari in concordato preventivo.

Con la sentenza n. 20040 del 24 settembre 2014, la Cassazione ha enunciato un principio in tema di legittimazione all’opposizione nel giudizio di omologazione del concordato preventivo secondo cui, la locuzione “qualunque interessato”, di cui all’art. 180, secondo comma della legge fallimentare, non è riferibile soltanto a soggetti diversi dai creditori, ma comprende anche i creditori non dissenzienti, così come coloro che non hanno votato favorevolmente alla proposta per non aver preso parte all’udienza fissata per il voto, perché non convocati, non ammessi al voto o perché astenuti. Secondo la Cassazione, questi soggetti hanno interesse diretto e attuale al giudizio per contrastare l’omologazione, in aggiunta a chiunque altro, a qualunque titolo, abbia interesse ad opporsi all’omologazione.

Con questa importante sentenza, la Corte ha allargato le maglie dei legittimati ad avanzare opposizione nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, risolvendo un’incertezza sul piano interpretativo causata dalla poca determinatezza letterale della locuzione. 

 

 

 

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 24 settembre 2014, n. 20040

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21295/2009 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L. (p.i. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A. IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO, (OMISSIS);

– intimati –

nonche’ da:

(OMISSIS) S.P.A. IN LIQUIDAZIONE IN CONCORDATO PREVENTIVO (C.F. (OMISSIS)), gia’ (OMISSIS) S.P.A., in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) S.R.L., (OMISSIS);

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositato il 21/04/2009, n. 95/09 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/07/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FIMIANI Pasquale, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

 

 

1.- Con il decreto impugnato (depositato il 21.4.2009) la Corte di appello di Bologna ha rigettato il reclamo proposto dalla s.r.l. ” (OMISSIS)” contro il decreto del tribunale che aveva respinto la sua opposizione all’omologazione del concordato preventivo proposto dalla s.p.a. (OMISSIS) in liquidazione.

La societa’ reclamante sosteneva che erroneamente il proprio credito era stato considerato chirografario in quanto era assistito da pegno su ceramiche.

Il tribunale aveva erroneamente considerato irrilevante la predetta questione ai fini dell’omologazione del concordato, posto che, una volta accertata in un giudizio ordinario la natura privilegiata del credito, esso non avrebbe potuto essere soddisfatto integralmente a causa della mancata previsione delle modalita’ di deposito delle somme spettanti ai creditori contestati, L.F., ex articolo 180, comma 6.

La Corte di merito ha ritenuto irrilevante la questione della natura privilegiata del credito perche’ ininfluente sulle maggioranze e l’eventuale voto contrario dell’opponente sarebbe stato irrilevante rispetto alle maggioranze raggiunte. La questione relativa all’accantonamento era inammissibile, essendo stata proposta per la prima volta in sede di reclamo e, comunque, era infondata, trattandosi di provvedimento esecutivo del g.d. (l’articolo 180, comma 6, e’ dovuto ad un difetto di coordinamento da parte del legislatore) e perche’, in ogni caso, era previsto un fondo generico in privilegio per oneri futuri.

Infine, le questioni sollevate in ordine alla convenienza non erano proponibili non essendo state formate classi di creditori.

Contro il decreto della Corte di appello la societa’ opponente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resiste con controricorso la s.r.l. (OMISSIS) in liquidazione e in c.p., la quale ha altresi’ proposto ricorso incidentale affidato a un solo motivo.

2.1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione deducendo che con il reclamo aveva lamentato che il tribunale avesse ritenuto inammissibile l’opposizione perche’ proposta da creditore non dissenziente. La Corte del merito avrebbe “licenziato in modo sbrigativo la questione asserendo di poter decidere il reclamo a prescindere da ogni considerazione al riguardo”.

Ribadisce di essere legittimata all’opposizione anche perche’ i creditori privilegiati non votano.

2.1.1.- Il motivo e’ inammissibile (oltre che per la mancata formulazione della sintesi ex articolo 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis) perche’ la Corte del merito ha esaminato le censure formulate dall’opponente ritenendole infondate e, quindi, implicitamente (e correttamente) ritenendola legittimata all’opposizione.

Invero, in tema di legittimazione alla opposizione nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, la locuzione “qualunque interessato”, prevista dalla L.F., articolo 180, comma 2, non e’ necessariamente riferibile soltanto a soggetti diversi dai creditori, essendo invece suscettibile di comprendere i creditori non dissenzienti, quali coloro che non abbiano votato favorevolmente alla proposta per non aver preso parte all’adunanza fissata per il voto, o perche’ non convocati o, ancora, perche’ non ammessi al voto o, infine, perche’ astenuti; tali soggetti, infatti, prospettano l’interesse diretto e attuale al giudizio per contrastare l’omologazione, in riferimento al trattamento loro riservato, al di la’ e in aggiunta a chiunque altro, a qualunque titolo, abbia interesse ad opporsi all’omologazione (Sez. 1, n. 13284/2012, in una fattispecie relativa ai creditori fiscali astenuti all’adunanza dei creditori e successivamente autori di dichiarazione contraria alla transazione fiscale).

Tali considerazioni, peraltro, comportano l’assorbimento dell’unico motivo di ricorso incidentale con il quale la societa’ controricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alla legittimazione della ricorrente a proporre opposizione all’omologazione del concordato.

2.2. – Con il secondo motivo – articolato in due censure -la ricorrente denuncia a) vizio di motivazione in ordine alla rilevanza della sussistenza della causa di prelazione con riguardo sia alla regolarita’ della domanda L.F., ex articolo 161, comma 2, sia alla fattibilita’ del piano e b) vizio di motivazione in ordine all’inammissibilita’ della questione relativa alla mancata previsione delle modalita’ di deposito delle somme spettanti ai creditori contestati nonche’ violazione della L.F., articolo 180, per avere erroneamente ritenuto la norma di cui al sesto comma del predetto articolo un difetto di coordinamento da parte del legislatore.

Formula, conclusivamente, un unico quesito ex articolo 366 bis c.p.c., con il quale chiede “se il decreto di omologazione di concordato preventivo deve indicare ai sensi della L.F., articolo 180, comma 6, le modalita’ di deposito delle somme spettanti ai creditori contestati oppure se detta norma e’ dovuta ad un difetto di coordinamento da parte del legislatore”.

Il motivo, prima che infondato (alla luce della corretta motivazione del decreto impugnato e alla luce del provvedimento del tribunale che ha rimesso al g.d. “ogni ulteriore provvedimento in ordine all’esecuzione del concordato”) e’ inammissibile per violazione dell’articolo 366 bis c.p.c..

Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte e’ inammissibile la congiunta proposizione di doglianze ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3) e 5), salvo che non sia accompagnata dalla formulazione, per il primo vizio, del quesito di diritto, nonche’, per il secondo, dal momento di sintesi o riepilogo, in forza della duplice previsione di cui all’articolo 366-bis c.p.c. (applicabile “ratione temporis” alla fattispecie, sebbene abrogato dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 47), (Sez. 3, Sentenza n. 12248 del 20/05/2013).

Nella concreta fattispecie la ricorrente non si e’ attenuta al principio innanzi enunciato, formulando un unico quesito di diritto nonostante la congiunta denuncia di vizio di motivazione e violazione di norme di diritto.

Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile e quello incidentale deve essere dichiarato assorbito.

Le spese del giudizio di legittimita’ – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito il ricorso incidentale. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in euro 6.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi oltre accessori e spese forfettarie come per legge.